6 NORME REGOLAMENTARI PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A. A. 12/13 1. OGGETTO DEL CONCORSO L'ERSU di Macerata istituisce, per l'anno accademico 12/13 sussidi straordinari destinati a studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che per eccezionali e comprovati motivi si trovino in situazione di disagio economico e familiare tale da compromettere la prosecuzione degli studi. La situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie: a. studenti in possesso della condizione economica e patrimoniale prevista dal Bando di concorso per l attribuzione della Borsa di studio Ersu i quali, pur privi dei requisiti di merito previsti per l accesso alle predette provvidenze, siano nella condizione di documentare gravi ragioni personali (malattia grave certificata e cause comparabili) o gravi ragioni familiari (decesso o malattia grave opportunamente certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili) che gli hanno impedito di sostenere esami o di acquisire crediti. b. studenti in possesso dei requisiti di merito previsti dal Bando di concorso per l attribuzione delle Borse di studio Ersu la cui condizione economica, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l accesso alle predette provvidenze, e tale da compromettere il proseguimento degli studi. c. studenti privi dei requisiti di merito per ottenere la Borsa di studio ma che siano nella condizione di documentare gravi ragioni personali della mancata acquisizione dei crediti (malattia grave certificata e cause comparabili) o gravi ragioni familiari (decesso o malattia grave opportunamente certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili) e nel contempo la cui condizione economica, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l accesso alla Borsa e sia tale da compromettere il proseguimento degli studi. 2. DESTINATARI DEL BENEFICIO Possono chiedere l assegnazione dei sussidi straordinari gli studenti indicati al punto 2 del Bando Borsa di studio a.a. 12/13 approvato dal C.d.A. dell Ersu di Macerata con zione del. Il beneficio può essere concesso agli studenti per il conseguimento per la prima volta dei titoli indicati al punto 3.1 del Bando Borsa. Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti non oltre il:
7 - quinto anno a partire dall anno di prima immatricolazione in assoluto per i corsi attivati prima dell attuazione del D.M. n. 509/99. - Settimo semestre a partire dall anno di prima iscrizione in assoluto per i corsi di laurea di primo livello. - Un semestre in più rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall anno di prima iscrizione in assoluto per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico. - Quinto semestre a partire dall anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello per i corsi di laurea specialistica di secondo livello. - Periodo di stretta durata dei corsi di dottorato e dei corsi di specializzazione obbligatori per l esercizio della professione. 3. LIMITAZIONI ED INCOMPATIBILITÀ DELL INTERVENTO Non saranno presi in considerazione cause di disagio verificatesi precedentemente all anno 11. Gli eventi occorsi devono porsi in stretta connessione causale/temporale con la eventuale mancanza dei requisiti di merito o reddito. Il beneficio può essere assegnato una sola volta nel corso degli studi di ogni studente e limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio. Non possono comunque ottenere il sussidio straordinario gli studenti che: - siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; - siano sottoposti a misure di restrizione della libertà personale a seguito di provvedimenti dell Autorità giudiziaria successivamente convalidati; - siano incorsi nella revoca del beneficio per dichiarazioni false o non corrispondenti al vero e siano stati esclusi dai benefici per tutti gli anni di corso; - fruiscano di altri assegni o borse di studio o sussidi a qualsiasi titolo attribuiti per sostenere il diritto allo studio o di qualsiasi altro intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi soggetto pubblico o privato per l anno accademico in corso, tranne quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere, volti ad integrare con soggiorni all estero, l attività di formazione o di ricerca; - abbiano pendenze economico amministrative con l E.r.s.u. non autorizzate alla data di presentazione della domanda di sussidio straordinario; - siano già in possesso di altra Laurea o altro titolo di pari o superiore livello; - gli studenti di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 12/13; - siano iscritti a tempo parziale all Università, Accademia o Conservatorio.
8 4. REQUISITI ECONOMICI Gli studenti dovranno trovarsi in condizioni di disagio economico e familiare tale da compromettere la prosecuzione degli studi e in ogni caso l Indicatore della situazione economica equivalente e quello della situazione patrimoniale, calcolato con le stesse modalità previste dal bando di concorso della Borsa di studio, per l a.a. 12/13, non potranno superare i limiti definiti al punto 6 dello stesso Bando. Il sopravvenuto disagio economico dovrà quindi essere stimato dagli Uffici che opereranno la rettifica dei relativi Iseeu e Ispeu. 5. REQUISITI DI MERITO Per i requisiti di merito si fa rinvio a quanto stabilito ai punti 4 e 5 del Bando Borsa di studio approvato da questo C.d.A. con del. Il computo dei crediti acquisiti o annualità superate avverrà a partire dal primo anno di iscrizione in assoluto al rispettivo livello. Nei casi di cui al punto 1 lettera a si prescinde dal possesso del requisito di merito. 6. ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO Dopo l istruttoria dell Ufficio competente, il Consiglio di Amministrazione esaminerà singolarmente le richieste di sussidio in base all ordine di presentazione delle domande e stabilirà, in caso di valutazione positiva, caso per caso, e solo qualora esista residua disponibilità sullo stanziamento di 10.000,00 previsto a Budget a tale scopo e sempre secondo l ordine di presentazione delle domande, l erogazione del contributo. 7. AMMONTARE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO Il Consiglio di Amministrazione stabilirà l entità del contributo discrezionalmente, in relazione alla situazione particolare dello studente erogando singolarmente una somma compresa tra 1.000,00 e 2.000,00 euro. 8. TERMINI E MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande per ottenere la concessione dei sussidi straordinari possono presentarsi in ogni momento dell'anno accademico 12/13 fino al 30/09/13. Alle domande dovrà essere allegata idonea documentazione atta a comprovare lo stato di particolare disagio economico - familiare dichiarato dallo studente. Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell interessato o dei familiari conviventi è necessario allegare idonea certificazione medica.
9 Nel caso in cui il disagio derivi da una mutata condizione economica è necessario produrre documentazione attestante la situazione economica attuale al fine di poter comparare la nuova condizione reddituale con quella certificata per l anno 11. Gli studenti dovranno altresì avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica (Isee) valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni) resa sull apposito modulo approvato con D.p.c.m. 18/05/01. Autodichiarazione resa ai sensi dell art. 46 del D.p.r. n. 445/00 sui requisiti di merito posseduti. La condizione economica, familiare e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare all estero e/o con redditi e/o patrimoni disponibili e/o prodotti all estero, deve essere certificata con la documentazione indicata al punto 4.7 delle Norme di Attuazione per l a.a. 12/13 della L.R. n. 38/96, dell atto amministrativo regionale n. 50/12 e del D.P.R. 28/12/00 n. 445 approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del. Per la valutazione delle condizioni economiche degli studenti si applicano le norme contenute al punto 1 delle Norme di Attuazione per l a.a. 12/13 della L.R. n. 38/96, dell atto amministrativo regionale n. 50 del 5/6/12 e del D.P.R. 28/12/00 n. 445 approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del. 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE/REVOCA E RESTITUZIONE BENEFICIO OTTENUTO Il sussidio straordinario verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: in unica soluzione a condizione che lo studente possegga il merito previsto dal concorso Borse di studio per l a.a. 12/13. Nel caso lo studente non possegga tale requisito il sussidio verrà liquidato in due tempi: a) il 40% dell importo subito dopo l assegnazione; b) il 60% dell importo dopo che lo studente avrà superato nel corso dell anno 13 almeno due esami se iscritto a corsi attivati prima dell attuazione del D.M. n. 509/99, o dopo che avrà acquisito almeno 15 crediti se iscritto a corsi di laurea triennale, di laurea Magistrale, di laurea Magistrale a ciclo unico e ai corsi di 1 e 2 livello dell Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica. Lo studente incorrerà nella revoca del beneficio ottenuto e dovrà restituire la somma percepita qualora rinunci agli studi entro il 30/09/13 o incorra in una delle limitazioni o incompatibilità stabilite al punto 3 del presente Bando. 10. TRATTAMENTO DEI DATI - D.LGS. 30/06/03 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
10 I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all erogazione dei sussidi straordinari. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione consegue l esclusione dal concorso medesimo. L Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionale a quella dell E.r.s.u., anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali. I dati di reddito e i dati di merito, necessari per le valutazioni sono pubblici. I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che: a) i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell istruzione della pratica; b) in particolare può essere trattato lo stato di disabile o invalido civile e la relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall Ersu di Macerata, è individuato nella persona del Direttore, con sede per la funzione in Via Piave n. 35 Macerata. 11. CONTROLLO VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all erogazione dei benefici. L Ersu di Macerata controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica e alla situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Nell espletamento di tali controlli l Ersu può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Sono anche effettuati controlli sulle condizioni di merito presso gli Atenei. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente. Lo studente dovrà restituire la somma erogata e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.
11 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero per cui si ravvisino possibili estremi di fatto penalmente rilevante si provvederà alla segnalazione all Autorità Giudiziaria. 12. NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla zione n. 50 del 5/06/12 del Consiglio Regionale Marche, alla Legge Regionale n. 38 del 02/09/96,, al DPCM del 09/04/01 Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari.