DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 594

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 594 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori VICARI e CALIENDO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013 Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detraibilità delle spese relative al nucleo familiare TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 594 ONOREVOLI SENATORI. Il comma 3 dell articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, afferma che «La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato». Del pari, la Repubblica italiana, all articolo 29 della Costituzione «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». La famiglia è l istituzione fondamentale di ogni società umana che ha la funzione di rappresentare e riprodurre la società da un punto di vista socio-culturale. Ogni società civile ha il dovere di tutelare e garantire con ogni mezzo la conservazione di questo importantissimo nucleo di socializzazione primaria, nonché di creare le condizioni affinché possa verificarsi un incremento del numero delle famiglie e si dia impulso alle nuove nascite. La famiglia è il mezzo più efficace attraverso il quale garantire la conservazione del patrimonio culturale del nostro Paese e l educazione ai valori e alla coesione sociale in una prospettiva di crescita. In Italia le problematiche legate allo sviluppo della persona quali il precariato, la gravosa pressione fiscale, la mancanza di aiuti da parte delle Stato e il conseguente timore di non poter garantire ai figli una crescita dignitosa purtroppo, hanno condotto ad una riduzione delle nascite sempre più importante e all innalzamento dell età media dei genitori alla nascita del figlio. Nel 2010 l età media dei padri è, infatti, di 35 anni, mentre quello delle madri è di 31,3 anni e il numero di figli per donna è pari a 1,41. Dai primi risultati del 15 censimento della popolazione dell ISTAT emerge che tra il 2001 e il 2011 le famiglie residenti in Italia sono aumentate da 21.810.676 a 24.512.012, mentre si è ridotto il numero medio dei componenti per famiglia (da 2,6 a 2,4 persone). Al contrario, tristemente, è in forte aumento il numero di famiglie che risiedono in baracche, roulotte, tende e così via (sono oggi 71.101 rispetto alle 23.336 del 2001). Giova, inoltre, ricordare che dal 2008 ad oggi si è verificata sia una diminuzione del numero dei matrimoni (da 4,1 del 2008 a 3,5 del 2011) sia delle nascite (da 9,6 del 2008 a 9,1 del 2011). Le problematiche legate alla nascita e al mantenimento dei figli non possono essere ignorate dal legislatore, il quale deve investire nelle giovani famiglie e deve farsi garante del loro futuro. L articolo 53 della Costituzione italiana recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Il fine di garantire l equità fiscale sancita dalla Costituzione non è ancora garantito dal nostro sistema fiscale, specie in considerazione del fatto che il carico fiscale imposto alle famiglie con figli è della stessa entità di quello di chi non ha figli. Il presente disegno di legge, attraverso la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intende fornire al cittadino alcune agevolazioni fiscali a beneficio delle famiglie. La nascita di un figlio all interno del bilancio familiare comporta un aumento di spese non indifferente e lo Stato, che di

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 594 fatto non fornisce sufficienti aiuti sotto forma di servizi (asili nido, doposcuola, e così via), ha il dovere morale di alleggerire il carico fiscale delle famiglie contribuendo in tutto e per tutto alla crescita e allo sviluppo dei figli. L articolo 1 del presente disegno di legge reca modifiche al citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, volte a prevedere la detraibilità delle spese relative all investimento nella sicurezza della abitazione di residenza del nucleo familiare e la detraibilità di molte delle spese che la famiglia si trova ad affrontare nel momento della nascita di un figlio, come quella relativa all acquisto del latte artificiale e di articoli di prima infanzia (carrozzina, culla, fasciatoio, eccetera), che sono beni necessari e presentano un costo elevato che grava interamente sulla famiglia del nascituro. Per agevolare le famiglie ed accompagnare l individuo durante tutto il periodo della sua formazione e crescita psicofisica, il presente disegno di legge introduce altresì la possibilità di detrarre alcune importanti spese come, ad esempio, quelle relative alla frequenza di asili, di corsi di recupero e di corsi di approfondimento delle lingue straniere, di viaggi-studio e di quelle relative all acquisto di apparecchiature informatiche o di strumenti musicali. Si abbassa a tre anni, inoltre, il limite di età per la fruibilità dei contributi per lo sport dei figli, mentre si innalzano gli importi detraibili per ciascun figlio e a partire dal terzo figlio. L articolo 2 reca la previsione di spesa e la relativa copertura finanziaria ai fini dell attuazione del presente disegno di legge.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 594 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 10, comma 1: 1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le spese relative alla messa in sicurezza della casa nella quale ha residenza il nucleo familiare, quali quelle relative all acquisto dell impianto di antifurto, delle inferriate, del portone blindato e ogni altro dispositivo per garantire la protezione delle persone e delle cose»; 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) le spese relative all acquisto di latte artificiale e articoli di prima infanzia. Per articoli di prima infanzia si intendono tutti i beni necessari alla cura e allo sviluppo dell infante»; b) all articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro», le parole: «900 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro» e le parole: «con più di tre figli a carico» sono sostituite dalle seguenti: «con più di due figli a carico»; c) all articolo 12, comma 1-bis, le parole: «di almeno quattro figli a carico» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno tre figli a carico»;

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 594 d) all articolo 15, comma 1: 1) dopo la lettera e-ter) sono inserite le seguenti: «e-quater) le spese per la frequenza di corsi pre-scuola e dopo-scuola, corsi di recupero, corsi di informatica, corsi di lingue straniere e corsi di musica per un importo non superiore a euro 500 per ogni figlio a carico; e-quinquies) le spese sostenute per l acquisto di libri di testo scolastici, di apparecchiature informatiche, strumenti musicali e di ogni altro materiale didattico necessario per il compimento del corso di studi dei figli di età compresa tra 3 e 18 anni a carico del contribuente; e-sexies) le spese relative al trasporto pubblico e ai viaggi di istruzione dei figli fino a 18 anni a carico del contribuente»; 2) alla lettera i-quinquies), le parole: «non superiore a 210 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 euro» e le parole: «per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni». Art. 2. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2. 2. In aggiunta a quanto previsto dall articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2013 e 2014, le spese di funzionamento relative alle missioni di

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 594 spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all anno 2011, e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. 3. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all articolo 1 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell economia e delle finanze, con propri decreti, provvede: a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall anno 2013; b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall anno 2013; c) alla razionalizzazione delle prefetture uffici territoriali del Governo, in modo

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 594 tale, da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 50 milioni di euro per l anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall anno 2014; d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall anno 2013. 4. A decorrere dall anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche allineano il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei cinque migliori programmi del bilancio dello Stato. 5. Dall attuazione della disposizione di cui al presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascun Ministero e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascun Ministero inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell obiettivo di risparmio ad esso assegnato.

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