Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA Cairoli, 85-70122 BARI TEL. 080/5213404-5210843 FAX 080/5246145 NUMERO VERDE 800 445052 SITO INTERNET : www.figcpuglia.it Stagione Sportiva 2006/2007 Comunicato Ufficiale N 57 del 7 giugno 2007 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A DEL 29.5.2007) Il Consiglio Federale - Udita la proposta formulata dal Presidente Federale, per la carica di Vice Presidente Vicario; - udite altresì le proposte della L.N.D. e dell A.I.C., per la carica di Vice Presidenti; - visto l art. 24, comma 7, dello Statuto Federale h a e l e t t o Vice Presidente Vicario Cesare Gussoni, Vice Presidenti Carlo Tavecchio e Demetrio Albertini.
Comunicato Ufficiale n. 57 - pag. 2 di 5 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 5.6.2007) GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA Stagione sportiva 2006/2007 1) RISULTATI GARE DEL 2 e 3 GIUGNO 2007 GRUPPO N: CARINI AUDACE CERIGNOLA vedi delibera G.S. *****OMISSIS***** 2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 5 giugno 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti: GARA CARINI AUDACE CERIGNOLA DEL 3 GIUGNO 2007 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire tempestivamente da parte della Società U.S. AUDACE CERIGNOLA, con il quale si deduce l irregolare partecipazione alla gara del calciatore TERMINE ROBERTO, nato il 20.06.1978, in quanto in posizione irregolare di tesseramento, invocandosi per l effetto la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società CARINI con il punteggio di 0 3. - vista la nota in data 4 giugno 2007 con la quale il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta di questo Giudice Sportivo, ha comunicato che il citato calciatore risulta regolarmente tesserato per la Società CARINI, precisando, altresì, che allo stato attuale l Ufficio Tesseramento Regionale non ha potuto inserirlo nel sistema meccanografico di tesseramento perché sono in corso accertamenti circa la data di spedizione del modulo di tesseramento (16.12.2006 oppure 4.01. 2007); - rilevato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente e a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe, risultando certamente tesserato per la Società CARINI quantomeno dal 4 gennaio 2007 Delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società U.S. AUDACE CERIGNOLA; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CARINI AUDACE CERIGNOLA 2 0; 3) di incamerare la tassa di reclamo. E) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE MODESTO FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.) Per avere colpito con un calcio al viso un avversario che in quel momento si trovava a terra. MARINACCI VINCENZO AUDACE CERIGNOLA SANTOLI GIUSEPPE AUDACE CERIGNOLA PORRO ENRICO AUDACE CERIGNOLA Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 12 giugno 2007.
Comunicato Ufficiale n. 57 - pag. 3 di 5 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 3.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2007/2008. "Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29/05/07, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D., allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità " ha deliberato i seguenti: OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' Nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2007/2008, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di ECCELLENZA, PROMOZIONE, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1 GENNAIO 1988 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1 GENNAIO 1989 IN POI. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1988 e 1 Gennaio 1989. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Societa' interessate sara' punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva. 1^ - 2^ CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^ CATEGORIA, E COPPA PUGLIA hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1 GENNAIO 1987 IN POI Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1987. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Societa' interessate sara' punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - comma 5 del codice di giustizia sportiva.
Comunicato Ufficiale n. 57 - pag. 4 di 5 RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI ECCELLENZA 2 1988 1 1989 PROMOZIONE 2 1988 1 1989 COPPA ITALIA (fase regionale) 2 1988 1 1989 PRIMA CATEGORIA 3 1987 SECONDA CATEGORIA 3 1987 TERZA CATEGORIA 3 1987 COPPA PUGLIA 3 1987 Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ - 2^ categoria, Campionato Provinciale di 3^ categoria, Coppa Italia Dilettanti (fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. I SIGNORI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI. 4. GIUSTIZIA SPORTIVA 4.1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Franco CAPUTO e con la partecipazione del Rag. Giacomo LATTANZI, del Prof. Pasquale COLAIANNI (componenti) e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 5 giugno 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD ESPERIA PALO - POL. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 5 novembre 2006 (Reclamo dell'asd Esperia Palo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore LUIGIANO STEFANO della Società Stella Rossa Bisceglie). La Società A.S.D. Esperia Palo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe per la posizione irregolare del calciatore Luigiano Stefano della Pol. Stella Rossa Bisceglie ; la Commissione Disciplinare, ha accertato, dall ufficio tesseramento di questo Comitato Regionale Puglia che il calciatore suddetto è stato tesserato solo in data 31.3.2007, per cui ai sensi dell art. 42 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo va rigettato in quanto proposto oltre i termini che sono perentori. Questa Commissione Disciplinare, inoltre, visto l art. 42 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene di dover sanzionare e la società Pol. D. Stella Rossa Bisceglie e il calciatore Luigiano Stefano DELIBERA Respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Esperia Palo perché fuori termini e, per l'effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa. Infliggere alla società Pol. D. Stella Rossa Bisceglie l ammenda di euro 150.00 Infliggere al calciatore Luigiano Stefano la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara.
Comunicato Ufficiale n. 57 - pag. 5 di 5 La Commissione Disciplinare, presieduta dal Rag. Giacomo LATTANZI e con la partecipazione del Prof. Pasquale COLAIANNI dell Avv. Giancarlo De Peppo (componenti) e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nella riunione del 6 giugno 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: Gara: PARTIZAN GIOIA - SPORT NOCI del 3 giugno 2007 (Reclamo della ASD Sport Noci avverso il risultato della gara per la posizione irregolare di alcuni calciatori). La Società ASD Sport Noci ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la irregolare partecipazione di alcuni calciatori della società Partizan Gioia in quanto non tesserati; la Commissione Disciplinare, ha accertato, tramite l ufficio tesseramento del Comitato Regionale Puglia che i calciatori LANZOLLA Gaetano, STEA Giuseppe, RISPLENDENTE Paolo e STEA Claudio hanno partecipato alla gara in epigrafe in assenza di tesseramento DELIBERA Accogliere il reclamo presentato dalla società ASD Sport Noci e, per l'effetto, Infliggere alla società Partizan Gioia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della società ASD Sport Noci. Non addebitare la tassa stante l accoglimento del ricorso. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18/6/2007. Pubblicato in Bari ed affisso all albo del C.R. Puglia il 7/6/2007. IL SEGRETARIO Diletta Mancini IL PRESIDENTE Vito Tisci