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Transcript:

Comune di Diano Marina - Provincia di Imperia - Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata... 2 Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata... 2 Articolo 4 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata... 3 Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione... 3 Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento... 4 Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore... 4 Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso... 4 1

Articolo 1 ggett de Reg a e t 1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Articolo 2 ggett de a defi i i e agev ata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse direttamente dall Ente o da soggetti esterni da questo incaricati, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Il beneficio di cui alle presenti norme è valido per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2016. 4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate, anche parzialmente, a titolo di sanzioni su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31.12.2016. Articolo 3 Ista a di adesi e a a defi i i e agev ata 1.Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro il 31 maggio 2017 [data non inferiore a 60 giorni dall adozione della delibera consigliare, ai sensi dell art. 3 della legge n. 212 del 2000)]. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4. Nell istanza il debitore indica altresì il 2

numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo assume l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 3. Il Comune o il concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento. Articolo 4 C u ica i e de esit de ista a di adesi e a a defi i i e agev ata 1. Qualora l istanza venga accolta, il Comune o il concessionario comunicano entro il 30 giugno 2017 ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017; b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018; c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018; d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d interesse legale. 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. Articolo 5 Defi i i e agev ata deg i i p rti ggett di ratei a i e 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 3

2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. Articolo 6 a cat i sufficie te tardiv paga e t 1.In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza e viene riattivata la procedura di riscossione coattiva. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Articolo 7 Defi i i e agev ata deg i i p rti i c usi i acc rdi pia i de c su at re 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Articolo 8 Pr cedure caute ative ed esecutive i c rs 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 3. L istanza può essere presentata anche nel caso in cui l ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l istanza deve contenere anche l impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali. 4. L istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del fermo suddetto 4

avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni, ma comprese le spese vive e legali della procedura. 5. L istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c7terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse le sanzioni, ma comprese le spese vive e legali della procedura. Il concessionario della riscossione coattiva provvederà a rideterminare l importo dovuto. 5