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Transcript:

COMUNE DI BOMPORTO Provincia di Modena Seduta n. 2 Deliberazione n. 7 del 21/02/2019 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE. L'anno 2019, addì ventuno, del mese di Febbraio alle ore 21:00, presso la sala civica del Centro Polifunzionale Il Tornacanale, nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano: Cognome e Nome Carica Presente Assente BORGHI ALBERTO Sindaco X MALAVASI ILARIA Consigliere X MESCHIARI TANIA Consigliere X LUGLI MARIO Consigliere X SACCHETTI ENZO Consigliere X ROSA SABINA Consigliere X MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X LEO VITTORIO Consigliere X RIGHI BRUNETTO Consigliere X CIPRIANI TIZIANA Consigliere X PIRO FRANCESCO Consigliere X GROSOLI WILLIAM Consigliere X BEVINI ROBERTO Consigliere X Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 4 Hanno giustificato l'assenza il Sindaco Alberto Borghi e il Consigliere Cipriani Tiziana. Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Reggente Dott. Carlo Bellini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Marcello Mandrioli nella sua qualità di il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: LEO VITTORIO, GROSOLI WILLIAM, BEVINI ROBERTO

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell imposta comunale sugli immobili (ICI); ai sensi dell articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l istituzione dell imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012; la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell Imposta unica comunale (IUC); Considerato che: le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10); E riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la modifica della tassazione dei terreni agricoli dal 2016 per cui l IMU non è più dovuta per quei terreni agricoli: a) nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - (PD) - l'esenzione vale solo per i terreni

nelle zone parzialmente delimitate); b) di proprietà e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) con iscrizione alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli nelle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) la detrazione di Euro 200,00 introdotta per l'anno 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) ad altri (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP); Preso atto: che per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135 per il calcolo del valore imponibile (anziché 75); della riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); dell'esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; dell'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati ); Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Richiamato l art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014,in base al quale Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ; Richiamato l articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 come modificato dall articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019; Ritenuto quindi di dover confermare anche per l anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l anno 2018 mediante la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27.02.2018, eseguibile; Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000. Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio-video conservata agli atti. Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n. 9; voti favorevoli n. 8 (n. 7 consiglieri del gruppo Per Bomporto solidarietà e progresso e Grosoli William del gruppo Movimento5stelle.it ); voti contrari n. 0; astenuti n. 1 (Bevini Roberto del gruppo Centro destra Bomporto ). DELIBERA 1) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni come specificatamente di seguito riportato nello specchietto: ALIQUOTE I.M.U. Specifica degli immobili Aliquote Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e una sola pertinenza fra quelle appartenenti alla categoria catastale C2, C6 e C7. Detrazione per Abitazione Principale 200,00. Aliquota ridotta per gli edifici appartenenti alla categoria catastale B espressamente adibiti a scuole per l infanzia. Aliquota per immobili concessi in comodato d uso gratuito ai parenti in linea retta di 1 grado (genitori -> figli / figli -> genitori). Interessa gli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell art. 2 alla legge 431/1998. Aliquota per le abitazioni e relative 0,50 per cento 0,46 per cento 0,50 per cento* 0,76 per cento*

pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale. Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3) 0,95 per cento Aliquota per Negozi (categoria catastale C1) Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) Aliquota per Aree Fabbricabili Aliquota per Terreni Agricoli Aliquota ordinaria 0,95 per cento 0,91 per cento 1,06 per cento 1,06 per cento 1,06 per cento *il beneficio decade qualora non sia stato presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio. 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell art. 13, comma 13 bis, della D.L. n. 201/2011, il 1 gennaio 2019; 3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote I.M.U. 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'art. 1, comma 688 undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013; 4) di pubblicare le aliquote I.M.U. sul sito Internet del Comune nella sezione Tributi. A seguito di separata votazione che dà quale esito finale: presenti n. 9; voti favorevoli n. 8 (n. 7 consiglieri del gruppo Per Bomporto solidarietà e progresso e Grosoli William del gruppo Movimento5stelle.it ); voti contrari n. 0; astenuti n. 1 (Bevini Roberto del gruppo Centro destra Bomporto ), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto: IL VICE SINDACO Dott. Marcello Mandrioli sottoscritto digitalmente IL VICE SEGRETARIO REGGENTE Dott. Carlo Bellini sottoscritto digitalmente