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A cura del dott. Mario Maccantelli mario.maccantelli@omniavis.it Consulente Omniavis per la Toscana Cell. 338 9513872 Omniavis Srl Lungarno Colombo 44 50136 Firenze Tel. +39 0556236286, Tel. +39 0556145319 www.omniavis.it Firenze, 4 luglio 2013 Elenco aggiornato (ultimo aggiornamento: fino al 31 dicembre 2013) delle proroghe per l applicazione delle modifiche alla normativa sul Noleggio Con Conducente di cui all art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008. In allegato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 settembre 2012 in merito all applicabilità delle modifiche alla legge n. 21/1992. La modifica mancata alla normativa del Noleggio Con Conducente Legge n. 21/92 cronologia di 12 proroghe Ad inizio 2009 è stata modificata la legge n. 21/92 con lo scopo di controllare l attività degli NCC. Soprattutto a Roma ci sono migliaia di NCC che lavorano con licenze rilasciate da altri comuni. I tassisti non sono contenti e viene introdotto un vincolante criterio di territorialità per l esercizio dell attività di NCC con la legge di conversione al decreto legge 207/2008. La modifica alla legge n. 21/92 non è mai stata applicata. In attesa di una ridefinizione di tutta la normativa su taxi e ncc, le disposizioni vengono prorogate di volta in volta. Le fasi della proroga pluriennale Con legge n. 14/2009 (GU n. 49 del 28-2-2009) conversione del decreto-legge n. 207/2008, viene modificata la legge n. 21/92. Art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"; c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche

destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane"; e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.". 1 proroga DL n. 5/2009 (legge conversione n. 33/2009) - Art. 7-bis, comma 1 Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1- quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009. 2 proroga DL 78/2009 (legge conversione n. 102/2009)- Art. 23, comma 2. 2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 3 proroga DL 194/2009 (legge conversione 25/2010) Art. 5, comma 3. 3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2010". 4 proroga (interviene sulle disposizioni attuative in assenza delle quali tutto resta invariato. DL 40/2010 (legge conversione 73/2010) art. 2, comma 3 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore 26/03/2010), urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 5 proroga DL 78/2010 art. 51, comma 7 (GU 31/05/2010) I sessanta giorni del comma 3, art. 2 del DL 40/2010 diventano 120 giorni 6 proroga Legge 122/2010 (conversione del DL 78/2010 - GU 30/07/2010) art. 51, comma 7 Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 7 proroga DL 225/2010 tabella 1 (legge conversione 10/2011) Il termine previsto nell articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è considerarsi fissato al 31 marzo 2011. 8 proroga DPCM 25/03/2011 tabella 1 Il termine previsto nell articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è da considerarsi fissato al 31 dicembre 2011 Motivazione: La proroga sino al 31 dicembre 2011 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. 9 proroga DL 216/11 (milleproroghe) art. 11, comma 4 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 10 proroga DL 83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese) - art. 17 "disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea" (GU n. 147 del 26-6-2012) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2012" 11 proroga Legge n. 228/2012 (legge di stabilità G.U. n. 302 del 29/12/12), art. 1, comma 388: E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge. Tabella 2, punto 5: Termine del 31/12/2012 relativo all art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010

12 proroga DPCM 26/06/2013 - Proroga di termini di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (G.U. Serie Generale n. 150 del 28/06/2013) E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2, punti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il termine è quello del 31/12/2012 relativo all art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010. dott. Mario Maccantelli www.omniavis.it In allegato: - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l intermobilità del 07/09/2012