STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione ha sede in Como. Può, con delibera del consiglio direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all estero. Titolo 2 Scopo e mezzi Art. 2 1. L associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. 2. L associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell assistenza sociale e della tutela dei diritti dell infanzia nel mondo mediante la restituzione ad essa della dovuta dignità e la garanzia di pari opportunità di vita indipendentemente da qualsiasi discriminazione di sesso, etnia, religione e credo politico. 3. L associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad esclusione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Art. 3 L associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività: a) informazione della situazione di disagio in cui versa la stragrande maggioranza della popolazione infantile nel mondo;
b) promozione di iniziative culturali, editoriali, di raccolta fondi ed altre ancora idonne a combattere tale disagio c) studio e realizzazione di progetti mirati al sostegno del bambino nel suo contesto familiare e sociale d) attuazione di adozioni a distanza e) cooperazione, laddove se ne ravvisi l opportunità, con organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati. f) Sensibilizzazione e formazione sul territorio per problematiche di solidarietà. Titolo 3 Soci Art. 4 L associazione è composta dai soci i quali, condividendo gli scopi statutari, collaborano volontariamente alle attività per perseguire gli scopi statutari. L adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il versamento della quota di partecipazione all associazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte, e non è rivalutabile. Art. 5 L ammissione di nuovi soci viene deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza semplice. Art. 6 I soci hanno l obbligo di versare la quota sociale una volta l anno. Art. 7 La qualità di socio si perde: a) dimissioni indirizzate al consiglio direttivo b) mediante decadenza, deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice, qualora il socio non versi la quota sociale. c) Mediante esclusione, deliberata dall assemblea, a seguito di sospensione decisa dal consiglio, comunicata all interessato mediante lettera raccomandata motivata. In caso di controversie sulle ragioni dell esclusione si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto
da tre membri nominati due dalle controparti e il terzo dal Tribunale di Como. In tal caso l efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Titolo 4 Patrimonio Art. 8 Il patrimonio dell associazione è costituito dai beni mobili e immobili comunque lecitamente acquisiti e dalle somme accantonate. Art. 9 Nessun associato, neanche dopo le sue dimissioni, decadenza o esclusione, o suo avente causa, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale. Titolo 5 Organi Sono organi dell associazione : a) l assemblea b) il consiglio direttivo ( amministratori) c) il presidente Art. 10 Art. 11 L elezione degli organi dell associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono elettive, gratuite e durano tre anni; sono invece rimborsate le spese sostenute nell esercizio delle funzioni sociali di spettanza. Titolo 6 Assemblea Art. 12
L assemblea è composta da tutti gli aderenti all associazione ed è l organo sovrano dell associazione stessa. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell assemblea, oppure mediante affissione nei locali dell associazione dell avviso di convocazione contenente l ordine del giorno. L assemblea può essere convocata, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno, dal presidente o su richiesta di 3/10 ( tre decimi) del consiglio direttivo. L assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Art. 13 L assemblea è ordinaria e straordinaria. La ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, udita la relazione del consiglio direttivo, delibera sulle linee programmatiche generali dell attività dell associazione, nomina le cariche sociali, stabilisce le quote sociali. L assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell associazione, su iniziativa del presidente o di almeno 3/10 ( tre decimi) del consiglio o un decimo dei soci. Art. 14 Hanno diritto ad intervenire all assemblea i soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro socio, per delega scritta. Ogni socio può rappresentare un massimo di due soci. Art. 15 L assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un altro consigliere nominato dall assemblea, la quale nomina anche il segretario. Nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto da un notaio. L assemblea ordinaria è costituita validamente da in prima convocazione con la presenza dei 2/3 ( due terzi) degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 16 Le deliberazioni dell assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Titolo 7 Consiglio Direttivo Art. 17 L amministrazione dell associazione spetta al consiglio direttivo, composto da un minimo di 5 ( cinque) ad un massimo di 11 ( undici) membri che vengono scelti tra i soci e che vengono eletti per la prima volta in sede di costituzione e successivamente dall assemblea. Art. 18 Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario. Le delibere del consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Art. 19 Il vicepresidente coadiuva il presidente in tutte le mansioni e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Art. 20 Il consiglio direttivo ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria per l attuazione delle finalità dell associazione, mettendo in essere le iniziative del caso, secondo le direttive stabilite dall assemblea. Il consiglio predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea. Titolo 8 Presidente Art. 21 Il presidente è eletto all interno del consiglio direttivo con mandato triennale. Il presidente ha la rappresentanza dell associazione di fronte a terzi. Titolo 9
Bilancio- Obbligazioni Art. 22 L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio e il rendiconto finanziario distinto tra le attività istituzionali e le attività connesse, e lo sottopongono all assemblea per l approvazione. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell associazione nei quindici giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Art. 23 Le obbligazioni e tutti gli oneri contratti in nome e nell interesse dell associazione sono soddisfatti con il patrimonio dell associazione. Titolo 10 Scioglimento e avanzi di gestione Art. 24 E fatto obbligo all associazione di impiegare gli avanzi di gestione e le somme accantonate nell anno precedente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E fatto divieto all associazione di distribuire, anche in modo diretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. La delibera di scioglimento dell associazione deve essere portata a conoscenza di tutti i soci. L assemblea all atto della delibera di scioglimento designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione ( anche in relazione a quanto previsto dalla legge 11/8/91 n. 266) sarà comunque destinato ad enti ed associazioni od organizzazioni di volontariato, in precedenza designati dall assemblea stessa, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto analogo od affine a quello dell associazione, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalla legge vigente in materia. Registrato a Como il 4 maggio 2001 al n. 2874 sr I.