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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DAVOLI MARINA SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI DAVOLI, ISCA SULLO IONIO, S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO E S. SOSTENE Via Aldo Moro n. 2 - Davoli Marina - 88060 Davoli (CZ) Tel. 0967/70115 (Presidenza) - Tel. 0967/572850 (Segreteria) - Fax 0967/572976 CODICE FISCALE 97035280797 CODICE UNIVOCO UF0SSM E-mail:czic821003@istruzione.it- PEC:czic821003@pec.istruzione.it Sito web:http://www.istitutocomprensivodavoli.gov.it/ Circolare n.13 Davoli, 27/09/2017 Prot. n. 3426 /C27 Ai Sigg. Docenti Al personale ATA Al DSGA Al sito web All'albo Oggetto: Responsabilità e vigilanza sugli alunni: trasmissione di norme generali riguardanti l organizzazione della vigilanza. Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, al Dirigente Scolastico spettano gli obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull attività degli operatori scolastici nonché un attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 C.C.) per cui è sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni, a tutela degli alunni stessi ed autotutela dei docenti e dei collaboratori scolastici. Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative finalizzate ad impedire eventi dannosi conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il personale dell Istituto è tenuto a seguirle scrupolosamente. Le misure organizzative concernono la vigilanza degli alunni in diverse situazioni di seguito elencate: 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2. dall ingresso dell edificio fino al raggiungimento dell aula; 3. durante i cambi di turno tra i docenti; 4. durante l intervallo/ricreazione; 5. durante il tragitto aula uscita dall edificio al termine delle lezioni; 6. durante il tragitto aula cortile, laboratori, aule speciali e viceversa; 7. vigilanza relativa agli spostamenti degli alunni diversamente abili; 8. vigilanza sui minori durante le visite guidate ed i viaggi d istruzione. 1

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti, quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell art. 2047 in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. L art. 2048 c.c. dispone che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ( ). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Durante l esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l espletamento dell attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza soltanto se aveva precedentemente ricevuto l affidamento dei medesimi. La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura delle porte e/o cancelli delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola e non solo durante i momenti di ricreazione. Laddove il personale manchi, l apertura della porta a seguito di chiamata è affidata, compatibilmente con le esigenze di sorveglianza della classe, all insegnante che opera nell aula più vicina all ingresso. In ogni caso la porta non deve mai essere aperta da un alunno. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati dall insegnante responsabile di plesso o collaboratore del DS (se genitori), per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del Dirigente (se estranei). E opportuno comunque che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dal personale ausiliario. Quindi è consentito l ingresso all edificio scolastico alle seguenti persone: genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti. Per problematiche non urgenti i genitori conferiscano con i collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l obbligo di vigilanza dei docenti; 2

autorità scolastiche; persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, operatore psicopedagogico; dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori. Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi. Si chiede altresì la collaborazione dei docenti affinchè gli alunni della Scuola siano responsabilizzati al rispetto degli ambienti scolastici, in modo tale da non aggravare il lavoro di pulizia e riordino dei locali dei collaboratori. 2. VIGILANZA DALL INGRESSO DELL EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL AULA Al fine di regolamentare l ingresso degli alunni nell edificio scolastico all inizio delle lezioni, si dispone che all ingresso dell edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, se in servizio nello stesso turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani, o anditi di servizio, fino all entrata degli stessi nelle proprie aule. Si ricorda che per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni. 3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti stessi. Il docente che ha appena lasciato la classe, coadiuvato nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, coloro che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora o che hanno avuto un ora libera, sono invitati a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all aula interessata per consentire un rapido cambio del docente nella classe. Si ricorda che a seguito di consolidata giurisprudenza i docenti giunti al termine del personale orario di lavoro dovranno per un tempo ragionevole (circa 10 minuti) attendere il collega dell ora successiva e solo dopo tale limite temporale avvisare il collaboratore scolastico che avviserà il Responsabile di plesso o l Ufficio del Dirigente. I collaboratori scolastici, all inizio delle elezioni o ai cambi turno dei docenti nelle classi, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i 3

collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso all Ufficio di Presidenza per il tramite del referente di Plesso. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuale necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 4. VIGILANZA DURANTE L INTERVALLO/RICREAZIONE/MENSA Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti, si dispone, che la vigilanza sia garantita dal docente in servizio per quell ora. Nell intervallo, che gli alunni svolgeranno in classe, e durante l ora della mensa è richiesta una maggiore attenzione per la loro prevedibile esuberanza che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La maggiore pericolosità che si verifica durante la ricreazione e la mensa esige un impegno e una attenzione particolarmente intensa da parte dei docenti del plesso che devono fornire direttive organizzative e prevedere la pericolosità del gioco fatto praticare e/o dell attrezzatura didattica e ricreativa. Gli alunni della scuola dell Infanzia non possono essere lasciati soli nei locali mensa. I collaboratori scolastici durante l intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA USCITA DALL EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI I genitori accompagnano gli alunni all entrata della scuola e li attendono all uscita. Al fine di regolamentare l uscita degli alunni dall edificio scolastico al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni accompagna doli al limite di pertinenza del plesso scolastico e consegnarli ai genitori o a delegati maggiorenni. In particolare i docenti di educazione fisica presteranno particolare attenzione affinchè gli alunni che hanno l ultima ora di lezione in palestra o in altri spazi non abbandonino la scuola prima del suono della campanella. 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA CORTILE, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA Durante il tragitto scuola - cortile, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente che curerà personalmente il trasferimento degli alunni. Durante le attività pomeridiane, anche extracurriculari o sportive, l assistenza è svolta dai docenti incaricati della stessa. E richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in caso di attività sportiva o laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature ed il loro uso e segnalando tempestivamente per iscritto alla Dirigenza eventuali manomissioni delle stesse. 4

Nel casi di esercitazioni motorie all aperto, appare preliminare una ricognizione dell area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Ricordo che i docenti devono segnalare, altresì al Dirigente ed all RSPP (Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione) qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio. 7. VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore (docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell assistente personale quando presente nella classe. Ai docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità. E necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori, in tale consenso va fatto esplicito riferimento all impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilià del genitore, per danni a persone o cose, nell ambito della culpa in educando. Si ricorda, altresì, che la regolamentazione sulla vigilanza in casi di evacuazione dell Istituto è assorbita e disciplinata da relativo Piano di evacuazione e che è pubblicato sul sito web dell Istituto il regolamento interno, che delinea il quadro normativo in base al quale orientare comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento dell Istituto Comprensivo. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Giuseppina Letizia VOCI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 5