DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 8.04.2010 OGGETTO: Costituzione in giudizio contro il reclamo presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. dal prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società Sic Tecnology Network srl, dinanzi al Tribunale di Verona al fine di ottenere l annullamento dell ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Verona in data 10.02.2010. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 5.11.2009, il Comune di Zevio presentava ricorso avanti al Tribunale Civile di Verona ex art. 700 cpc e art. 2476, comma 2, codice civile, contro la Società Sic Tecnology Network srl e contro il prof. Alberto Strada nella sua qualità di presidente della predetta società, al fine di poter consentire al Comune di Zevio di consultare presso la sede sociale della Sic Tecnology Network srl i libri sociali ed i documenti tutti inerenti all amministrazione e alla gestione della società, con diritto di estrarne copia; - che con determinazione del funzionario dirigente dell U.O. Segreteria Affari Generali n. 81 del 9.11.2009, n. 883 RGD, si incaricavano, per la tutela degli interessi del Comune di Zevio, gli avvocati Mario Baraldi e Giulia Rossi, con studio legale in Bologna in via S. Stefano n. 11, nonché l avv. Bruno Piazzola con studio legale in Verona, Corso Cavour n. 41, come domiciliatario; - che in data 10.02.2010 il Tribunale di Verona, a seguito del predetto ricorso presentato da questo Ente e dal Comune di Lavagno, ha emesso l ordinanza n. 5914 con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso predetto ed ha condannato il prof. Strada a rifondere ai ricorrenti le spese del procedimento, nonché il rimborso forfettario delle spese generali su diritti e onorari; - che in data 7.04.2010 il domiciliatario avv. Bruno Piazzola, ha comunicato che il prof. Alberto Strada ha presentato reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro l ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Verona in data 10.02.2010 chiedendone la revoca ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora delle pretese avanzate dai Comuni di Zevio e Lavagno e di conseguenza la modifica delle spese di lite; Tutto ciò premesso e considerato; RITENUTO di dover resistere in giudizio contro il reclamo presentato dal prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società Sic Tecnology Network srl; PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione; A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge; DELIBERA Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI RESISTERE in giudizio contro il reclamo presentato, ex art. 669 terdecies c.p.c. dal prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società Sic Tecnology Network srl, dinanzi al Tribunale di Verona, al fine di ottenere l annullamento dell ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Verona in data 10.02.2010. 2. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell U.O. Segreteria Affari Generali gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l affidamento dell incarico ad uno o più legali esperti in materia e ad eventuali domiciliatari a cui verrà conferita la procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante dell Ente, nonché a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio, in ogni stato, fase e grado successivo, ivi compresi gli eventuali procedimenti incidentali, cautelari e/o esecutivi di qualsiasi voglia natura, che dovessero essere promossi nel corso del giudizio stesso o a conclusione dello stesso, conferendo loro ogni e più ampio potere di legge anche disgiunto ivi compreso di nominare sostituti processuali ed eleggere domicilio presso altri legali. 3. DI QUANTIFICARE sin da adesso che la spesa prevista sarà di presuntivi. 2.000,00. 4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dato che è stata già fissata l udienza per la discussione del suddetto reclamo per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 12.45 ed il termine per la costituzione del Comune di Zevio è quello del giorno 10 aprile 2010.