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Transcript:

Dal che è redatto il presente verbale IL PRESIDENTE f.to DEMATTEIS Bru f.to PIGOTTI Dr.ssa Rita Si attesta, ai sen dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. La regolarità tecnica La regolarità contabile RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sen dell art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal Copia conforme all originale, per uso amministrativo Balme, lì PIGOTTI Dr.ssa Rita Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, A T T E S T A Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il gior Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 267/2000) Perchè decor 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. 267/2000) Trasmessa con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. in data - o Decor 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000) o Per la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1 D.Lgs. 267/2000) Balme, lì

COMUNE DI BALME COPIA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Tributo Servizi Indivibili TASI Individuazione dei servizi indivibili e determinazione delle aliquote an 2018. n. 3 L an duemiladiciotto addì sedici del mese di marzo ore 21,00 nella solita sala delle adunanze conliari, convocato dal Sindaco con avvi scritti e recapitati a rma di legge, è riunito il Conglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione nelle persone dei Sigri: PRESENTI DEMATTEIS Bru Sindaco TONIETTA Stefania VOTTERO REIS Masmo CASTAGNERI Giovanni Battista CASTAGNERI Grazia ROCCI Guido TESSIORE Umbro CASTAGNERI Claudio POZZATO Diego POMA Silvana GENOTTI Francesca Assume la predenza il Sig. DEMATTEIS Bru - Sindaco Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI Dr.ssa Rita. Il Predente, ricosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Tributo Servizi Indivibili TASI Individuazione dei servizi indivibili e determinazione delle aliquote an 2018. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivibili (TASI). Viste le dispozioni dei commi dal 669 al 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplina il tributo per i servizi indivibili (TASI), così come modificato dall art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: Il conglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da rme statali per l approvazione del bilancio di previone,, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sen della lettera b), del comma 682 e posso essere differenziate in ragione del settore di attività nché della tipologia e della destinazione degli immobili. Richiamato iltre l art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove prevede che gli Enti Locali delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da rme statali per la deliberazione del bilancio di previone. Dette deliberazioni, anche se approvate succesvamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, han effetto dal 1 gennaio dell an di riferimento. Visti iltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali han modificato la disciplina della TASI. Richiamato l art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate. Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 19 del 31/07/2014, ai sen dell art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147. Rilevato che: il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione, a quala titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, con escluone comunque dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definiti ai sen dell'imposta municipale propria di cui all articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle clasficate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Art. 1, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208), e con le esenzioni previste dall art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; so soggetti pasvi i possessori ed i detentori a quala titolo degli immobili sopra richiamati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle clasficate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che, nel caso in cui l utilizzatore a differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall articolo 27 del regolamento comunale per la disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC), in base a due autome obbligazioni tributarie;

nell ipote di pluralità di possessori o di detentori es so tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Tenuto conto che: il comma 676 dell art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell 1 per mille l aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottar ai sen dell art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l aliquota del Tributo fi all azzeramento; il comma 677 del medemo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile n deve essere superiore all aliquota masma consentita dalla legge statale per l IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre miri aliquote, tra cui il 6,00 per mille da applicar all abitazione principale e alle relative pertinenze; in base al comma di cui sopra, come modificato dal comma 679 dell art. 1, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per gli anni 2014 e 2015, l aliquota masma n poteva eccedere il 2,50 per mille; per gli stes anni 2014 e 2015, il Comune poteva superare i limiti di cui sopra per un ammontare complesvamente n superiore allo 0,80 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; l aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, n può eccedere il limite del 1 per mille; a rma del comma 683, il Conglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nché della tipologia e della destinazione degli immobili; in base al comma 678, come modificato dall art. 1, comma 14, lett. C) della Legge 28 dicembre 2015, n 208, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e n a in ogni caso locati, l aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con la posbilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fi all azzeramento; l art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sospende, per l an 2016, la posbilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali esclusa la TaRi - oltre i livelli deliberati per l an 2015; l art. 1 comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) proroga al 31.12.2018 il blocco degli aumenti delle aliquote di cui al punto precedente; Rilevato che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivibili comunali, i cui costi previsti per l an 2018, determinati secondo quanto disposto dall articolo 29 comma 7 del Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale, so dettagliatamente di seguito riportati: SERVIZI COSTI Servizi manutenzione stradale, del verde. 29.981,35 pubblico, dell illuminazione pubblica, parchi e giardini Servizi socio-asstenziali. 3.245,00 Servizi cimiteriali 500,00

Conderato iltre che il gettito complesvo del tributo stimato per l an 2018 ammonta ad 24.609,00, al netto delle agevolazioni previste dall art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), con una copertura prevista dei costi dei servizi indivibili finanziati del 74,01% così determinata: Gettito complesvo stimato TASI (A) 24.609,00 Costo complesvo stimato dei servizi indivibili finanziati con il tributo (B) 33.726,35 Differenza (B-A) 9.117,35 Percentuale di finanziamento dei costi 72,96% Visti i pareri favorevoli espres, ai sen dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile. Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Visti i pareri favorevoli espres, ai sen dell'art. 49 comma 1 del D.Leg. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica. Con voti unanimi favorevoli espres in forma di legge: D E L I B E R A Di dare atto che le premesse so parte integrate e sostanziale del dispotivo del presente provvedimento. Di determinare per l an 2018 le seguenti aliquote per l applicazione del tributo sui servizi indivibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le escluoni disposte dall art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse asmilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medeme aliquote già previste per l annualità 2017 D.C.C. n. 8 del 30 marzo 2017 nella misura del 1 per mille per tutti i fabbricati Di individuare i seguenti servizi indivibili, alla cui copertura parziale la TASI è diretta: SERVIZI COSTI Servizi manutenzione stradale, del verde. 29.981,35 pubblico, dell illuminazione pubblica, parchi e giardini Servizi socio-asstenziali. 3.245,00 Servizi cimiteriali 500,00 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI rimanda al Capitolo III del vigente Regolamento per la disciplina dell Imposta Unica Comunale.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell ecomia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previone.