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ORIGINALE REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA (Messina) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 OGGETTO: RITIRO DEL PUNTO AVENTE AD OGGETTO: "Approvazione Regolamento del 09-08-2016 Archivio Storico comunale"; L'armo Duemilasedici, il giorno nove del mese di Agosto alle ore 20,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seduta di inizio, in sessione urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di lee. risultano all'addello nominale: CONSIGLIERI PALAZZOLO Francesco LA MANCUSA Antonina DI PERNA MariaTindara SALPIETRO Daniele TAMIGI Alessia LA MANCUSA Gianiuca TUCCIO Lucio LAPOLI Salvatore MARTELLA Ivan ALESSANDRINO Manuela SCALIA Marcella TUCCIO Lidia Rita PRFSE'.TI I ASSENTI ALLA SEDUTA PARTECIPANO SALPIETRO DAMIANO Francesca Sindaco GIAMBRONE Giovanni Vicesindaco GORGONE Carmela Assessore LEONE Sebastiano Assessore Assegnati n. 12 Incarica n. 12 Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale e stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. Presenti n. 11 Assenti n. I Presiede il Sig. Palazzolo Francesco nella qualità di PRESIDENTE. Partecipa il Segretario Comunale Dott.Pietro MANGANARO. Scrutatori i Consiglieri: La seduta è pubblica.

L'Ass. Gorgone, proponente, dichiara di ritirare il punto in quanto, per errore, la proposta non stata vagliata dalla Commissione Regolamenti, prima di essere esitata in Consiglio Comunale.

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DELL'ASSESSORE Al BENI CULTURALI PREDISPOSTA DALL'AREA AMMINISTRATIVA. PREMESSO: - che il Comune di Raccuja ha istituito con deliberazione 95/97 la sezione staccata dell'archivio storico con sede nel palazzo Rabbica in via Roma. - che si intende renderlo fruibile a quanti vogliano prendere visione dei documenti in esso contenuti. RITENUTO l'unito schema di Regolamento meritevole di approvazione perché rispondente alle esigenze della popolazione ed agli obiettivi dell'amministrazione Comunale; VISTO il Regolamento per la tenuta del protocollo e dell'archivio manuale per la gestione del protocollo informatico, approvato con deliberazione dei Commissario straordinario 421C del 31/03/2005; VISTO P0. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia approvato con LR. 15/03/1 963, n. 16 e s.m.i.; VISTA la Legge n. 142, così come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge 48/91 e s.m.i; VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 0710911998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; VISTO Io Statuto Comunale; PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI: 1) Di approvare il Regolamento comunale ad oggetto: "REGOLAMENTO ARCHIVIO STORICO COMUNALE". 2) Di trasmettere copia ai Responsabili delle aree: Amministrativa, Tecnica e Finanziaria per quanto di loro specifica competenza. 3) Di demandare all'ufficio Segreteria i successivi adempimenti. L'Assessore ai Beni Culturali e 11G ~ I ( gn

COMUNE DI RACCUJA (ME) ARCHIVIO STORICO COMUNALE REGOLAMENTO TITOLO I Principi fondamentali Art. I L'Amministrazione comunale di Raccuja individua nell'archivio, quale complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica e assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale. A tal fine riconosce la necessità di un corretto funzionamento del servizio archivistico, sia nella sua fase corrente di protocollazione e classificazione delle carte, sia nella successiva fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei documenti, intesi come bene culturale di natura demaniale, secondo il dettato della legge archivistica nazionale. Art. 2 L'Amministrazione comunale organizza il servizio archivistico nel rispetto della vigente normativa nazionale in tema di archivi. TITOLO Il Natura, condizione giuridica, sede e finalità dell'archivio Storico Art. 3 l'archivio Storico, sezione separata, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 95/97, ha sede in via Roma, Palazzo Rabbica. In esso sono conservati gli atti provenienti dall'archivio di deposito elencati nell'apposito inventano escluso il fondo dello Stato Civile che viene conservato presso l'ufficio dello Stato Civile. Art. 4 L'Archivio Storico concorre all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'istruzione e all'informazione, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza, mediante: - la conservazione e l'ordinamento dei propri archivi come garanzia di salvaguardia della memoria storica dell'ente e della comunità locale; - la consultazione, da parte degli studiosi e dei, cittadini che ne facciano richiesta; - la promozione di attività didattiche e di ricerca storica, nonché di valorizzazione dei patrimoni documentari, pubblici e privati, che costituiscano significativa fonte per la storia del territorio comunale, in collaborazione con la Scuola, l'università, l'archivio di Stato e altri istituti di ricerca; - l'organizzazione di iniziative sia a livello di divulgazione popolare, sia a livello scientifico, quali pubblicazioni, studi, mostre anche didattiche, incontri e convegni, scambi di fotoriproduzioni di documenti con altri istituti, acquisizione

* in fotoriproduzione di documenti importanti per ricostruire la memoria storica del paese. la salvaguardia e l'acquisizione di quei documenti o di quegli archivi che siano di interesse per la conoscenza e lo studio della storia locale. Art. 5 L'Archivio Storico è un bene inalienabile, persegue le finalità di cui all'art. 4 in una prospettiva di collaborazione tecnica e operativa con la Soprintendenza Archivistica nell'ambito delle attribuzioni a questa affidate dalla normativa statale. TITOLO III RESPONSABILITA' Art. 6 Il Responsabile dell'archivio Storico, individuato dalla Giunta Comunale, ha il compito di: - garantire la conservazione e l'ordinamento degli atti d'archivio. - redigere l'inventano; - curare le procedure di scarto conformemente alla normativa vigente; - consentire agli studiosi la consultazione dei documenti conservati nell'archivio Storico, secondo le modalità previste dal presente regolamento. - effettuare ricerche storiche, se richiesto dall'amministrazione comunale, con finalità pratiche e/o culturali. - organizzare eventi ed attività culturali. - tenere i registri di ingresso e consultazione. TITOLO IV NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE, RIPRODUZIONE E PUBBLICAZIONE Art. 7 Le consultazioni da parte degli utenti, avverranno in uno spazio individuato come "Sala consultazione", sotto lo stretto e continuo controllo del personale appositamente individuato dall'amministrazione per la sorveglianza. L'orario di apertura al pubblico sarà appositamente disciplinato dall'amministrazione Comunale e qualora venisse richiesto anche con aperture straordinarie in orari prestabiliti e concordati con il personale addetto. Art.8 I documenti conservati presso l'archivio storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato. La direzione può sottrarre alla consultazione o alla fotoriproduzione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento. Art.9 Gli studiosi, per essere ammessi alla consultazione sono tenuti ad esibire un documento di identità ed a compilare l'apposito modulo in cui specificare l'argomento della ricerca. Essi sono tenuti a segnalare ogni variazione al tema di ricerca indicato nell'atto di iscrizione.

Non potranno essere ammessi alla consultazione coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri archivi storici e biblioteche. Art. 10 Le richieste di documenti, non devono essere superiori a n. 3 pezzi archivistici per seduta, salvo particolari deroghe concesse dalla direzione. La distribuzione cessa mezz'ora prima della chiusura. Le unità archivistiche (faldoni, registri, o fascicoli) sono consegnate all'utente, per la consultazione, una per volta. La prescrizione di tenere sul tavolo un solo pezzo è perentoria soprattutto se l'unità archivistica contiene carte sciolte; è' assolutamente vietato modificare l'ordine dei documenti. La richiesta di consultazione per motivi non di studio è disciplinata dall'apposito regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. Art. 11 E' vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle ed altri contenitori. Gli studiosi sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro così da rendere più facile l'opera di vigilanza del personale addetto. Art. 12 I documenti ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti al personale, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati. I documenti, per la consultazione successiva da parte dello studioso che ne ha fatto richiesta, possono essere conservati in deposito per un massimo di 15 giorni. L'utente, prima di lasciare la sala di consultazione, è tenuto ad apporre la firma su un apposito registro di presenza, dal quale risultano: data di consultazione, cognome e nome del consultatore, segnatura dei pezzi consultati. Art. 13 E' proibito agli studiosi durante la consultazione: - scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documènti; - fare calchi o lucidi o trarre fotocopie, fotografie, minute, senza il permesso della direzione; L'eventuale permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi - scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo. l'eventuale pregresso disordine deve essere segnalato al personale; ogni azione di negligenza contraria ai principi di buona conservazione dei documenti potrà avere come conseguenza il ritiro dell'autorizzazione alla consultazione; In caso di necessità' dovrà essere richiesta l'assistenza del personale. Art. 14

Per poter pubblicare i documenti o parte di essi, è necessario richiedere l'autorizzazione alla direzione mediante compilazione dell'apposito modulo. Art. 15 Coloro che attingono ai documenti d'archivio a scopo di pubblicazione o per Tesi di Laurea, Laurea specialistica o di dottorato sono invitati a far pervenire all'archivio copia del proprio elaborato. In caso di pubblicazione di documenti tratti dall'archivio è obbligatorio consegnare una copia della stampa. Art. 16 Il materiale archivistico è escluso dal prestito. Fa eccezione il prestito temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, li prestito di materiale documentario raro e di pregio può essere concesso ad istituzioni pubbliche che ne facciano richiesta per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica per la Sicilia. L'istituzione richiedente, oltre ad assumersi le responsabilità in merito alla conservazione dei documenti durante il prestito, dovrà sostenere i costi di trasporto, imballaggio, assicurazione, nonché tutte le spese necessarie alla tenuta in idonee condizioni ambientali espositive dei pezzi archivistici. Art. 17 Chiunque trasgredisca le norme di cui al Titolo IV, vedrà interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione degli atti conservati nell'archivio Storico, con comunicazione immediata al Soprintendente archivistico e al Soprintendente ai beni librari e documentari per la Sicilia, fatte salve le ulteriori azioni in difesa degli interessi dell'amministrazione comunale. L'utente, può sottoporre agli addetti all'archivio proposte intese a migliorare le prestazioni del servizio. Può avanzare critiche e inoltrare reclami in ordine al funzionamento dell'archivio indirizzando alla Direzione una lettera firmata cui sarà data risposta entro 30 gg. dal ricevimento della stessa TITOLO V ACQUISIZIONI Art. 18 Presso l'archivio Storico Comunale saranno depositate le future acquisizioni di materiale documentario e archivistico del Comune di Raccuja o provenienti da Enti Pubblici soppressi o da privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire sia per 'acquisto che per donazione, deposito o comodato. In merito alle acquisizioni di materiale da privati, l'amministrazione comunale si riserverà di valutare di volta in volta in base alla tipologia di materiale le condizioni e l'opportunità dell'acquisizione. TITOLO VI VISITE SCOLASTICHE Art.19 Sono consentite le visite scolastiche presso l'archivio Storico, previa richiesta ed autorizzazione da parte del responsabile del servizio: l'accesso e le domande di visita

dovranno comunque essere richieste nei termini e con le modalità di cui ài precedenti articoli. Le visite scolastiche dovranno obbligatoriamente essere guidate. DISPOSIZIONI FINALI Art2O Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione. Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, diviene immediatamente esecutivo.

PARERE SULLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione Regolamento Archivio Storico Comunale. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23-12-2000, n. 30, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, si esprime PARERE FAVOREVOLE. Lì lo/j?/2ø1 V A

COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA- Tel(0941) 660376 - Fax 663507 Cod.Fisc. 00275600831 Prot. N.,, OGGETTO: TRASMISSIONE BOZZA REGOLAMENTO. Al Presidente de Consiglio Comunale SEDE Con la presente si trasmette la bozza del Regolamento per l'archivio storico comunale da sottoporre alla Commissione Regolamenti. Cordiali saluti '' o

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. Il. PRESIDENTI Il. CONSIGLIERE ANZIANO MARTMLAIy P E o Il sottoscritto Segretario Comunale; Visti gli atti d'ufficio; A117ESTA Clic la presente Deliberazione, in applicazione delle LI-RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; è stata affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal al è divenuta esecutiva il giorno DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, Al SENSI DELL'ART. 12 COMMA I DELLA L.R. N. 44/91- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI, DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/911 - Dalla Residenza Municipale, lì L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE