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COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 64 DELL'1 AGOSTO 2014 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCO

1 agosto 2014 64 = approvazione modifiche al regolamento dell imposta di soggiorno nella Città di Venezia. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta; Premesso che - il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale disciplina, all art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d arte di istituire un imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; - in conformità al citato art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, il Comune di Venezia con delibera del C.C. n. 83 del 23-24.06.2011, ha istituito l imposta di soggiorno disciplinandola con proprio regolamento, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 11-12.07.2012; Atteso che - il TAR Veneto, con sent.rg.1165/2012, nel chiarire che il gestore della struttura ricettiva non assume il ruolo di sostituto o di responsabile d imposta ai sensi dell art. 64 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 né è configurabile, in capo allo stesso, il ruolo di agente della riscossione, ha annullato la rubrica dell art. 3 del regolamento limitatamente all espressione soggetto responsabile degli obblighi tributari ed il comma 2 del medesimo articolo nella parte in cui definisce soggetto responsabile della riscossione il gestore della struttura ricettiva; - la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 19 del 09.01.2013, ha espresso proprio parere nel senso di ritenere che i gestori delle strutture ricettive, avendo maneggio di denaro pubblico siano assoggettati al regime dell agente contabile relativamente alla riscossione dell imposta di soggiorno; Ritenuto, pertanto, di dover adeguare la normativa regolamentare alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile provvedendo, in particolare, alla revisione degli obblighi facenti capo al gestore e inerenti: - gli adempimenti informativi nei confronti dell ospite e le necessarie segnalazioni al Comune in caso di rifiuto, da parte dell alloggiato-soggetto passivo di imposta, a corrispondere le somme dovute; - il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; Valutato opportuno apportare alcune precisazioni e integrazioni alla disciplina prevista dall art. 11 del regolamento comunale Imposta d Soggiorno relativamente ai rimborsi e alle compensazioni degli importi indebitamente corrisposti da parte del gestore della struttura ricettiva. Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 64 dell'1 agosto 2014 Pagina 1 di 4

Ritenuto inoltre di dover adeguare la suddetta normativa regolamentare allo scopo di aumentare le risorse disponibili per gli interventi in materia di turismo, di recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali modificando il periodo stagionalità e in particolare aumentando il periodo di alta stagione previsto dal vigente regolamento comunale in materia di Imposta di Soggiorno; Ribadito il vincolo di destinazione del gettito dell imposta di soggiorno stabilito dall art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23; Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell art. 49 del Dlgs. 267/2000, dal Direttore Finanza e Bilancio e Tributi per quanto di competenza; Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi e che risponde ad alcune problematiche applicative e derivanti da decisioni giurisprudenziali relativamente all Imposta di Soggiorno; Visto il parere dell organo di revisione, ai sensi dell art. 239 comma 1 del TUEL Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull argomento D E L I B E R A 1) Di modificare il regolamento dell imposta di soggiorno approvato con delibera C.C. n. 83 del 23-24.06.2011 e successivamente modificato con delibera del C.C. n. 55 del 11-12.07.2012, come segue: L articolo 3 è sostituito con il seguente testo: Articolo 3 Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all articolo 2. L articolo 5 è sostituito con il seguente testo: Articolo 5 Misura dell imposta 1. L imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 64 dell'1 agosto 2014 Pagina 2 di 4

2. Le aliquote dell imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. 3. Nelle strutture di cui all art. 2, l imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. 4. Alle strutture ricettive di cui all art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d imposta tra loro cumulabili: a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con l esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;" b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma; c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre. d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età. 5. Il calcolo dell imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40). L articolo 6 è sostituito con il seguente testo: Articolo 6 Obblighi del gestore della struttura ricettiva 1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Venezia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all ultimo trimestre. 2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall Amministrazione Comunale. 3. Il gestore della struttura ricettiva ha l obbligo di informare il soggetto passivo dell imposta dell obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite. 4. Nel caso in cui il soggetto passivo dell imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all Amministrazione Comunale. 5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Venezia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. L articolo 9 è sostituito con il seguente testo: Articolo 9 Sanzioni amministrative Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 64 dell'1 agosto 2014 Pagina 3 di 4

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 1997. 3. Per l omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. L articolo 11 è sostituito con il seguente testo: Articolo 11 Rimborsi 1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione 3. Nei casi di riversamento dell imposta di soggiorno, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Venezia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento. 4. Non si procede a rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici. 2) di stabilire che le su indicate modifiche al regolamento decorrono dal 1/10/2014; 3) di approvare l allegato testo regolamentare comprensivo delle modifiche apportate con il presente provvedimento. (PD n. 457 del 22 luglio 2014) Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 64 dell'1 agosto 2014 Pagina 4 di 4

Il Commissario Straordinario: VITTORIO ZAPPALORTO Il Segretario Generale: RITA CARCO La presente deliberazione è stata affissa all Albo on line del Comune il 7 agosto 2014 per la prescritta pubblicazione fino al 15 giorno. Esecutività dal 18 agosto 2014