CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA.

Documenti analoghi
CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA.

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA tra

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA.

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ' ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA tra

praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI. tra

tra VISTO CONSIDERATO

ALLEGATO 1 PROGETTO FORMATIVO SCUOLA DI GIURISPRUDENZA PROGETTO FORMATIVO PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI.

SCHEMA DI CONVENZIONE ACCORDO. tra. L /Gli Ordine/i Provinciale/i dei Consulenti del Lavoro di. il Dipartimento di. dell Università di..

convengono quanto segue:

CONVENZIONE. tra. l Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza

CONVENZIONE. tra. Visti

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law) ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA Piazza dell Ateneo Nuovo 1

ACCORDO tra L Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna L Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

CONVENZIONE TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA in persona del Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli E

CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in

CONVENZIONE. sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in

rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 Regolamento generale di Ateneo per lo

CONVENZIONE TRA VISTO

CONVENZIONE TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA LUCERA TRANI L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

TRA. Il Dipartimento Jonico dell Università degli Studi di Bari, in persona del Direttore Prof. Bruno Notarnicola E

Capo I. Disposizioni generali

Università degli studi dell Insubria Dipartimento di Economia ACCORDO. Tra

Convenzione. tra VISTO

tra vista considerato il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di

Considerato Art. 1 - Finalità dell accordo Art. 2 Impegni delle parti Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Riforma delle professioni: schema di sintesi

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. l Università degli Studi di Cagliari

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI della TOSCANA

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di

NOVARA, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANIA, VERCELLI

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali

tra L'ordine dei consulenti del Lavoro- consiglio provinciale di Roma

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza

Modena, 29 ottobre Prot. n Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Via Emilia Est n.

che abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle

SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

Convenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

CONVENZIONE TRA VISTI

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi durante l ultimo anno del corso di laurea triennale;

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

- Visti gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l articolo 41,

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

Decreto Ministeriale del 11 novembre Atti Ministeriali MIURhttp://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm

Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2018 Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

BANDO ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE ANNO Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n.

Regolamento di ammissione e funzionamento

Convenzione. tra. Università degli Studi di Genova

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - STUDENTI ODCEC

CONVENZIONE TRA VISTI

Convenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239

FASCICOLO FORMATIVO. Cognome... Nome... nato a... (Prov...) il... residente a... (Prov...) Via...

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - STUDENTI ODCEC TRA. Partita I.V.A. n., con sede legale in. provincia Via N CAP

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.

Convenzione tra l Università degli Studi di Udine e l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche.

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali

U F F I C I A L E del Ministero della Giustizia

CULTURE E PRATICHE DELLA MODA REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO 2019/2020

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VISTI. - la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l art.

Corsi di perfezionamento universitari Linee guida

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano. la Libera Università di Bolzano

MANIFESTO DEGLI STUDI

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI. Regolamento di SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO. Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso. Requisiti curriculari

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in, Via, Codice Fiscale

visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 Determinazione delle Classi di Laurea Magistrale ;

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Ravenna

PROTOCOLLO D INTESA TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Schema di Decreto ministeriale recante

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CONVENZIONE TRA MODALITA DI ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO AL CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE ( CLASSE N.

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali

SA /allegato punto 5

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DATA SCIENCE

Transcript:

Università degli Studi di Cagliari Consiglio Notarile Cagliari Lanusei - Oristano CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA l Università degli Studi di Cagliari in persona del Magnifico Rettore prof.ssa Maria Del Zompo tra il Consiglio Notarile distrettuale di Cagliari, Lanusei e Oristano con sede in Cagliari, Via Logudoro n. 40, C.F.80009890924 in persona del Presidente, Notaio Paolo Emilio Pasolini e Visti - l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), nella parte in cui dispone che: «L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;

- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato»; - l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»; - la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l accesso alla professione notarile in concomitanza con l ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza; - l Accordo integrativo della predetta Convenzione quadro sottoscritto in data 17 gennaio 2018;

Considerata la necessità di creare un reale ed effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e diretto fra mondo accademico ed attività notarile; - l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile; - l'esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio; - la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima; - la circostanza che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Cagliari è istituito ed attivato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; - la necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di consentirne l applicazione da parte della Università e del Consiglio. Le Parti convengono Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per: a) convenzione quadro : la convenzione quadro, stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di disciplinare l anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza; b) tirocinio : la pratica per l accesso alla professione notarile, di cui all articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all articolo 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 ed all art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; c) studenti tirocinanti : gli studenti ammessi all anticipazione di un semestre della pratica notarile;

d) Consiglio : il Consiglio Notarile del distretto di Cagliari, Lanusei e Oristano; e) notaio : il notaio presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio; f) Università : l Università degli studi di Cagliari; g) Dipartimento : il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Cagliari; h) Corso di laurea : il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di Cagliari. Articolo 2 Oggetto 1. La presente convenzione attua la Convenzione quadro, al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea di svolgere presso i notai del distretto notarile di Cagliari- Lanusei- Oristano i primi sei mesi di tirocinio per l accesso alla professione notarile, in concomitanza con l ultimo anno del Corso stesso. Articolo 3 Condizioni per l ammissione 1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di laurea, come meglio specificato dall art. 2, primo comma, della convenzione quadro, coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità che seguono. 2. L'ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente sia in regola con gli esami di profitto del Corso di laurea frequentato e quindi che abbia superato tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea al quale è iscritto. Il superamento di tali esami dovrà risultare da autocertificazione da allegare alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti. Articolo 4 Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile 1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari. 2. Lo studio notarile deve essere frequentato in modo effettivo per almeno 200 ore nell arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale può essere concordata, in maniera diversa, in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria. 3. Al fine di agevolare l anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito ed a trasmettere al Dipartimento, entro il 1 settembre di ogni anno, un elenco dei notai disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti. 4. Il Dipartimento raccoglie le domande degli studenti interessati a svolgere il tirocinio. Nella domanda lo studente deve indicare, sulla base del calendario annuale del Corso di

laurea, la sessione in cui intende sostenere l esame di laurea. Possono essere indicate solo le sessioni di laurea successive al semestre in cui si svolgerà il tirocinio. 5. Gli studenti avranno facoltà di scegliere il Notaio di riferimento nell'ambito dell'elenco predisposto; in caso di mancata scelta l'assegnazione dello studente al Notaio di riferimento verrà compiuta dal Consiglio Notarile. Il Notaio scelto direttamente dallo studente tirocinante può declinare la propria disponibilità, adeguatamente motivando. 6. Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio è di tre, secondo i criteri fissati dall'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale "Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante". Articolo 5 Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante 1. Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l altro: 1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti e ritenuto del caso dal notaio; 2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili; 3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario; 4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili; 5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali; 6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali; 7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela; 8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile; 9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio. 2. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio. 3. Il notaio ospitante provvede a trasmettere al Consiglio Notarile apposita relazione scritta al termine del semestre di tirocinio, sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale risultino

con chiarezza e completezza i momenti nei quali il praticante è stato in studio nel semestre, gli atti ai quali abbia potuto assistere, le questioni di diritto più importanti affrontate, gli atti alla preparazione dei quali abbia potuto contribuire, le altre attività di formazione generale svolte. Articolo 6 Referenti organizzativi Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Cagliari e il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini. Il referente organizzativo nominato dal Consiglio notarile è preferibilmente scelto tra i componenti dello stesso Consiglio. Il referente del Dipartimento è il Coordinatore del Corso di laurea. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo. In caso di mancata scelta di cui al precedente art. 4, terzo comma, da parte del tirocinante, il referente organizzativo del Consiglio Notarile procede ad assegnare al tirocinante il Notaio di riferimento. Nel corso del tirocinio possono essere previsti momenti di verifica in ordine all'attività dello studente tirocinante, da parte del referente organizzativo del Consiglio Notarile. Articolo 7 Collaborazione didattica Il Consiglio Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli studenti tirocinanti circa le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio, anche in coordinamento con le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il Consiglio si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Cagliari si impegna ad informare gli studenti, in merito alle offerte formative e ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione notarile. Articolo 8 Trattamento dei dati personali 1. Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. 2. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell altra parte. 3. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da

un inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy. Articolo 9 Durata e rinnovo 1. La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge, di regolamento e della convenzione quadro nonché le loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea; e, se del caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni, anche ministeriali. Il Rettore Il Presidente del Consiglio Notarile distrettuale