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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI: SOLVENTI, REAGENTI ORGANICI, REAGENTI INORGANICI E REAGENTI AREA BIOLOGICA PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI DEI DIPARTIMENTI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA CAPITOLATO PRESTAZIONALE LOTTO A SOLVENTI PER LABORATORIO LOTTO B REAGENTI ORGANICI PER LABORATORIO LOTTO C REAGENTI INORGANICI PER LABORATORIO CIG LOTTO D REAGENTI AREA BIOLOGICA PER LABORATORIO

Art. 1 - OGGETTO Il presente capitolato riguarda l affidamento, mediante accordo quadro con più operatori economici, avente ad oggetto la fornitura di reagenti e solventi per le esigenze dei laboratori dell Università, per un periodo di quarantotto mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi e per i seguenti Lotti: Lotto A solventi per laboratorio; Lotto B reagenti organici per laboratorio; Lotto C reagenti inorganici per laboratorio; Lotto D reagenti area biologica per laboratorio Art. 2 OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Ciascun operatore economico si obbliga a fornire i prodotti della/e categoria/e merceologica/che per la/e quale/i ha presentato offerta, per un periodo di quarantotto mesi eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi. Ciascun operatore economico si obbliga a mantenere fisso il prezzo con riferimento ai listini prodotti in sede di offerta, salvo l eventuale riconoscimento di variazione in aumento e/o in diminuzione dovuta ad ipotesi espressamente previste dalla legislazione vigente. L operatore economico è tenuto a presentare in sede di offerta, oltre al listino prezzi dei prodotti formulato dall Università sulla base degli acquisti effettuati negli anni precedenti, anche un proprio listino prezzi dei prodotti commercializzati dal medesimo operatore e non compresi nell elenco dei prodotti formato dall Università, con l indicazione dello sconto offerto, fisso ed applicato per l intero periodo di vigenza contrattuale. Il listini prezzi dei prodotti formulati dall Università e i singoli listini prezzi dei prodotti commercializzati dal medesimo operatore economico e non compresi nell elenco dei prodotti formato dall università saranno pubblicati sul sito internet e messi in visione a tutti gli utenti. Gli articoli forniti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all importazione e all immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell offerta e a tutte quelle emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale. Inoltre, ogni prodotto deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il medesimo è destinato. I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. Per quanto riguarda l etichettatura dei prodotti e la scheda tecnica di sicurezza, l operatore economico è tenuto a rispettare la normativa vigente. L etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana. I prodotti forniti devono essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l Università. Gli operatori economici, previo accordo con le strutture universitarie ordinanti, possono collocare all interno dei locali universitari, distributori automatici dei prodotti maggiormente utilizzati e forniti di appositi badge che consentano la registrazione e la reportistica dei prelievi effettuati dai gruppi di ricerca. 2

Gli operatori economici possono fornire la disponibilità di un portale e-commerce al quale gli utenti possono accedere con credenziali riservate per verificare i prezzi di listino e i prezzi offerti, la disponibilità dei prodotti, le tempistiche o qualsiasi informazione ritenuta utile. Successivamente, prima dell inizio della fase esecutiva, gli operatori economici dovranno successivamente trasmettere all'indirizzo: reagenti@unibs.it tabella Excel dei reagenti offerti nell'elenco a, b, c, d rispettivamente. Allo stesso indirizzo mail dovrà essere trasmesso il listino in formato pdf. L operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privative altrui; l operatore economico si obbliga a manlevare l università, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da altri. Qualora sia promossa nei confronti dell università azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l operatore economico assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l Università è tenuta ad informare prontamente per iscritto l operatore economico in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente periodo tentata nei confronti dell università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell accordo quadro recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogate. Art. 3 LUOGO, MODALITA E TERMINI DI CONSEGNA - PENALI Le consegne devono essere effettuate al piano dell edificio nel quale è ubicato il Dipartimento ordinante. Le sedi dei dipartimenti ordinanti attualmente sono collocate nella città di Brescia, Viale Europa, Via Branze, Via Valotti, Spedali Civili di Brescia Piazzale Spedali Civili. Sull imballaggio deve essere chiaramente specificato il Dipartimento destinatario e la denominazione del/i prodotto/i contenuto/i. Le spese di trasporto e di consegna sono ad esclusivo carico dell operatore per ordini di importo superiore ad Euro 250,00 (duecento cinquanta euro). Per ordini di importo inferiore sono a carico della struttura ordinante. L Università si riserva la facoltà di richiedere consegne cumulative. L operatore economico è tenuto, in ogni caso, a dare esecuzione agli ordini di qualsiasi importo. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso il luogo indicato dalle singole strutture universitarie ordinanti. Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell operatore economico il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Sono ammesse consegne parziali. La consegna della fornitura deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine inviato dalle strutture interessate, salvo diverso accordo tra le parti. In casi eccezionali, quando l urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell ordine, a insindacabile giudizio dell Università, l operatore economico dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine medesimo, salvo diverso accordo tra le parti. L avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia sarà consegnata alla struttura universitaria ordinante. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: 3

-numero di riferimento e data dell ordine; - luogo di consegna; - elenco dettagliato del materiale consegnato. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli ordini di fornitura, l Università si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore del singolo ordine. L Università si riserva in caso di ritardo rispetto al termine di consegna di recedere parzialmente dall ordine. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto richiesto, è data facoltà all operatore economico, solo previa autorizzazione della struttura universitaria ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche indicate in sede di offerta. In ogni caso, l operatore economico è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato. Qualora la struttura universitari ordinante non accetti la sostituzione anche temporanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo presso un diverso fornitore. La struttura universitaria ordinante potrà accettare le forniture non conformi; in tal caso, esse saranno valutate tenendo conto del minor valore e l operatore economico è tenuto ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, le eventuali prestazioni accessorie e complementari che fossero richieste per l accettazione delle forniture suddette. Gli eventuali maggiori costi delle forniture non conformi saranno a carico dell operatore economico. Per la gestione degli ordini, l operatore economico utilizzerà preferibilmente la PEC del dipartimento ordinante o la mail o apposite piattaforme elettroniche se già predisposte. L operatore economico deve fornire mensilmente al responsabile unico del procedimento un report contenente le seguenti informazioni: struttura dipartimento ordinante; dettagli identificativi del solvente/reagente fornito- codice prodotto; prezzo unitario IVA esclusa; la quantità di prodotto per confezione ed il relativo numero di confezioni fornite, spese di trasporto se dovute. Art. 4 IMBALLAGGIO L imballaggio deve risultare conforme alla normativa vigente in materia. L imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia la mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l integrità finale dei prodotti consegnati. Sull imballaggio deve essere apposta un etichetta contenente le seguenti informazioni: - contrassegno dell operatore economico; - nome dei prodotti contenuti; - quantitativo espresso nell unità di misura propria del prodotto. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole esposte o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce sarà rifiutata e l operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante. Art. 5 CONTROLLI SULLA FORNITURA 4

L accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Direttore dell esecuzione del contratto ovvero da suoi delegati. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell ordine potrà essere accertata dall Università in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall operatore economico. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l operatore economico dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all atto dell utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell operatore economico contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte dell operatore economico, sarà considerata mancata consegna. E a carico dell operatore economico ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. L Università non risponde della merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax o mail certificata PEC. L Università non provvederà ad inviare la merce non ritirata all operatore economico, neppure con oneri a carico di quest ultimo. Nel caso in cui l operatore economico rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l Università procederà direttamente all acquisto da altro operatore economico, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l eventuale differenza di prezzo all operatore economico, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione, si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria. Qualora l operatore economico, durante l esecuzione, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, anche a seguito di modifiche normative, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alle singole strutture universitarie ordinanti, la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Le singole strutture universitarie si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione. Art. 6 PAGAMENTI I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fatture, su presentazione di regolare fattura, di verifica della regolare esecuzione e di verifica della regolarità contributiva. Le fatture da emettersi specificando ogni singolo ordine dovranno essere intestate ad ogni Dipartimento ordinante e dovranno riportare la quantità ordinata, il prezzo ed il costo del trasporto se dovuto. Non è ammessa la fatturazione cumulativa degli ordini per differenti dipartimenti. Non si darà luogo ad anticipazione sull importo contrattuale. Art. 7 - RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non stabilito nel presente Capitolato, sono applicabili tutte le leggi e disposizioni, compresi i regolamenti in materia di affidamenti di contratti pubblici, oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti della procedura. 5

Si intende, pertanto, che gli operatori economici richiedenti l iscrizione nell elenco siano a conoscenza delle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture. Art. 8 INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 i dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici esclusivamente per finalità istituzionali. Informazioni più dettagliate anche in ordine ai diritti dell interessato sono riposte nell informativa generale e nelle notizie pubblicate sul sito web dell Ateneo nella sezione «protezione dati personali» accessibile all indirizzo http://www.unibs.it. 6