COMUNE DI TREVISO. Prot. Treviso, 25.2.2010



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COMUNE DI TREVISO Prot. Treviso, 25.2.2010 Oggetto: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL INQUINAMENTO ATMOSFERICO. BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010. IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE e IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE Visto: il Decreto Ministeriale n 60 del 2.4.2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio ; la DCR n.57 dell 11.11.2004, di approvazione del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell Atmosfera (P.R.T.R.A.), che ha classificato i Comuni della Regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all anno in cui le PM10 risultino eccedere l indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera ; la DGC n.355, del 14.10.2009, di approvazione del Piano d azione ai fini del contenimento e della prevenzione dell inquinamento atmosferico per il periodo autunno-inverno 2009/2010 il quale prevedeva, tra l altro, il blocco totale della circolazione in due giornate da stabilire; 1

l Ordinanza n.73282 del 22.10.2009, con cui sono stati applicati i seguenti provvedimenti: 1. limitazione della circolazione, secondo le modalità ed eccezioni ivi indicate, su tutto il territorio comunale, per il periodo dal 26.10.2009 a 30.4.2010; 2. limitazione del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento secondo le modalità ed eccezioni ivi indicate, per il periodo dal 26.10.2009 a 15.4.2010; 3. divieto di combustioni all aperto; 4. divieto d uso dei soffiatori per la pulizia delle superfici asfaltate o lastricate; la Comunicazione di Giunta n.51, del 27.1.2010, avente ad oggetto Inquinamento atmosferico. Provvedimenti conseguenti, sulla quale la Giunta ha espresso parere favorevole alla proposta di: - ridurre le deroghe; - applicare i provvedimenti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 senza finestre; - estendere il divieto di circolazione anche ai veicoli diesel Euro2; e ha confermato le due giornate di blocco totale della circolazione previste dal Piano d azione (stabilendo di far coincidere una di esse con la maratona del 14 marzo 2010 e ipotizzando l altra per fine febbraio); l Ordinanza n.7059 del 29.1.2010 con la quale sono stati applicati i provvedimenti di cui al punto precedente; Considerato che: in data 19 febbraio 2010 l Assessorato all Ambiente ha partecipato alla riunione di coordinamento organizzata dall ANCI: I Sindaci contro le polveri sottili, tenutasi a Milano, sede di Palazzo Marino; nel corso della riunione è stato proposto di applicare, all intero bacino areologico di riferimento (Valle Padana), un provvedimento emergenziale di blocco totale della circolazione; il blocco è stato concordato, dalle numerose amministrazioni presenti, per domenica 28 Febbraio 2010; il blocco comporterà la mancata produzione di rifiuti gassosi pari al numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti per il numero delle ore di applicazione del provvedimento in parola; 2

la maggior parte dei reclami e delle proteste finora formulate dai cittadini, in occasione del blocco totale della circolazione, derivano dal fatto che, paradossalmente, si notano sempre tanti veicoli in circolazione e ciò è evidentemente demotivante per chi ottempera al divieto; la frase blocco totale della circolazione fa venire in mente, nella maggior parte dei cittadini, quelli disposti dallo Stato negli anni 70, dove le uniche auto in circolazione erano quelle delle forze dell ordine; il funzionamento dei motori endotermici, il riscaldamento degli edifici ed i processi industriali hanno una evidente responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico del bacino padano, al quale il nostro comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: COV, IPA, PM10, PM2,5, NOx, CO, SO2, benzene, ecc.); per tali rifiuti gassosi non è possibile effettuare un servizio di raccolta e smaltimento e quindi, per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso non resta che evitare, prevenire o ridurne la produzione; il presente provvedimento ha quindi una duplice natura: - da un lato emergenziale perché evita la produzione di rifiuti gassosi in proporzione al numero di motori che effettivamente rimangono spenti; - dall altro strutturale in quanto sensibilizza l opinione pubblica e quindi contribuisce alla modifica dei comportamenti che sono dannosi per la salute; la salute, in questo caso, è tutelata dal rispetto delle norme vigenti in materia; il valore limite di concentrazione di PM10 (polveri sottili), da non superare più di 35 volte all anno, è stato superato in data 24 febbraio u.s. (36 superamento); 3

Visto che: con Comunicazione del 24.2.2010, avente ad oggetto Piano d azione ai fini del contenimento e della prevenzione dell inquinamento atmosferico per il periodo autunno-inverno 2009/2010. Blocco totale della circolazione per domenica 28 febbraio p.v., la Giunta ha stabilito: 1. il blocco totale del traffico per Domenica 28 febbraio p.v. dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 2. che la porzione di territorio comunale da sottoporre al blocco del traffico sia quella delimitata: - a nord e ad est dal confine comunale; - a sud dalla tangenziale S.R. 53 (nel tratto che va dal confine comunale est, all incrocio con la Noalese); - a ovest dalla strada Noalese e da Viale della Repubblica (dall intersezione con la S.R.53 fino all intersezione con il confine comunale nord); come meglio rappresentato nell allegata cartografia e con la specificazione che le strade costituenti i citati confini sono percorribili liberamente; 3. di concedere le seguenti deroghe: - ai mezzi condotti in funzione di ruoli indispensabili alla salvaguardia dello stato di salute della cittadinanza tutta, ivi compresi i cittadini ricoverati nelle strutture sanitarie; - ai mezzi adibiti alla manutenzione dei servizi pubblici e non solo sottoservizi) e protezione civile, (limitatamente agli eventi eccezionali non rinviabili); - trasporto pubblico e taxi, - delle Forze dell Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; - adibiti al trasporto pubblico locale e taxi, solo con veicoli a gas, o Euro 3, 4, 5; 4. potenziamento servizio di trasporto pubblico a metano da park Monigo a centro città; Visti: gli art.5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell art.7 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento; la DGR n.799, del 28.3.2003 (e successiva notifica n. 1658 del 22.4.2003) di classificazione del Comune di Treviso in Zona A per gli inquinanti PM10, IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e biossido di azoto; l art.1, comma 2, del decreto del Ministero dell Ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 Regolamento recante norme tecniche per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione che prevede, fra l altro, che i comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalle regioni, per i quali la situazione meteoclimatica e l entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità, sono tenuti ad applicare misure di limitazione della circolazione ; 4

la Circolare del Ministero dell Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR Attuazione del decreto del Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione (di cui all art. 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.); la DGR n. 3195 del 17.10.2006di approvazione della la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, che classifica il Comune di Treviso come A1 Agglomerato in quanto avente densità emissiva di inquinanti superiore a 20 tonnellate/anno per Km²; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; l art.33 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e successive modificazioni e integrazioni; la Direttiva Ministeriale 24.10.2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione ; Ritenuto che il presente provvedimento rientri nella competenza dirigenziale, tenuto conto che trattasi di atto di esecuzione del sopracitato Piano d Azione 2009/2010 per il contenimento e la prevenzione dell inquinamento atmosferico cioè di un atto di gestione amministrativa (e non di un atto di espressione di indirizzo e controllo politico-amministrativo) e come tale soggetto alla disciplina generale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000 (cfr. TAR Veneto, prima sezione, sentenza n. 456/2004); 5

ORDINANO 1. il blocco totale del traffico per Domenica 28 febbraio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 17.00; 2. che la porzione di territorio comunale da sottoporre al blocco del traffico sia quella delimitata: - a nord e ad est dal confine comunale; - a sud dalla tangenziale S.R. 53 (nel tratto che va dal confine comunale est, all incrocio con la Noalese); - a ovest dalla strada Noalese e da Viale della Repubblica (dall intersezione con la S.R.53 fino all intersezione con il confine comunale nord); come meglio rappresentato nell allegata cartografia e con la specificazione che le strade costituenti i citati confini sono percorribili liberamente; 3. che siano applicate le seguenti deroghe: - ai mezzi condotti in funzione di ruoli indispensabili alla salvaguardia dello stato di salute della cittadinanza tutta, ivi compresi i cittadini ricoverati nelle strutture sanitarie; - ai mezzi adibiti alla manutenzione dei servizi pubblici e non solo sottoservizi e protezione civile, (limitatamente agli eventi eccezionali non rinviabili); - a mezzi delle Forze dell Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; - al trasporto pubblico locale e ai taxi, solo se utilizzano veicoli a gas, o Euro 3, 4, 5; 4. l applicazione della segnaletica regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con DPR n.495 del 16.12.1992, lungo il perimetro dell area individuata, da parte dei settori e servizi competenti. 6

Gli organi di polizia stradale di cui all art.12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni riguardanti la circolazione stradale, contenute nel presente provvedimento. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Treviso. Che copia del presente provvedimento sia inviata, a cura dell Ufficio Protocollo, ai sotto elencati soggetti: Segretario/Direttore Generale; Mobility Manager; tutti i Settori comunali e p.o. fuori settore; Addetto Stampa, ai fini della sua più ampia diffusione; Ufficio Relazioni con il Pubblico; Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Comandante della Polizia Stradale; Protezione Civile; ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso; ACI Treviso; Aziende di trasporto pubblico: ACTT S.p.a., La Marca S.p.a.. E fatto obbligo a tutti gli interessati di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza, a norma dell art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell art. 37 comma 3 del Codice della Strada. Il Dirigente del settore Ambiente Ing. Paolo Pierobon Il Comandante la Polizia Locale dott. Federica Franzoso 7