COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

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COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n 977 Salerno, lì 10 Agosto 2012 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 142/2012. Agenzia del Territorio. Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali. Domande per il riconoscimento del requisito di ruralità entro il 30 Settembre 2012.- Colleghi, per opportuna conoscenza, si informano tutti Voi che nella giornata di ieri, è pervenuta dall Agenzia del Territorio di Salerno comunicazione, annotata al n. 976 di prot. (che in copia si allega), la quale fa presente che a seguito dell emanazione del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 26 Luglio 2012, il quale stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni, entro il prossimo 30 Settembre 2012, per l inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità. In particolare, il citato Decreto Ministeriale indica le modalità di aggiornamento degli atti catastali con una specifica annotazione concernente la ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. A tal fine la domanda di variazione può essere presentata all Ufficio provinciale competente per territorio, unitamente ad una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile. Come specificato nel comunicato dell Agenzia, pubblicato sul sito web (www.agenziaterritorio.gov.it), la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano e tra questi anche i Periti Agrari, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 089-2592831 389-5865899

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it L Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa in modalità informatiche, con l attribuzione di uno specifico codice identificativo a conferma dell avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di ruralità. Per poter utilizzare detta applicazione messa a disposizione dall'agenzia del Territorio occorre collegarsi al link: http://sister2.agenziaterritorio.it/varfabbrurali/varfrindex.jsp. Contestualmente l Agenzia ha emanato la Circolare n. 2 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito al censimento dei fabbricati rurali, ai sensi delle recenti disposizioni, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità. La circolare stabilisce inoltre le regole per le modalità di dichiarazione dei fabbricati rurali, censiti solo al Catasto Terreni, entro la scadenza del 30 Novembre 2012, con procedura DOCFA. Al riguardo è stata predisposta una nuova versione del programma DOCFA e l adeguamento del sistema SISTER per l invio con modalità telematiche delle dichiarazioni e dei relativi allegati. I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione, così come precisato nella Circolare n. 2 del 7 Agosto 2012. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente. Per le unità immobiliari che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, non necessitano dell attribuzione di una diversa categoria e classe, l iscrizione della relativa annotazione o la sua cancellazione è richiesta con semplice istanza, così come indicato nella citata Circolare n. 2 del 2012. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 089-2592831 389-5865899

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province Autonome. L occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Comunicazione dell Agenzia del Territorio di Salerno; - Comunicazione dell Agenzia del Territorio; - Decreto del 26 Luglio 2012. PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197-84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 089-2592831 389-5865899

TERRITORIO.AGTUPSA.REGISTRO UFFICIALE.0011719.09-08-2012-U

COMUNICATO Modalità di presentazione delle domande e delle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, ai sensi del decreto 26 luglio 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze In data 26 luglio 2012, ai sensi dell art. 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato emanato il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (di seguito Decreto ), recante disposizioni in materia di ruralità degli immobili, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze. In particolare, con il citato decreto ministeriale sono stabilite le modalità per l inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione concernente il requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. Con il presente comunicato, previsto dall art. 2, comma 2, del Decreto, sono stabilite le modalità di presentazione a questa Agenzia della documentazione necessaria ai fini dell iscrizione negli atti della suddetta annotazione ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed a quelli strumentali all esercizio dell attività agricola, diversi da quelli censibili nella categoria D/10. La predetta documentazione, costituita dalle domande e dalle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, redatte in conformità ai modelli allegati al citato Decreto, deve essere presentata all Ufficio provinciale dell Agenzia territorialmente competente (di seguito Ufficio ), entro la data del 30 settembre 2012, come previsto dall art. 2, comma 2, del Decreto. La domanda può essere inoltrata secondo le seguenti modalità: mediante consegna diretta all Ufficio; tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento; tramite fax, ai sensi dell art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; mediante posta elettronica certificata. Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione sono consultabili sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli Uffici territoriali. Pag. 1 di 2

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto dei terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori. Presso l Ufficio competente, la domanda è prodotta in duplice originale; in tal caso, un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all attestato di trasmissione elettronica. L Agenzia del Territorio ha reso, inoltre, disponibile sul proprio sito internet www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche e la relativa stampa, con l attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati ivi contenuti. La domanda, compilata e stampata con la predetta applicazione informatica, acquisisce validità a condizione che venga successivamente presentata all Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro il 30 settembre 2012, debitamente sottoscritta ed integrata con la documentazione necessaria. Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell Ufficio, le domande e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell Economia e delle Finanze, così come le domande prive delle previste autocertificazioni, ovvero non sottoscritte. In ogni caso l art. 7, comma 2, del Decreto prevede espressamente la validità delle domande presentate anche ai sensi della precedente normativa, ai fini del riconoscimento della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. L art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, ha infatti previsto che le domande presentate ai sensi dell art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando in ogni caso - il classamento originario degli immobili rurali. I suddetti termini sono stati prorogati al 30 settembre 2012 dall art. 3, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Roma, 7 agosto 2012 Pag. 2 di 2