ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO



Похожие документы
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell'associazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA. Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

STATUTO ASSOCIAZIONE VIP VIVIAMO IN POSITIVO ONLUS VICENZA

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA E SOLIDARIETÀ ONLUS

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TURNING POINT" ART. 1 (Costituzione-Denominazione-Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA-MENTE LIBERI no profit

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO

Транскрипт:

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione, degli art. 36 e seguenti del codice civile, del D.lvo. n 460/97 e s.m.i., e della L. 383/2000 e s.m.i. L Associazione Culturale CHROMATICA è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, con sede in via Noalese 100/a, Zero Branco TV. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi. L associazione ha come obiettivo lo sviluppo della socialità attraverso la diffusione e la promozione della cultura musicale ed artistica nelle sue forme espressive più diversificate. In particolare l Associazione, sia in Italia che all estero, si propone: - di allestire spettacoli musicali - di allestire rassegne e concorsi musicali - di promuovere corsi, laboratori e stage di musica e canto - di promuovere altresì corsi, laboratori e stage finalizzati all apprendimento e all approfondimento di discipline artistiche in stretto collegamento alla musica quali la recitazione, la lettura espressiva, la danza, la mimica e attività cine-televisive nonché la promozione delle arti visive applicate e delle tecniche di comunicazione. In via sussidiaria e non prevalente, l associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l economia e la funzionalità dell Associazione ed a favorirne lo sviluppo. L Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Infine, l Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale. 1

ART. 2 (Statuto) L associazione Culturale Chromatica è disciplinata dal presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. L assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Ammissione) Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche, Associazioni, Enti Pubblici e Privati che condividono le finalità dell organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle. L ammissione all organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. ART.4 (Rapporto associativo) Il rapporto associativo segue una disciplina uniforme, le modalità associative sono volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e sono previsti per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione delle delibere di Assemblea e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. ART.5 (Principi informatori) L associazione culturale si uniforma ai seguenti principi: eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2538 comma 2, del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. 2

ART. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell associazione e controllarne l andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali. Gli aderenti all organizzazione hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; versare la quota associativa secondo l importo annualmente stabilito. La quota associativa è annuale e copre il periodo dell'anno sociale che inizia il 1 settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. ART. 7 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile. L aderente all organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall organizzazione. L esclusione è deliberata dall assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. ART. 8 (Gli organi sociali) Sono organi dell organizzazione: Assemblea dei soci Consiglio Direttivo Presidente Tutte le cariche sociali sono gratuite. 3

ART. 9 (L assemblea) L assemblea è composta da tutti gli aderenti all organizzazione ed è l organo sovrano. Possono votare solo i soci maggiorenni che sono in regola col pagamento della quota associativa annuale. L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. ART.10 (Compiti dell Assemblea) L assemblea deve: approvare il REFA (rendiconto economico finanziario annuale); fissare l importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; approvare l eventuale regolamento interno; eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 11 (Convocazione) L assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del REFA. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 4

La convocazione avviene mediante comunicazione, contenente l ordine del giorno, effettuata almeno 8 giorni prima della data fissata per l assemblea mediante idonea comunicazione attraverso sito web e/o e-mail, o qualsiasi altro canale disponibile. ART. 12 (Assemblea ordinaria) L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. ART. 13 (Assemblea straordinaria) L assemblea straordinaria modifica lo statuto dell associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. ART. 14 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 componenti, eletti dall assemblea tra gli aderenti, che rimangono in carica fino a revoca e/o dimissioni, e comunque non oltre 5 anni dall'elezione. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio. ART. 15 (Il Presidente) Il presidente rappresenta legalmente l associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. Il presidente è eletto dall assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 5

Il presidente rimane in carica fino a revoca e/o dimissioni e comunque non oltre i 5 anni dall'elezione. Il presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. ART. 16 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: contributi degli aderenti e/o di privati; quote associative contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, Associazioni finalizzati al sostegno dell'attività statutaria; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; contributi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali occasionali e marginali; raccolte fondi ART. 17 (Divieto di distribuzione degli utili) L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 18 (Proventi derivanti da attività marginali) I proventi derivanti da attività commerciali e occasionali marginali devono essere utilizzati per perseguire le finalità statutarie dell'associazione. 6

L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. ART. 19 (REFA: rendiconto economico finanziario annuale) Il REFA è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il REFA contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il REFA è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. ART. 20 (Dipendenti e collaboratori) L associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi. I rapporti tra l organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge. ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. ART. 22 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. 7