IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Transcript:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies relativo al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 23, comma 46, che ha stabilito che tra le finalità alle quali può essere destinato il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 relativo alle finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012 relativo alle ulteriori finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille a partire dall'esercizio finanziario 2012; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4- novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota

del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonchè le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Considerata la necessità di rivedere la disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè le modalità di recupero delle somme da parte dell'amministrazione; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 6, è inserito il seguente: «6-bis (Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille). - 1. L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. 3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. 4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.». 2. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Art. 2 Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 11, è inserito il seguente: «11-bis (Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille). - 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.». Art. 3 Modalità di rendicontazione 1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonchè del rappresentante legale; b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del

soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.»; c) al comma 5 dopo le parole «possono operare» aggiungere le seguenti: «, anche a campione»; d) i commi 2 e 7 sono abrogati. Art. 4 Pubblicazione rendiconti 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 12, è inserito il seguente: «12-bis (Pubblicazione rendiconti). - 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.». Art. 5

Modalità di recupero dei contributi erogati 1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, lettera a), è aggiunta la seguente lettera: «abis) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.». Roma, 7 luglio 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2079