STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS AGGEO-ONLUS



Documenti analoghi
STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO dell'associazione

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Associazione onlus Creature del mare

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

ASSOCIAZIONE NAIRI ONLUS STATUTO. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO APPROVATO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione)

S T A T U T O. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI TUTTI I COLORI Occhiobello (RO) ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TURNING POINT" ART. 1 (Costituzione-Denominazione-Sede)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DI CURIOSANATURA. ART. 1 (Denominazione)

STATUTO. Denominazione Sede Durata

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE SCUOLE IN RETE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO Il Sole Onlus

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

AGGIORNAMENTO ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CENTRO STUDI

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE SANTI AGNESE E PAOLO - ONLUS ATTO COSTITUTIVO

TEATRO DI PSICODRAMMA

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SNOQ?UDINE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

Statuto associazione promozione sociale OLTRE IL DIABETE

STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Finalità)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

Allegato "A" al n di raccolta S T A T U T O "OLTRE IL GIARDINO ONLUS o ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'SOCIALE" S t a t u t o

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ARTICOLO 1. Denominazione e sede. Luce Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale più. brevemente Associazione FARFALLE di LUCE ONLUS avente le

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

La Casa di Margherita

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia

Art. 1 - Denominazione e sede. Art. 2 Statuto. Art. 3 Scopi

STATUTO Corso S. Gottardo, Milano Tel/fax +39 (0) C.F

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. L Associazione opera prevalentemente nel territorio della Diocesi di Vicenza.

Transcript:

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS AGGEO-ONLUS ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale ONLUS denominata: AGGEO-ONLUS con sede legale in Pineto (Te) Via Mazzini n. 28. 2. L associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell acronimo ONLUS. ART. 2 (Scopi) 1. L associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti della persona umana, della promozione della cultura. 2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 3. Scopo dell'associazione è : -coerentemente col messaggio cristiano, intende sostenere, promuovere ed attivare, azioni ed interventi socio-psico-educativi per la tutela dei minori e delle famiglie; -garantire le attività di cui sopra sia sul territorio nazionale che internazionale. L Associazione tra i suoi scopi prevede la possibilità di realizzare case d accoglienza per ragazze madri, minori a rischio, orfani e per persone in ogni altra condizione di estremo disagio e indigenza. L Associazione si impegna nella cooperazione allo sviluppo mediante ogni forma di attività volta a tale scopo, come ad esempio il Commercio Equo e Solidale, la finanza etica, il consumo critico, le microrealizzazioni, le adozioni a distanza, la promozione inter-culturale, l immigrazione, la promozione della formazione, riqualificazione e specializzazione (corsi di aggiornamento, seminari, workshop, materiale divulgativo e pubblicazioni, ecc..) di figure volontarie e/o professionali che operano nell ambito del sostegno ai minori ed alle famiglie. L associazione collabora con le agenzie educative, i servizi assistenziali, gli enti pubblici e privati in genere, attraverso la realizzazione di progetti e protocolli d intesa per la prevenzione, l assistenza ed il sostegno del minore e dei nuclei familiari in situazioni di disagio conclamato o di rischio di devianza ed emarginazione. Organizza e realizza interventi finalizzati alla prevenzione, riduzione del danno e sensibilizzazione in materia di tutela dell infanzia e della famiglia. Attiva servizi in merito alla mediazione familiare e alla promozione, diffusione e sostegno della genitorialità in senso ampio e delle esperienze di affido familiare. Contrasta qualsiasi forma di abuso, sfruttamento e violenza nei confronti dei minori e dei soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità psico-sociale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

4. L associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse. ART. 3 (Soci) 1. Sono ammessi all Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Sussistono le seguenti categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall Assemblea) sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell Associazione) 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Il rapporto associativo è effettivo ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile. ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno diritto di voto singolo in assemblea. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 4. L associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta all Assemblea (o al Consiglio direttivo). 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall Associazione. 3. L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. 4. La qualità di socio viene perduta anche nel caso di decesso. 1. Gli organi dell associazione sono: - Assemblea dei soci; ART. 6 (Organi sociali)

- Consiglio direttivo; - Presidente; - Collegio dei Probiviri (eventuale) 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, ed elettive. L associazione è retta dal principio di democraticità nella propria organizzazione e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. ART. 7 (Assemblea) L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 1. E convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori; e da pubblicare entro il medesimo termine mediante affissione nella bacheca della sede dell associazione. 2. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 3. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 8 (Compiti dell Assemblea) L assemblea deve: - approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; - fissare l importo della quota sociale annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - approvare l eventuale regolamento interno; - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; - eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 9 (Validità Assemblee) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega scritta. 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. ART. 10

(Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). ART. 11 (Consiglio direttivo) 1. Il consiglio direttivo è composto di un numero dispari di componenti da tre a sette, compreso il Presidente. L assemblea, in occasione della nomina delle cariche sociali, stabilisce il numero di componenti del Consiglio e li elegge tra i propri componenti. Ogni nomina delle cariche sociali ha la durata di tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge a propria volta, e al proprio interno, un Vice Presidente, il quale assume funzioni e poteri del Presidente in caso di impedimento di quest ultimo, ed un Segretario, il quale cura la tenuta dei libri sociali e contabili, nonché della cassa e del patrimonio dell associazione. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. 4. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o recesso di un consigliere, verrà nominato al suo posto il primo dei non eletti nella tornata elettorale precedente; in difetto si ricorrerà a nuova elezione da parte dell assemblea. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o recesso di oltre la metà dei componenti del Consiglio direttivo, decade l intero Consiglio e il Presidente provvederà senza ritardo alla convocazione dell assemblea per la nuova elezione. ART. 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell associazione, presiede il Consiglio direttivo e l assemblea; convoca l assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. ART. 13 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) contributi e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. 2. L associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto. ART. 14 (Bilancio) 1. I documenti di bilancio dell associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e possono essere consultati da ogni associato. 3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea con le modalità di cui all art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ART. 16 (eventuale Collegio dei Probiviri) Il Collegio dei Probiviri è facoltativo, sarà nominato quando l Assemblea lo riterrà opportuno, e sarà composto da tre soci eletti dall'assemblea. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio direttivo. I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile. ART. 17 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.