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PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i bilanci 27.8.2014 2014/2062(BUD) PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León, presentata dal Regno di Spagna) (COM(2014)0478 C8-0115/2014 2014/2062(BUD)) Commissione per i bilanci Relatore: Esteban González Pons PR\1032943.doc PE537.284v01-00 Unita nella diversità

PR_BUD_Funds INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO...7 MOTIVAZIONE...9 PE537.284v01-00 2/11 PR\1032943.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León, presentata dal Regno di Spagna) (COM(2014)0478 C8-0115/2014 2014/2062(BUD)) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0478 C8-0115/2014), visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) 1, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 2, in particolare l'articolo 12, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII del 2 dicembre 2013) 3, in particolare il punto 13, vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'aii del 2 dicembre 2013, vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0000/2014), A. considerando che l'unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; B. considerando che il sostegno finanziario dell'unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'aii del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; 1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. PR\1032943.doc 3/11 PE537.284v01-00

C. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León relativa a un intervento del FEG a seguito del collocamento in esubero di 587 lavoratori, 400 dei quali, stando alle previsioni, beneficeranno delle misure, presso tre imprese che operano nell'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 1 nella regione NUTS II di Castilla y León (ES41), Spagna, nel periodo di riferimento che decorre dal 28 dicembre 2012 al 28 settembre 2013; D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; 1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento; 2. rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 5 dicembre 2013 e che la relativa valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione il 22 luglio 2014; 3. ritiene che gli esuberi presso le tre imprese che operano nell'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero nella regione NUTS II di Castilla y León (ES41) siano collegati a trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, e fa riferimento al fatto che, nel periodo 2008-2011, il volume delle esportazioni UE27 di lavori di falegnameria e di carpenteria in legno per l'edilizia è diminuito del 10,33 %; rileva che in Spagna, nello stesso periodo, si è registrata una diminuzione persino maggiore, in quanto il numero di imprese si è ridotto del 28,8%; 4. constata che i 587 esuberi in questione hanno colpito fortemente il mercato del lavoro locale, caratterizzato da un tasso di disoccupazione in crescita dall'8,2 % nel primo trimestre del 2008 al 22,70 % 2 nel primo trimestre del 2013; ritiene che la situazione relativa alla disoccupazione nella regione interessata appaia particolarmente fragile data la densità di popolazione estremamente bassa della provincia di Soria (una delle due province interessate dagli esuberi) e data la forte dipendenza dal settore del legno e che, a causa di una simile densità di popolazione, gli esuberi producano gravi effetti anche sull'economia locale; 5. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati il 1 febbraio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; 6. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure miranti a reinserire nel mercato del lavoro circa 400 lavoratori in esubero, quali accoglienza e riunioni di informazione, orientamento e consulenza professionale, 1 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). 2 http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/castilla-leon PE537.284v01-00 4/11 PR\1032943.doc

assistenza intensiva per la ricerca di un impiego, formazione, promozione dell'imprenditorialità e incentivi; 7. accoglie con favore il fatto che gli ex lavoratori di Puertas Norma (l'impresa che ha effettuato il maggior numero di licenziamenti), FAFECYL 1 e le parti sociali abbiano discusso in merito alla domanda proposta; 8. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; 9. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti vigenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'unione; 10. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) 2 e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG; 11. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; 1 FAFECYL è una fondazione tripartita pubblica affiliata al servizio pubblico per il collocamento della Castilla y León e l'associazione dei datori di lavoro CECALE nonché i sindacati UGT e CCOO sono membri del suo comitato direttivo. 2 Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855). PR\1032943.doc 5/11 PE537.284v01-00

12. accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento FEG che riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; 13. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 14. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. PE537.284v01-00 6/11 PR\1032943.doc

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/010 ES/Castilla y León, presentata dal Regno di Spagna) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 2, in particolare l'articolo 23, secondo comma, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 3, in particolare l'articolo 12, visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 4, in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. (3) Il 5 dicembre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione al collocamento in esubero dei lavoratori di tre imprese che operano nella 1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855. 3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. PR\1032943.doc 7/11 PE537.284v01-00

divisione 16 NACE Rev. 2 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) nella regione NUTS II di Castilla y León (ES41), che ha integrato con informazioni complementari fino al 25 marzo 2014. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 700 000 EUR. (4) È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione europea stabilito per l'esercizio 2014 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 700 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente PE537.284v01-00 8/11 PR\1032943.doc

I. Contesto MOTIVAZIONE Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 1 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006 2, il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'unione a titolo di accantonamento. Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo, ai sensi del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria 3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo contestualmente a una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo. II. La domanda di Castilla y Léon e la proposta della Commissione Il 22 luglio 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore della Spagna per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero di tre imprese che operano nella divisione 16 NACE Rev. 2 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) 4 nella regione NUTS II di Castilla y León (ES41), in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. La domanda in esame, la nona nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 700 000 EUR per la Spagna. Essa riguarda 587 collocamenti in esubero di lavoratori di tre imprese che operano nella divisione 16 NACE Rev. 2 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) in Spagna, con 400 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG nel periodo di riferimento che decorre dal 28 dicembre 2012 al 28 settembre 2013. Di tali esuberi, 560 sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006. Gli altri 27 esuberi riguardano l'impresa Kronospan S.A. e sono stati calcolati conformemente allo stesso comma, terzo trattino. La 1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 4 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). PR\1032943.doc 9/11 PE537.284v01-00

Commissione ha ricevuto conferma che si tratta del numero effettivo di esuberi effettuati, come disposto dall'articolo 2, secondo comma, terzo trattino. La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 5 dicembre 2013 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 25 marzo 2014. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni di intervento del FEG stabilite all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1927/2006. Secondo le autorità spagnole, nel periodo 2008-2011 il volume delle esportazioni di lavori di falegnameria e di carpenteria in legno per l'edilizia della Castilla y León è diminuito, come è accaduto per le esportazioni a livello dell'ue. Tuttavia, mentre le esportazioni dell'ue27 sono diminuite del 10,33 %, le esportazioni della Castilla y León sono diminuite del 37 % 1. Citando i dati dell'ine, le autorità spagnole affermano inoltre che il numero di imprese del settore del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili, in Castilla y León è passato da 1 100 nel 2008 a 855 nel 2013, ossia una diminuzione del 22, 3 %, e ciò in conseguenza della contrazione del mercato dei lavori di falegnameria e lavori di carpenteria in legno per l'edilizia in tutto il mondo e della minor quota di mercato rappresentata dall'ue27. A livello nazionale la diminuzione è stata anche maggiore. Nel periodo 2008-2013 il numero di imprese è sceso da 16 575 a 11 806 unità, ossia una flessione del 28,8%. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure miranti a reinserire nel mercato del lavoro circa 400 lavoratori, quali accoglienza e riunioni di informazione, orientamento e consulenza professionale, assistenza intensiva per la ricerca di un impiego, formazione, promozione dell'imprenditorialità e incentivi. Secondo le autorità spagnole, le misure avviate il 1 febbraio 2014 formano un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per il mercato del lavoro volte a reintegrare i lavoratori nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità spagnole: hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi; hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori; hanno dichiarato che le azioni ammissibili summenzionate non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'ue. Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, la Spagna ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il Fondo sociale europeo. ECYL, il servizio pubblico per il collocamento della Castilla y León, sarà l'organismo intermedio per l'autorità di gestione. 1 Fonte di dati sulle esportazioni a livello regionale: ministero dell'economia e della competitività (voci tariffarie - base statistica DataComex). PE537.284v01-00 10/11 PR\1032943.doc

III. Procedura Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 700 000 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 51). Si tratta della nona proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2014. L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006. Il trilogo sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio. In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo. PR\1032943.doc 11/11 PE537.284v01-00