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D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224) Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrativi in materia di istruzione scolastica, di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997; Visti in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo n. 112/1998; Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge 59/97 e dell'articolo 138 del decreto legislativo 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni, delle province e dei comuni delle funzioni agli stessi conferite opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica. Tenuto conto che nelle Regioni Alto Adige e Valle d'aosta i compiti in materia di istruzione sono stati trasferiti rispettivamente alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse in materia di istruzione scolastica, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; Acquisito, in data 21 marzo 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali; Acquisito, in 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentita in data 15 giugno 2000, l'unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite in data 28 marzo 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti il Ministro della pubblica istruzione, Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze; Decreta: 1. Ambito operativo. 1. Alle regioni, alle province ed ai comuni per le funzioni previste rispettivamente dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative individuate dal presente decreto. 2. Trasferimento di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative. 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni e compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 112/1998, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire alle regioni sono quantificate complessivamente in L. 511.974.000.000 come specificato nella annessa Tabella «A» che fa parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio da parte delle province e dei comuni delle funzioni e compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire ai predetti enti sono quantificate complessivamente in L. 70.050.000.000, come specificato nella annessa Tabella «B», che fa parte integrante del presente decreto. 3. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle Regioni e alle Province e ai Comuni, secondo le modalità di cui all'articolo 3. 3. Trasferimento di risorse umane. 1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 112/1998, per l'esercizio delle competenze in esso indicate, il personale da trasferire alle regioni è determinato in 103 unità, come specificato nella tabella «C» allegata al presente decreto, appartenente alla dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche, da operarsi ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998, per l'esercizio delle competenze in esso indicate, il personale da trasferire alle province ed ai comuni è determinato in 103 unità, come specificato nella tabella «D» allegata al presente decreto, appartenente alla dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche da operarsi ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie. 4. Regioni a statuto speciale.

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti. 5. Risorse strumentali e organizzative. 1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le province e i comuni hanno accesso alle banche dati del Ministero della pubblica istruzione. 2. Sono ricompresi tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, i documenti e i dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti. 3. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento è trasmessa, a cura degli uffici scolastici provinciali e regionali territorialmente competenti, con appositi elenchi nominativi. 6. Decorrenze. 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le regioni, le province ed i comuni esercitano le funzioni e i compiti ad essi delegati ai sensi dell'articolo 1 dalla data indicata al precedente comma 1. Nella fase transitoria il Ministero della pubblica istruzione continua a svolgere le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto. 7. Disposizioni finanziarie. 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, con la decorrenza stabilita all'articolo 6, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni, e in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto concerne gli enti locali. 2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, da trasferire alle province e ai comuni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto concerne gli enti locali. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare nel rispetto del principio di contestualità del trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali. 4. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

5. Ai fini dell'attribuzione alle regioni, alle province ed ai comuni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione sono ridotti di pari importo. 6. Considerato quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie alle regioni, province e comuni, si terrà conto dei mesi di effettivo esercizio delle funzioni da parte degli enti predetti, attraverso una quantificazione per dodicesimi. 7. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'interno provvedono annualmente al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall'art. 12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto riguarda le province ed i comuni. Allegato