Articolo 2 - Impugnazione e modificazione dell accertamento

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Transcript:

Articolo 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina l adesione dei contribuenti all accertamento dei tributi propri del Comune. Ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l azione della Amministrazione Comunale, che é volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili. Articolo 2 - Impugnazione e modificazione dell accertamento L accertamento definito con adesione non é soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non é integrabile o modificabile da parte del comune. La definizione con adesione non esclude l esercizio dell ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali : se la definizione riguarda accertamenti parziali; se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali é possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati; 1 / 8

se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali é possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, comunque, non inferiore a lire un milione, rispetto all importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo. Articolo 3 - Definizione dell accertamento con adesione La definizione dell accertamento con adesione é proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne é esclusa l attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta oltre agli elementi probatori in possesso dell ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente il rapporto costi/benefici derivato dall emissione dell avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi : se l accertamento riguarda l omessa dichiarazione e l omesso versamento; 2 / 8

nel caso dell ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell articolo 2; se é stato notificato l avviso di accertamento o di liquidazione dopo l invito di cui all articolo 6; se la violazione ricade nell ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati adempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale; 5. L accertamento può essere definito anche con l adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Articolo 4 - Conciliazione giudiziale Si vogliono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale. L accettazione della proposta di conciliazione di cui all articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non é consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell articolo Articolo 5 - Competenze Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell accertamento con adesione. 3 / 8

Articolo 6 - Attivazione del procedimento per la definizione Il procedimento per la definizione può essere attivato: a cura dell ufficio, prima della notifica dell avviso di accertamento; su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. Articolo 7 - procedimento ad iniziativa dell ufficio Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento invia al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati : gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione; il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione; la sintesi delle modalità dell adesione e delle riduzioni concedibili; 4 / 8

l identificazione del responsabile del procedimento e l indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente. 5. La partecipazione del contribuente al procedimento nonostante l invito non é obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non é sanzionabile così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 6. Non si intende come invito di adesione all accertamento la richiesta di chiarimenti e l invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva. 7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Articolo 8 - procedimento ad iniziativa del contribuente Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva nei cui confronti sia stato notificato l avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui al primo comma dell articolo 7, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L istanza é inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento. 5 / 8

L istanza non é vincolante ai fini dell adesione. Entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula, anche telefonicamente o telematicamente, l invito a presentarsi al servizio interessato nel quale sono indicati il giorno ed il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. La presentazione dell istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell istanza, dei termini per l impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi. 5. L impugnazione dell atto comporta rinuncia all istanza. Articolo 9 - Accertamento con adesione Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, l adesione all accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, é sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato. Nell atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo. 6 / 8

Il perfezionamento dell atto di adesione annulla l efficacia dell avviso di accertamento notificato. L atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l imposizione in capo a tutti i coobbligati. Articolo 10 - Adempimenti a seguito dell adesione Il versamento delle somme dovute per effetto dell adesione all accertamento é eseguito entro venti giorni dalla redazione dell atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo. Entro dieci giorni dal versamento dell intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell atto di accertamento con adesione. Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera i tre milioni. L importo della prima rata é versato entro il termine indicato nel comma Sull importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale. 5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l ammontare dell imposta concordata, il contribuente: 7 / 8

perderà il beneficio della riduzione della sanzione; dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva. Articolo 11 - Sanzioni La definizione avvenuta prima dell emissione dell avviso di accertamento comporta l applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75% del minimo edittale. Trovano, comunque, applicazione le norme dettate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e dal regolamento generale delle entrate. Articolo 12 - Entrata in vigore Il presente regolamento, entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all Albo pretorio del Comune. 8 / 8