CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Documenti analoghi
CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza GDmmissione consiliare

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 8 febbraio PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO. Sede

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO

CDNSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Sesta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne. TITOLO I NORME IN MATERIA DI CACCIA

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/07/ CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO. Sede

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

Assessore al territorio, cultura e sicurezza avv. Cristiano CORAZZARI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONVy^E DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

LA TERZA COMMISSIONE REGIONALE APPROVA LA MOBILITA' VENATORIA IN VENETO

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 28/01/

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/10/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 29/04/ CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica. Art. 1

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Tei^a Commissione consiliare

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 DISCIPLINA DELLA VIABILITA SILVO- PASTORALE

Articolo 2 (Modifiche all articolo 2 del r.r. 1/1997)

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Loro sedi

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

GONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 u.c. della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, concernente l'attività cinofila.

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA DISEGNO DI LEGGE N. 179

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca

Allegato al decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.47 del 28 luglio 2016

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

REGIONE TOSCANA. Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

R E G I O N E C A L A B R I A

Elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza

VII. Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le prove e gare cinofile.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL, VENEFO

Consiglio regionale della Toscana

CONSIGLIO REGIONALE DEI VENETO

PROVINCIA DI BIELLA. Deliberazione della Giunta Provinciale SEDUTA DEL

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

LA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994 n. 8

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Ali

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. LT/1

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

C.F P.IVA ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO. Tel. 0884/ Fax. 0884/561348

or ^ Consiglio Regionale del Veneto

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.43 DEL 23 AGOSTO 1995.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 10 MARZO 2014

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VII Zone di allenamento e addestramento dei cani e per le prove e gare cinofile.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Art. 1 ( ABROGATO ) Art. 2

PROVINCIA DI CROTONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

Dott.ssa Maria Cristina Benassi Servizio Territorio Rurale, Organizzazione degli Ambiti Territoriali riali di Caccia e caccia programmata

Relazione illustrativa

DECRETO N Del 15/02/2017

Transcript:

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 05/03/2018-0005662 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 05/03/2018 Prot.: 0005662 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede X LEGlSi-ATURA oggetto: Progetto di legge n. 99 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Riccardo Barbisan, Sonia Brescacin, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Fineo, Franco Gidoni, Sergio Berlato, Massimiliano Barison, Stefano Valdegamberi e Pietro Dalla Libera relativa a: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento ed allenamento dei falchi per l'esercizio venatorie"". Si comunica che con nota pervenuta il 28 febbraio 2018, il Consigliere Nazzareno Gerolimetto ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE MTM/sd pdkpdl 099 nuova sottoscrizione 2 SERVIZIO ATTIVITÀ E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Ufficio attività istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tei +39 041 2701271 fax uatt@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 99 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Fineo, Riccardo Barbisan, Gidoni, Brescacin, Valdegamberi, Dalla Libera, Berlato, Barison e Gerolimetto * MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Presentato alla Presidenza del Consiglio I'll dicembre 2015. * Con nota del 15 febbraio 2018, prot. 3985 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 16 febbraio 2018, prot. 4123 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 16 febbraio 2018, prot. 4139 i consiglieri Berlato e Barison hanno sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 28 febbraio 2018, prot. 5350 il consigliere Gerolimetto ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Relazione: li Mi, Signor Presidente, colleghi consiglieri, benché la falconeria abbia una storia plurimillenaria, cosmopolita e culturale indiscussa, sono in pochi ad essere a conoscenza che essa è ancora praticata e che il suo esercizio rappresenta pur sempre un atto di conservazione di una memoria storica e naturalistica; infatti si ripetono ritualmente gli stessi gesti, con le stesse modalità di secoli or sono, così come tramandatici nell'iconografia e letteratura medioevali. Antica e affascinante, suggestiva e leggendaria la caccia con il falco richiama alla mente ricordi di fiaba e d'avventure. Parlare di falconeria significa parlare dell'arte di addestrare i rapaci con lo scopo di far loro praticare le innate attitudini venatorie direttamente ali 'interno dell 'habitat naturale. La finalità della proposta dì legge, all'esame dì questa aula, è quella di consentire l'addestramento e il volo del falco senza lìmiti temporali e in tutto il Veneto, previa iscrizione nella provìncia territorialmente competente con la presentazione di un piano dì addestramento, comunicando alla medesima provìncia la località ove esercitare al volo ì falchi. La proposta in esame prevede inoltre che le provìnce autorizzino l'istituzione di appositi campi di addestramento al volo dei falchi con predazione di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento. Pertanto, questa proposta di legge è una modifica della attuale normativa e, alla stregua di quanto già attuato dalla Regione Lombardia (articolo 23, legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), dalla Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 12, legge regionale 17 luglio 1996, n. 24) e dalla Regione Lazio (articoli 21 e 22, legge regionale 2 maggio 1995, n. 17), tende a vedere riconosciuto una maggiore mobilità ai praticanti la caccia con falchi, disponendo anche di siti adatti all'addestramento, all'allenamento e mantenimento in volo dei medesimi, senza limiti temporali nel corso dell 'anno intero. Ill

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio". 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituita la parola "residenti" con la parola "praticanti". 2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è così sostituito: "2. Il falconiere può inoltre esercitare i falchi al volo in tutto il territorio del Veneto, previa iscrizione nella provincia territorialmente competente con la presentazione dì un piano dì addestramento, comunicando alla medesima provincia una o pivi località ove esercitare al volo i falchi, nonché il periodo dì utilizzo del falco stesso. ". 3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è così sostituito: "3. Con l'iscrizione al Registro dì cui al comma 2, dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addesti'are ed allenare i falchi durante l'intero perìodo dell'anno, con la possibilità nei perìodi dì caccia chiusa nelle zone di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, normalmente autorizzate allo sparo, di predazione di selvaggina cacciabile provenienti da allevamento, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofìle di cui al comma 3 del medesimo articolo. ". 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 geimaio 2000, n. 2, è aggiunto il seguente: "3 bis. Le provìnce istituiscono e autorizzano l'istituzione di appositi campì dì addestramento al volo dei falchi con predazione di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento, anche con l'uso dì cani ed anche durante il perìodo in cui non è consentita l'attività venatoria. ". 5. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 germaio 2000, n. 2, è inserito il seguente: "Art. 3 bis - Controllo delle specie. 1. Le province possono autorizzare ì falconieri per l'attività dì controllo numerico o dissuasione di fauna selvatica o fauna domestica inselvatichita anche a protezione delle colture, anche in zone in cui la caccia è vietata. ". nil

if li.a-&jiux?.i.'..;.-..vl

INDICE Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio" 3 ' ; 1 '1 ; 5- E J h l ì f i i 1'

PDLR n. 99 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO (1) Art. 2 - Registro dei falconieri. 1.1 falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo. 2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia. (1) Con sentenza n. 468/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge. Nota all'articolo 2 Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO (1) Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri. 1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento. 2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. 3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'armo, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

(1) Con sentenza n. 468/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge.