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COMUNE DI ALBAIRATE Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2012 Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2013 Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 05/09/2014

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Pag. 3 Art. 2 Presupposto dell imposta Pag. 3 Art. 3 Determinazione delle aliquote e dell imposta Pag. 3 Art. 4 Determinazione base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 3 Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Pag. 4 Art. 6 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili Pag. 4 Art. 7 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Pag. 4 Art. 8 Fabbricati Inagibili o Inabitabili Pag. 5 Art. 9 Versamenti Pag. 5 Art. 10 Rimborsi e compensazione Pag. 6 Art. 11 Attività di controllo e accertamento dell imposta Pag. 6 Art. 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Pag. 7 Art. 13 Riscossione coattiva Pag. 7 Art. 14 Disposizioni finali Pag. 8 Art. 15 Trattamento dei dati personali Pag. 8 Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Albairate dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Albairate (prov. di MI). ART. 2 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta è il possesso di immobili di cui all articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come stabilito al comma 2 dell articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214. ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL IMPOSTA 1. Le aliquote sono determinate ogni anno dal Consiglio Comunale prima dell approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. 2. L imposta è determinata applicando alla base imponibile l aliquota di anno in anno vigente. ART. 4 DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell ufficio, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 3. I valori così determinati non assumono autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere di indirizzo per l attività di verifica dell ufficio tributi, così da poter essere Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 3

disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dei quali si possano evincere valori superiori (atti notarili, perizie tecniche ecc.). 4. I contribuenti che dovessero ritenere eccessiva la cifra accertata dal Comune, possono sempre dimostrare, attraverso l istituto dell accertamento con adesione o in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che inducono ad una valutazione più moderata del bene in oggetto. 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. ART. 5 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI 1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all allevamento di animali. 2. L agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; ai sensi del combinato disposto dal comma 8-bis, dell art. 13 del D.L. 201/2011 e dall applicazione dell art. 9 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228; ART. 6 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 1. Si applica l aliquota ridotta e la detrazione prevista per l abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. ART. 7 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI 1. L esenzione prevista dall art. 7, comma 1, lettera i) dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall ente non commerciale utilizzatore. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 4

ART. 8 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 1. La base imponibile per il calcolo dell imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all uso per il quale erano destinati; 3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertato dall Ufficio Tecnico comunale mediante perizia a carico del contribuente; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 alla quale dovrà allegare idonea documentazione. 4. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili con provvedimento dell autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia. 5. La riduzione dell imposta si applica dalla data di presentazione della richiesta di perizia all Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, successivamente verificabile dal Comune. 6. Nel caso di più proprietari l autocertificazione e/o la richiesta all Ufficio Tecnico deve essere presentata da parte di tutti i comproprietari. ART. 9 - VERSAMENTI 1. Il versamento dell imposta municipale propria è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 o altre forme previste dalla legge. 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00. 3. I versamenti dell imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 5

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, al Comune al quale è stata versata l imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse nella misura stabilita dall art. 9, comma 5, del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell eseguito versamento. 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari a. 12,00. 4. Nell istanza di rimborso il contribuente può richiedere che le somme da rimborsare siano compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 5. Per le aree successivamente divenute inedificabili, compete il rimborso dell imposta pagata per un periodo non eccedente i cinque anni dell imposta pagata. Condizioni indispensabili per il rimborso, che la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune e che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate. 6. Il rimborso di cui al precedente comma è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. ART. 11 ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL IMPOSTA 1. Con deliberazione di Giunta, il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. Al Comune compete l attività di controllo e accertamento dell Imposta Municipale Propria. 4. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006. Per tale attività effettuata nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, spettano al Comune le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 6

5. L attività di accertamento viene effettuata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione, così come previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 lettera l punto 5. 6. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/97 e dell art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all Imposta Municipale Propria, l istituto dell accertamento con adesione, così come disciplinato dall art. 2 del vigente Regolamento Comunale per l applicazione dell accertamento con adesione ai tributi locali, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 7. Nell attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera. 12,00 per anno di imposta. ART 12 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento dell Imposta municipale propria, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell importo complessivo (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi). 2. La rateizzazione del debito totale è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, da inviare all Ufficio Tributi entro il termine indicato nel provvedimento per il pagamento del relativo importo ed è concessa con atto del funzionario responsabile dell imposta municipale propria. 3. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni: numero di rate trimestrali consentite otto; elevabili a dodici se le somme dovute superano. 51.645,00 nel provvedimento del Funzionario Responsabile dell Imposta Municipale Propria verranno indicate le scadenze di pagamento delle varie rate e del relativo importo. La scadenza di pagamento della rata verrà fatta coincidere con l ultimo giorno del mese. sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno sino al giorno di scadenza della rata. 4. Se l importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a. 5.164,56 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il debito residuo in un unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. ART.13 RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 7

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dell articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 Statuto dei diritti del contribuente, dei D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. 3. Le disposizione del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014. ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati acquisiti al fine dell applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria pag. 8