COMUNE DI COMISO Provincia di Ragusa ORDINANZA DEL SINDACO N. 46 DEL 17/10/2017 ORIGINALE OGGETTO: DISCIPLINA PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 5 NOVEMBRE 2017 IL SINDACO PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia 1 Settembre 2017 n.445/serv. 4 S.G. (pubblicato sulla GURS 20 Settembre 2017, n.39), sono stati convocati, per Domenica 5 Novembre 2017, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana; CONSIDERATO che la Legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati; DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazioni n. 286 del 05.102017 e n. 300 del 17.10.2017, ha provveduto a delimitare e ad assegnare tali spazi su appositì tabelloni distribuiti nel centro abitato; CONSIDERATO che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, con nota n.23739/17/elars 2017/S.E. del 12.10.2017, ha invitato i Sindaci e le parti interessate ad una riunione per giorno 17.10.2017, finalizzata al raggiungimento di un'intesa fra tutte le parti che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle normative vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico; CONSIDERATO altresì che giorno 17.10.2017, presso la Prefettura di Ragusa, si è svolta regolarmente la riunione le cui risultanze sono ampiamente esposte nel relativo verbale acquisito agli atti di ufficio; RITENUTO opportuno adottare provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano, potenzialmente compromesso dalla affissione di manifesti fiiori dagli spazi prescritti; RITENUTO, pertanto, di porre il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati;
il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004), il divieto di sottrarre o distruggere stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o impedirne l'affissione o la diffusione ovvero staccare, lacerare o rendere illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati; il divieto di effettuare pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro messo di divulgazione senza indicare il nome del committente; il divieto di lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; il divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; il divieto di propaganda luminosa mobile; il divieto dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, eccezion fatta per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; il divieto di affissione durante le ore notturne, specificatamente dalle ore 24,00 alle ore 06,00; il divieto, dal giorno antecedente quello della votazione, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, dall'effettuare: comizi, riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali, propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette vele); il divieto, nel giorno destinato alla votazione, di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285; l'art. 2 della legge 13 ottobre 2010, n. 175; la legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); la legge 10 dicembre 1993, n. 515; la legge 22 febbraio 2000, n. 28; la circolare n. 1943/V dell'8 aprile 1980 del Ministero dell'interno; la circolare n. 17/2014 del Ministero dell'interno; VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, introdotto dall'art. 16 della Legge n.3/2003, secondo cui per le violazioni delle disposizioni e dei Regolamenti Comunali si applica una sanzione amministrafiva pecuniaria da 103,00 ad 1.032,00; VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000; ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
ORDINA ART. 1 - È fatto divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati; ART. 2 - E fatto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetìca cittadina; ART. 3 - E fatto divieto di sottrarre o distruggere stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o impedirne l'affissione o la diffusione ovvero staccare, lacerare o rendere illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati; ART. 4 - E fatto divieto di effettuare pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro messo di divulgazione senza indicare il nome del committente; ART. 5 - È fatto divieto di lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ART. 6 - È fatto divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ART. 7 - E fatto divieto di propaganda luminosa mobile; ART. 8 - È fatto divieto dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, eccezion fatta per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; ART. 9 - E fatto divieto di affissione durante le ore notturne, specificatamente dalle ore 24.00 alle ore 06,00; ART. 10 - E fatto divieto, dal giorno antecedente quello della votazione, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, dall'effettuare: comizi, riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali, propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette vele); ART. 11 - È fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; La presente ordinanza è produttiva di effetti con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 5 Novembre 2017. DIFFIDA Chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti che violino i superiori divieti, con l'avvertimento che: > Chiunque violi le disposizioni di cui ai superiori artt.l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 ad 1.032,00; > Chiunque violi le disposizioni di cui al superiore art. 4, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 ad 25.822,00;
> Chiunque violi le disposizioni di cui al superiore art.9, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad 500,00; > Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai superiori articoli sono a carico, in solido tra loro, del o degli autori materiali del fatto e del committente responsabile; > Le spese sostenute dal Comune per la copertura dei manifesti affissi in violazione al presente provvedimento sono poste a carico, in solido tra loro, del o degli autori materiali del fatto e del committente responsabile. Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'albo Pretorio on line; Che la presente Ordinanza venga trasmessa: Alla Prefettura di Ragusa; Al Comando di Polizia Municipale; Al Commissariato di Polizia; Al Comando Stazione Carabinieri. DISPONE AVVERTE che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.
COMUNE DI COMISO Provincia di Ragusa ORDINANZA DEL SINDACO N. 46 del 17.10.2017 - Originale Si dispone la pubblicazione Comiso lì tl?8tt. 2017 REFERTO DI PUBBLICAZIONE IL SÉGRtìTAfR O GBftJERALE Il presente atto è pubblicato all'albo Pretorio On-line dal 1 8 OTT.?nì7^ al. 0 ì NOV. 2017 e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. Il Messo Notificatola Salvatbn REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA l'avvenuta pubblicazione della nrpsente ordinanza, iscritta al relativo registro n., all'albo Pretorio on-line dal 1 S QJT. TTllT al ^ 1 NO/. 2017 durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni Comiso, lì IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE