C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2501 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA VIA GABRIELE D ANNUNZIO, 138 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 FAX: 055 6540782/ 055 617028 Indirizzo Internet: www.figc-crt.org e-mail: crtlnd@figc-crt.org STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 Comunicato Ufficiale n. 59 del 18/04/2017 Indice Comunicato Ufficiale n. 59 del 18/04/2017... 2501 COMUNICAZIONI... 2502 1. Comunicazioni della F.I.G.C.... 2502 2. Comunicazioni della L.N.D.... 2502 3. Comunicazioni del Comitato Regionale... 2502 3.1 Consiglio Direttivo... 2502 3.2. Segreteria... 2502 CALCIO FEMMINILE... 2503 CALCIO A 5... 2503 Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico... 2503 RISULTATI... 2503 GIUSTIZIA SPORTIVA... 2504 Decisioni Giudice Sportivo... 2504 Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana... 2506 Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana... 2506 ERRATA CORRIGE... 2506 ALLEGATI... 2506 CALENDARIO GARE... 2506 2501
C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2502 COMUNICAZIONI 1. Comunicazioni della F.I.G.C. 2. Comunicazioni della L.N.D. 3. Comunicazioni del Comitato Regionale 3.1 Consiglio Direttivo 3.2. Segreteria 2502
C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2503 CALCIO FEMMINILE CALCIO A 5 Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico RISULTATI 2503
C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2504 GIUSTIZIA SPORTIVA Decisioni Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 18/04/2017 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 20^ EDIZIONE TROFEO COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA FASE REGIONALE GARE DEL 12/ 4/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: S.S. VOLUNTAS TREQUANDA A.S.D./A.S.D. LORESE CALCIO DEL 12 APRILE 2017 (sospesa al 23' del s.t. sul risultato di 1-3). Il 12 aprile 2017 si e' disputata per la Coppa Provinciale di 3^ Categoria fase Regionale, indetta dal Comitato Regionale Toscana, la gara Voluntas Trequanda - Lorese Calcio. Nel referto successivamente redatto l'arbitro segnalava che al 48' minuto di gioco del primo tempo, il dirigente accompagnatore della S.S. Voluntas Trequanda, Maramai Paolo, entrato in campo, lo aveva apostrofato con epiteti irriguardosi e che era poi stato costretto ad espellere due calciatori ospitanti (n. 1 e n. 17) perche' il primo bestemmiando gli rivolgeva frase irriguardosa e perché l'altro, entrato indebitamente in campo, aveva colpito con un pugno al volto un calciatore avversario. Riferiva inoltre il D.G. che al 18' del s.t. aveva espulso altri due calciatori locali (n.8 Paesano Francesco e il n.7 Cherici Antonio). Segnalava, altresi', che nel prosieguo dell'incontro ed in occasione della realizzazione della terza rete da parte della societa' Lorese Calcio era stato improvvisamente attorniato ed aggredito da numerosi calciatori del sodalizio ospitante: tra tutti si erano particolarmente distinti i calciatori precedentemente espulsi e rientrati in campo nonche' i calciatori Giomarelli Marco e Bernetti Simone i quali l'ingiuriavano ripetutamente. Puntualizzava che la situazione creatasi in campo lo aveva costretto a non adottare i provvedimenti disciplinari di espulsione nei confronti di questi due calciatori che il caso richiedeva: l'espulsione, di certo doverosa, di quei calciatori avrebbe, per un verso, comportato l'irregolare svolgimento e proseguo della gara ma era stata impedita da altro evento pregiudizievole per l'incolumita' propria in quanto il calciatore n. 7Cherici Antonio, gia' espulso, lo aveva attinto con due calci ad un polpaccio procurandogli forte e momentaneo dolore. Aveva, pertanto, deciso di sospendere l'incontro. Tutto cio' premesso, osserva questo G.S.T. che la situazione creatasi in campo, caratterizzata da un evidente clima di ostilita' e di aggressivita' nei confronti del Direttore di gara, imponeva di certo l'adozione di drastici provvedimenti disciplinari: la contestuale espulsione dei calciatori resisi protagonisti degli atti di intemperanza descritti in referto avrebbe impedito l'ulteriore svolgimento della gara. La stessa, se proseguita, sarebbe stata successivamente annullata: la norma regolamentare detta, infatti, che un incontro non puo' essere iniziato o proseguito nel caso in cui una od entrambe le squadre si trovino ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco. In siffatta situazione era in facolta' dell'arbitro emettere un provvedimento di sospensione immediata ovvero far proseguire la gara pro-forma al fine di evitare che la turbativa in atto potesse sortire ulteriori e più gravi conseguenze. Ha optato per la prima soluzione e la decisione presa non appare di certo censurabile, trattandosi di atto dovuto perche' imposto dagli eventi. Per questi motivi il G.S.T. ritenuta la S.S. Voluntas Trequanda A.S.D., oggettivamente responsabile dell'operato dei propri tesserati, che hanno di fatto impedito lo svolgimento della gara, infligge alla stessa la sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 0-3 fermi restando gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di dirigenti, calciatori e societa' pubblicati in separata ma contestuale parte del presente Comunicato Ufficiale. 2504
C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2505 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA Euro 300,00 VOLUNTAS A.S.D. Per contegno minaccioso verso il D.G. fine gara che causa lunga sosta forzata negli spogliatoi dai quali lo stesso poteva uscirne con la scorta dei CC. sopraggiunti. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 5/2017 MARAMAI PAOLO Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 18/ 4/2019 CHERICI ANTONIO Espulso per aver rivolto al D.G. frase offensiva, successivamente rientrava indebitamente in campo e colpiva l'arbitro con due pedate al polpaccio dx procurandogli forte e momentaneo dolore. SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E RHOUMA SEIF EDDINE Entrava in campo e colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. RICCUCCI ETTORE Bestemmiava e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Successivamente, nonostante l'espulsione, riaccedeva al campo di gioco. SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E PAESANO FRANCESCO SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E GIANNERINI ALESSIO (LORESE CALCIO A.S.D.) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARA/E BERNETTI SIMONE Per aver offeso il D.G.. GIOMARELLI MARCO Per aver offeso il D.G.. 2505
C.U. N. 59 del 18/04/2017 - pag. 2506 SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR) PIANTINI LEONARDO (LORESE CALCIO A.S.D.) GIOMARELLI MARCO MARAMAI DAVIDE AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA BETTI GIANMARCO ZAMBRI ANDREA Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana ERRATA CORRIGE PRECISAZIONE A C.U. N. 57 DEL 13/04/2017 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Causa errore meccanografico, si precisa che il calciatore COLAVITA RICCARDO (Società LA CELLA) deve intendersi squalificato per TRE gare (stessa motivazione) anziché quattro come erroneamente pubblicato sul C.U. in epigrafe. ALLEGATI CALENDARIO GARE Pubblicato in Firenze ed affisso all albo del C.R. Toscana il 18/04/2017. Il Segretario (Dr. Sauro Falciani) Il Presidente (Dr. Paolo Mangini) 2506