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N 16/2012 16 Aprile 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MARZO 2012 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Marzo 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Marzo 2012 è pari a 1,240385 e l indice Istat è 105,2. LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO CON UN APPRENDISTA SE L AZIENDA E IN CRISI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2874 DEL 24 FEBBRAIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 2874 del 24 febbraio 2012, ha affermato che il ridimensionamento del personale può costituire espressione di una riorganizzazione dell attività aziendale; in tale ipotesi, le concrete difficoltà 1

economiche di un impresa, giustificano la sostituzione di dipendenti a tempo indeterminato con apprendisti. Nel caso in esame, la Corte di merito, così come il Tribunale, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice, intimato per giustificato motivo oggettivo, atteso che la stessa era stata sostituita con un apprendista, al fine di risparmiare sul costo della manodopera. Come è noto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati altrimenti. Sulla scorta di tale principio, i Giudici di Piazza Cavour, contrariamente alle decisioni assunte nei primi due gradi del giudizio, hanno ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro in quanto rispondente al contenuto di cui all art. 3 della Legge 604/1966. Invero, gli Ermellini hanno rilevato che non si era provveduto sic et simpliciter alla sostituzione di un dipendente con un apprendista ma, ex adverso, ad una modifica dell assetto produttivo mediante la sostituzione di tre operai con due apprendisti. Tale ipotesi rientra tra quelle relative al riassetto organizzativo dell azienda, attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva. Una volta accertata l effettiva necessità della contrazione dei costi, inoltre, è ininfluente la modestia del risparmio ottenuto (id: costo del lavoro dipendente/apprendistato) in rapporto al bilancio aziendale, purché si riveli in diretta connessione con le necessità paventate e quindi oggettivamente giustificata. 2

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER INGIUSTIFICATO ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO SE IL DIPENDENTE VIENE SORPRESO AL BAR. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 2870 DEL 24 FEBBRAIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 2870 del 24 febbraio 2012, ha ritenuto legittimo il licenziamento, per ingiustificato abbandono del posto di lavoro, di un dipendente che, allontanatosi repentinamente dal luogo di lavoro lamentando un malore, veniva sorpreso ad intrattenersi in un bar. Nella fattispecie in esame, la Corte d Appello della città di L Aquila, aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che il fatto contestato al lavoratore non fosse tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto di lavoro. La Corte territoriale aveva altresì affermato che i precedenti disciplinari del lavoratore de quo, benché di obiettiva consistenza, non essendo stati contestati, risultavano irrilevanti ai fini dell addebito. Orbene, la Suprema Corte, adita dalla società datrice di lavoro, ha bacchettato la Corte distrettuale ritenendo le motivazioni da quest ultima addotte assolutamente sintetiche e ciò in quanto, in ipotesi di licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., il Giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto anche con riferimento alle particolari condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all intensità dell elemento volitivo dell agente. I Giudici di Piazza Cavour, quindi, nell accogliere il ricorso della società istante, hanno altresì ribadito che in tema di sanzioni disciplinari il principio (desumibile dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7), in base al quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, rileva ai fini della recidiva ma non impedisce la valutazione delle precedenti sanzioni ai fini dell esame, sotto il profilo soggettivo, della giusta consistenza del fatto addebitato (cfr., ex multis, Cassazione sentenze n.ri 10441/1996, 12958/2008). 3

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SANZIONATORIO, ANCHE SENZA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE, SE IL LAVORATORE VIOLA GLI OBBLIGHI FONDAMENTALI SCATURENTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3060 DEL 29 FEBBRAIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 3060 del 29 febbraio 2012, ha ri(statuito) la legittimità del licenziamento disciplinare anche in mancanza della preventiva affissione del codice disciplinare, purché l atto di recesso trovi la sua ragione giustificatrice in un comportamento del lavoratore palesemente difforme alla Legge o che costituisca una manifesta violazione delle fondamentali obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Ecco il casus. Un dipendente di Poste Italiane Spa veniva licenziato a seguito della propria assenza ingiustificata protrattasi per oltre 50 giorni. Sia il G.U.L., sia la Corte di Appello dichiaravano l illegittimità del licenziamento irrogato a cagione della mancata affissione del codice disciplinare da parte dell azienda. Gli Ermellini, nel ribaltare il decisum dei gradi di Merito, hanno affermato, conformemente all indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in subiecta materia (cfr. sentenze n 19770 del 14 settembre 2009 e n. 20270 del 18 settembre 2009), che, laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, ovvero all inserimento del lavoratore nella struttura e nell organizzazione dell impresa, non è applicabile la garanzia di pubblicità - ex art. 7 della L. 300/70. Viceversa, l affissione è conditio sine qua non laddove il licenziamento disciplinare venga intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla contrattazione collettiva. Pertanto, constatato che nel caso de quo il comportamento del lavoratore, assente per un consistente lasso temporale, si è palesato in una totale violazione dei doveri fondamentali scaturenti dal rapporto di lavoro, i Giudici nomofilattici hanno dichiarato legittimo il licenziamento nonostante la mancata affissione preventiva del codice disciplinare. 4

IL GIUDICE TRIBUTARIO DEVE DISPORRE LA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO DI CUI E PARTE UN SOCIO SE IL MAGGIOR REDDITO ALLO STESSO IMPUTATO ED OGGETTO DEL GIUDIZIO E ANCORA SUB IUDICE IN CAPO ALLA SOCIETA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 1867 DEL 8 FEBBRAIO 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 1867 del 8 febbraio 2012, ha stabilito che per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio di società di capitali, a ristretta base azionaria, occorre attendere che il contenzioso nei confronti della società sia divenuto definitivo. Ergo, il Giudice tributario è tenuto a disporre la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., nei confronti del socio in attesa della definizione del reddito della società, essendo i due contenziosi legati dal nesso di pregiudizialità. Ecco i fatti. Ad una società di capitali, a ristretta base azionaria, veniva accertato un maggior reddito, donde la pretesa dell Ufficio nei confronti, pro quota, dei soci. Dopo i ricorsi in primo grado, la Commissione tributaria regionale annullava l accertamento nei confronti della società e, conseguentemente, pur non essendo definitiva tale pronuncia, annullava anche l atto relativo al socio. L Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, evidenziando che il giudice d appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento a norma dell art. 295 c.p.c., non essendo ancora la pronuncia relativa alla società divenuta definitiva ex articolo 2909 del codice civile. Orbene i Giudici di Piazza Cavour, nell accogliere il ricorso, hanno evidenziato come sia principio consolidato quello secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell altro (cfr. ex plurimis, Cassazione, sentenze n.ri 10270/2011, 20721/2010, 7564/2003 e 10951/2002). Pertanto, secondo gli Ermellini, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio in attesa della definizione del 5

reddito della società a ristretta compagine sociale, proprio per i riflessi che ha la definizione dell accertamento societario rispetto a quello dei singoli soci. IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IL TERMINE DI PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE PER BENEFICIARE DELLA ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE HA NATURA PERENTORIA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 7878 DEL 10 GENNAIO 2012 La Corte di Cassazione Terza Sezione Penale -, sentenza n 7878 del 10 gennaio 2012, ha affermato, in tema di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, che conditio sine qua non per accedere all estinzione della contravvenzione, ex art. 24 del decreto delegato 758/1994, è il pagamento, nel termine edittale di cui all art. 21 comma 2 della stessa fonte normativa (id: 30 giorni), della somma a titolo di oblazione, fermo restando l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza. Con la sentenza de qua, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la condanna del responsabile di un azienda per aver messo a disposizione dei lavoratori un ponteggio montato in totale difformità dalle prescritte norme (con addirittura un intercapedine fra impalco e parete di ancoraggio tale da poter provocare la caduta nel vuoto dei lavoratori) e di non aver protetto, con gli appositi parapetti, le scale di un fabbricato in costruzione. Solo a seguito di un accesso ispettivo il datore di lavoro provvedeva, nei termini indicati nella diffida ricevuta, a rimuovere le situazioni di pericolo effettuando, però, il pagamento della connessa oblazione ex art. 21 c. 2 citata norma - ben oltre il termine di 30 giorni normativamente previsto. I Giudici di Legittimità, ricalcando il loro consolidato orientamento (cfr. sentenza n 11265 del 24 marzo 2010), hanno (ri)statuito che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali, in materia di prevenzione infortuni, contemplata dall'art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di 30 giorni atteso che quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria. Ad maiora 6

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7