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TNNET-0005061-31/07/2017-P Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione nr. 3047/14 dell Agenzia delle Entrate di Trento Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014 ALZ/AM -5.2-2017/13 CODICE CIG N.: 7149173431 CODICE CUP N.: 703466987F TRENTINO NETWORK S.R.L. ***** CONTRATTO DI APPALTO - redatto nella forma della scrittura privata - Per l affidamento, ai sensi dell art. 52 comma 9 della L.P.. 26/1993 e ss. mm. dei Riposizionamento del cavidotto lungo la S.P. 235 dell Interporto. Tra le parti: TRENTINO NETWORK S.R.L. con sede legale in Trento (TN), 38121, Via G. Pedrotti n. 18, Capitale Sociale 19.090.890,00 interamente versato, C.F., Partita I.V.A e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al n. 01904880224, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, nella persona del dott. Alessandro Zorer, nato a Rovereto (TN) il 17 ottobre 1967, C.F. ZRRLSN67R17H612E in qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di seguito indicata come Committente ; e PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C. Viale Trento 1 Fraz.Stravino 38073 Cavedine (TN) P.Iva 00442220226, nella persona del sig. Pederzolli Daniele, nato a Trento 24 agosto 1972,, in qualità di legale rappresentante ; di seguito Impresa ; 1

Premesso: - che con Determinazione del Presidente di Trentino Network S.r.l. di data 27/07/2017, Det. N. 42-2017, sono stati approvati e autorizzati i lavori indicati in premessa mediante affidamento diretto ai sensi dell art. 52 comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm.; Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano il seguente CONTRATTO ART. 1 - Premesse e Allegati Le dichiarazioni riportate in premessa e gli elaborati di progetto, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ART. 2 - Oggetto e corrispettivo 2.1. La Committente affida all Impresa, che accetta, i lavori indicati in premessa. 2.2. L importo complessivo del contratto ammonta ad Euro 38.163,80.= (trentottomilacentossessantatrè/80) + IVA di legge definita come split payment, di cui Euro 36.992,81.= (trentaseimilanovecentonovantadue/81) + IVA di legge per lavori ed Euro 1.170,99.= (millecentosettanta/99)+ IVA di legge per oneri della sicurezza 2.3. L importo di contratto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione conformemente alle risultanze degli atti di contabilità. 2.4. Non è ammessa la revisione dei prezzi salve le disposizioni recate dall articolo 46 ter della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.. ART. 3 - Esecuzione lavori L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in conformità 2

alle prescrizioni contrattuali, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che saranno impartite dalla Committente. ART. 4 - Durata 4.1. Il tempo utile per l ultimazione dei lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 4.2 Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dalla Committente, a suo insindacabile giudizio, su richiesta espressa dell Impresa, formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto di ultimazione dei lavori, sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non imputabili all Impresa e nel rispetto delle prescrizioni di cui all art. 124 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. ART. 5 - Penali Per ciascun giorno di ritardo - imputabile a fatti e causa dall Impresa Affidataria - oltre il termine previsto di ultimazione dei lavori ed in assenza di oggettive giustificazioni e/o fatti imputabili a terzi o a causa di forza maggiore, è stabilita a carico della stessa Impresa Affidataria una penale giornaliera pari all 1 (uno per mille) dell importo del contratto. ART. 6 - Pagamenti 6.1. Il pagamento sarà effettuato secondo stati di avanzamento dei lavori, (SAL) riconosciuti e approvati dal Direttore dei Lavori, sentito il RUP, sulla base dell emissione di regolare fattura, fine mese, a 30 giorni dalla data di emissione, previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell Impresa ex art. 3. co. 3 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per ogni singolo pagamento. 3

6.2 La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, sulla base dell emissione di regolare fattura, fine mese, a 30 giorni dalla data di emissione e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale dell Impresa ex art. 3. co. 3 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. 6.3. La Committente per effettuare i pagamenti dovuti all Impresa si atterrà alle indicazioni fissate nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individuano le modalità del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) approvando le convenzioni stipulate ai sensi dell articolo 2 della L. 22 novembre 2002 n. 266, nonché nella Circolare dell Assessore all Energia, Riforma Istituzionale e Autonomie Locali prot. n. 1237/2008-A024 di data 7 novembre 2008. Nel caso in cui l importo contrattuale sia inferiore a Euro 100.000,00, la Committente può disporre che l adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti sia certificato, ai fini della corresponsione dei SAL o del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell impresa, salva la possibilità per la stessa committente di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all effettuazione di ulteriori verifiche (art. 52, comma 10 bis L.P. 26/93 e ss.mm.). E fatta salva la possibilità per la Committente di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo dell Impresa e nei confronti della stessa 6.4. Ai sensi di quanto disposto dall art. 3 del D.M. n. 145/2000, l Impresa 4

indica nel sig. Pederzolli Daniele, individuato nel preambolo del presente atto, il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Committente in base al presente contratto. ART. 7 - Subappalto Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione nr. 3047/14 dell Agenzia delle Entrate di Trento Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014 Non è ammesso il ricorso al subappalto. ART. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 8.1. Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 e ss. mm., il DL 12.11.2010 n. 187 artt. 6 e 7 e la Legge di conversione di data 17 dicembre 2010, n. 217 e ss. mm., l impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, o nei casi di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8.2. L appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso la società Poste Italiane SpA. 8.3. Tutti i movimenti finanziari relativi all oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti come sopra individuati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 5

8.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG 7149173431) e, ove obbligatorio ai sensi dell articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). 8.5. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. 8.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 8.7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti che precedono costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta a carico del soggetto inadempiente l applicazione delle sanzioni di cui all art. 6 della L. 136/2010 e ss. mm.. ART. 9 - Codice Etico Nel sottoscrivere il presente atto l Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale, pubblicato sulla pagina web di Trentino Network S.r.l., e relative procedure e/o protocolli adottati dal Committente in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e ssmm.. ART. 10 - Clausola risolutiva espressa 10.1 Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei conti correnti dedicati 6

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 10.2 La risoluzione di diritto del contratto avverrà anche in caso di violazione da parte dell Impresa delle disposizioni del Codice Etico di cui all articolo precedente, fatta salva l eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Committente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.. ART. 11 - Tutela dei Lavoratori 11.1 Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti del settore relativo ai lavori assunti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 11.2 I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. ART. 12 - Risoluzione per inadempimento In caso di inadempimento o violazione da parte dell Impresa degli obblighi assunti con il presente contratto, la Committente procede alla risoluzione dello stesso a norma del Codice civile ed ai sensi dell art. 58.8 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26. ART. 13 - Oneri Fiscali 7

13.1. L imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico dell Impresa mentre l IVA sul corrispettivo grava sulla Committente, destinataria delle prestazioni. 13.2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA. Redatto in formato elettronico e firmato digitalmente. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. vengono sottoscritti digitalmente i seguenti articoli: art. 5 (Penali), art. 11 (Clausola risolutiva espressa). L IMPRESA AFFIDATARIA. PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C Il legale rappresentante LA COMMITTENTE TRENTINO NETWORK S.R.L. Il Presidente - Dott. Alessandro Zorer -- - Sig. Pederzolli Daniele - (documento firmato digitalmente) 8