REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE Via Buccarelli, 30 88100 Catanzaro CONVENZIONE



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REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE Via Buccarelli, 30 88100 Catanzaro CONVENZIONE REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE INDIVIDUATE CON D.P.G.R. N. 135 DEL 21.12.2011 POR CALABRIA FESR 2007 2013 ASSE IV QUALITÀ DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE LINEA DI INTERVENTO 4.2.3.1 o L anno, il giorno del mese di, presso la sede del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, sito in Via Buccarelli, 30 di Catanzaro. TRA la Regione Calabria(C.F. 02205340793), nel seguito denominata «Regione», rappresentata dal Dirigente Generale: nato a ( ) il / / e domiciliato per la carica in Catanzaro, in Via BUccarelli 30, presso la sede del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, il quale interviene nel presente atto in forza dell art. 28 della Legge Regionale 13 Maggio 1996, n. 7, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. del / /. E il Beneficiario Azienda Sanitaria Provinciale di con sede in,, P.I., rappresentato da:, nato/a il, nella qualità di, domiciliato/a per la carica nella sede del predetto Ente, nel seguito denominato Beneficiario. PREMESSO - Che con DGR n. 182 del 20 aprile 2009 recante "Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica "Rete Regionale delle Case della Salute": Definizione del Quadro delle Risorse Finanziarie e delle Azioni per l'avvio del Progetto" la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale "Rete Regionale delle Case della Salute; - Che con delibera di Giunta regionale n. 740 del 04 novembre 2009 avente ad oggetto "Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza Strategica "Rete regionale delle Case della Salute» è stata rettificata la delibera n. 548 del 7 agosto 2009 ad oggetto «Approvazione progetto "Case della Salute"»" con la quale è stato approvato il modello progettuale per la riqualificazione della rete ospedaliera regionale, individuando altresì le sedi delle Case della Salute; - Che con DPGR n. 18 del 22 Ottobre 2010 recante "Approvazione delle tre reti assistenziali: G01 Ospedaliera; G04 Emergenza Urgenza; G02 Territoriale" è stata prevista, tra l'altro, la riconversione di 12 presidi ospedalieri in Ospedali Distrettuali; - Che con DPGR n. 34 del 06 maggio 2011 è stato rettificato parzialmente il DPGR n. 18 del 22 ottobre 2010 nella parte relativa alla denominazione di "Ospedali Distrettuali" che è stata sostituita dalla seguente: "Centri di Assistenza Primaria Territoriale" (C.A.P.T.) mantenendo i compiti e le funzioni di cui all'allegato 1 della rete territoriale dello stesso decreto 18/2010;

- Che con DPGR n. 94 del 16 settembre 2011 è stato nominato il Dirigente del Settore "Piano di Rientro" del Dipartimento Politiche della Salute, Responsabile Generale Regionale del processo di riconversione ex DPGR 18/2010, Coordinatore delle attività per la realizzazione delle Case della Salute con il compito di "guidare l'integrazione di tale progetto con i processi di riconversione ex DPGR 18/2010 in modo da garantire una visione d'insieme dei due processi che garantisca una efficace e tempestiva attuazione integrata di entrambi"; - Che con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 135 del 21.12.2011 sono stati individuati i siti per la realizzazione delle Case della Salute coniugandone la realizzazione con i processi di riconversione previsti da DPGR 18/2010; - Che con DGR n. 593 del 23.12.2011 è stata rettificata la deliberazione n. 182/2009 demandando al competente settore le procedure di attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute e stabilendo altresì che la risorsa finanziaria necessaria può essere programmata e finanziata esclusivamente sulla Linea di Intervento 4.2.3.1. del POR Calabria FESR 2007/2013. - Che con DPGR n. del si è preso d'atto della Delibera n. del dell'asp di di approvazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione della Casa della Salute di. VISTO: - il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007 2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007. - Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007 2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007. - la deliberazione n. 881 del 24.12.2007 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007 2013. - la deliberazione n. 221 del 19.03.08 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007 2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi Operativi. - la deliberazione n. 240 del 24.04.2009 con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013; - la deliberazione n. 95 del 23.02.2009 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006; - la deliberazione n. 459 del 24.07.2009 con la quale la Giunta regionale ha modificato le proprie delibere n. 1021 del 16/12/2008 e n.163 dell 8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; - la deliberazione n. 8 del 13.01.2009 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007 2013 e relativi allegati, in seguito all accettazione da parte della Commissione europea ; - Il DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DI OPERAZIONI A REGIA REGIONALE approvato con procedura scritta, avviata con nota prot. n. 30666 del 18 maggio 2011 e conclusa con nota prot. 3279 del 30/05/2011, allegato al presente atto. - il D. lgs 163/2006 in materia di appalti pubblici e ss. mm. ii. ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010. - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale; - la Legge Regionale n. 34 del 12 Agosto 2002 recante disposizioni per il Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ; 2

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI CONTRAENTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 (Recepimento delle Premesse e degli atti richiamati) 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 (Oggetto della convenzione) 1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (di seguito denominata Regione) in qualità di Soggetto Responsabile dell attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale Case della Salute e l Azienda Sanitaria Provinciale di in qualità di Beneficiario del contributo di (euro /00) per la realizzazione dell intervento di Casa della Salute di nel Comune di, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dal sistema di monitoraggio così come definiti negli atti richiamati in premessa e negli articoli del presente atto. Art. 3 (Utilizzo delle risorse concesse) 1. Il Beneficiario dell'intervento è tenuto ad utilizzare le somme concesse esclusivamente per la realizzazione dell intervento di cui all articolo 2. 2. Il Beneficiario dovrà attenersi a quanto previsto nell allegato DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DI OPERAZIONI A REGIA REGIONALE, allegato e sottoscritto contestualmente alla presente convenzione. Art. 4 (Spese Ammissibili) 1. Le spese devono essere funzionali alle finalità dell intervento e commisurate allo svolgimento delle attività ammissibili per come regolamentate nel disciplinare allegato al presente atto. 2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione e temporalmente affrontate nel periodo di validità dell operazione oggetto del presente atto. 3. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute per tipologie di azioni non contemplate nel POR Calabria FESR 2007 2013 Linea di intervento 4.2.3.1. Art. 5 (Soggetto Responsabile dell Attuazione) 1. Il Soggetto Responsabile dell Attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute, per la Regione Calabria è il dott. Salvatore Lopresti Dirigente del Settore n. 4 Area Controlli del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, il quale si avvarrà del supporto dell Unità di Progetto costituita con Decreto Dirigenziale n. 1370 del 08/02/2012. Art. 6 (Competenze ed Obblighi del Beneficiario) 1. Il Beneficiario provvede allo svolgimento di tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici. 2. Il Beneficiario si impegna a trasmettere alla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, la documentazione tecnica afferente i lavori dell intervento finanziato, coerentemente con quanto sancito dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 3. Il Beneficiario è tenuto ad inviare al Soggetto Responsabile dell attuazione di cui all art. 5 copia dei provvedimenti adottati per la realizzazione dell intervento. 3

4. Il Beneficiario si impegna a comunicare alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie la propria posta certificata (PEC) nonché i dati identificativi e gli estremi dell atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 5. Il Beneficiario darà immediata comunicazione alla Regione Calabria dell'indizione delle relative gare e degli avvenuti affidamenti, inviando copia dei provvedimenti adottati, ivi compreso il Quadro Economico riapprovato per come risultante a seguito dell aggiudicazione dei lavori e delle relative forniture. 6. Il Beneficiario dell'intervento assume la competenza e la responsabilità esclusive in ordine alla realizzazione dell oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che ne disciplinano ogni successiva fase dell attuazione dell intervento. 7. Il Beneficiario del contributo di cui alla presente convenzione è tenuto, in ogni caso, al rispetto delle regole di cui al Disciplinare allegato e sottoscritto contestualmente alla presente convenzione. 8. Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull attuazione dell'intervento. 9. Anche se anticipate con altro mezzo, le comunicazioni dovranno essere fornite in originale, o copia autenticata secondo le disposizioni di legge, sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Rappresentante legale del Beneficiario. 10. In particolare il Beneficiario si impegna: a. a utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l esecuzione degli adempimenti inerenti all intervento per come descritto nella documentazione tecnica e per come descritto nei precedenti commi; b. a realizzare gli interventi finanziati secondo il cronoprogramma specifico di cui alla documentazione tecnica trasmessa ai sensi della presente convenzione; c. a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti oltre a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse generare nei confronti della Regione Calabria nell attuazione della presente convenzione. 11. Prima di procedere all esecuzione dei lavori, il Beneficiario dovrà comunque assicurarsi che non sussistono impedimenti di sorta alla loro esecuzione, anche ai fini espropriativi delle aree oggetto dell intervento. 12. Il Beneficiario dovrà assicurare quanto necessario per la completa attuazione dell intervento nel più breve termine possibile e in ottemperanza a quanto previsto dal cronoprogramma di progetto. Nei contratti d appalto il Beneficiario sarà obbligato a prevedere adeguate sanzioni a carico dell'appaltatore in caso di ritardo nell esecuzione delle opere e specifiche norme di disciplina della tempistica del lavoro. I termini contrattualmente assegnati per l esecuzione degli interventi dovranno comunque assicurare che tutte le opere oggetto della presente Convenzione siano ultimate, collaudate e rendicontate nei termini previsti nella presente convenzione. 13. Eventuali proroghe, opportunamente motivate, dovranno essere richieste, conformemente alle norme sugli appalti pubblici, dal Beneficiario e alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, prima della scadenza dei termini previsti dalla presente convenzione. Art. 7 (Fasi dell attuazione dell intervento) 1. Il Beneficiario assume l'obbligo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell intervento oggetto della presente convenzione, nonché della realizzazione dei lavori per la completa esecuzione dell opera, e assume pertanto la competenza e la responsabilità esclusive in ordine alla realizzazione dell oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni, nazionali, regionali e comunitarie. Esso è il solo responsabile delle procedure relative alla progettazione, all appalto ed all esecuzione dell opera, che dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali. 2. Nello specifico la realizzazione della Casa della Salute di avverrà secondo le seguenti fasi: - Fase 1: Elaborazione della progettazione preliminare, sviluppata sulla base dello studio di fattibilità redatto e approvato dal Beneficiario. Il servizio di progettazione preliminare verrà affidato secondo quanto stabilito dal DLgs 163/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione. Il progetto preliminare dovrà comprendere 4

le indagini e le verifiche sismiche, condotte ai sensi del D.M. 2008 e la relativa valutazione dei costi di adeguamento. - Fase 2: Elaborazione della progettazione definitiva, esecutiva e esecuzione delle opere attraverso procedura di gara espletata ai sensi dell art. 53 comma 2 lettera c del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 3. La Fase 2 sarà avviata dal Beneficiario solo a condizione che le indagini e le verifiche sismiche realizzate nella Fase 1 portino ad una valutazione dei costi di adeguamento sismico non superiori al 15% dell importo dei lavori e, in ogni caso, previa approvazione del Soggetto Responsabile dell Attuazione. 4. Qualora i costi per l adeguamento sismico superino il 15% dell importo dei lavori, la Regione Calabria provvederà all erogazione al Beneficiario delle somme corrispondenti alle spese sostenute e comprovate per la realizzazione delle attività svolte nell ambito della Fase 1. Il Beneficiario non avrà pertanto più nulla a pretendere e la convenzione si intenderà risolta. 5. L Ente beneficiario è pienamente responsabile dell immediata esecutività dell oggetto della presente convenzione e dei relativi atti tecnici ed amministrativi. Art. 8 (Fase 1 Contenuti del Progetto Preliminare) 1. Il Progetto Preliminare, redatto sulla base dello studio di fattibilità sopra richiamato, dovrà contenere tutti gli elaborati elencati nella Sezione II Progetto Preliminare del Titolo II Progettazione e Verifica del Progetto Capo I Progettazione del Regolamento di cui al DPR n 207/2010. 2. Il progetto dovrà altresì contenere i risultati delle verifiche e delle indagini di vulnerabilità sismica, condotte sull edificio oggetto dell intervento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 recante Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. In base alle risultanze di tali indagini dovranno essere quantificati i costi degli interventi necessari per l adeguamento sismico della struttura. 3. Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare posto a base di gara ai sensi dell art. 53, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere redatto in conformità a quanto disposto dall articolo 43, comma 3 del citato decreto, costituendo allegato allo schema di contratto. 4. Prima dell atto formale di approvazione, il progetto preliminare dovrà essere sottoposto alle attività di verifica e di validazione di cui rispettivamente agli artt. 44 e successivi e 55 del DPR 207/2010. 5. Tutta la documentazione relativa al progetto preliminare, comprensiva degli atti amministrativi, nonché di quelli relativi alla verifica e alla validazione, dovranno essere trasmessi alla Regione. Art. 9 (Fase 2 Appalto integrato) 1. In base a quanto disposto all Art.7, comma 3, il Beneficiario avvierà tutte le procedure necessarie per l indizione della gara ai sensi dell art. 53, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006, ponendo a base di gara il progetto preliminare di cui all art.8. 2. In sede di gara l offerente predisporrà quale offerta tecnica il progetto definitivo che dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010, Sezione III Progetto Definitivo, Titolo II Progettazione e Verifica del Progetto Capo I Progettazione. 3. Il progetto esecutivo conterrà tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010, Sezione IV Progetto Esecutivo, Titolo II Progettazione e Verifica del Progetto Capo I Progettazione, e dovrà altresì recepire le eventuali modifiche derivanti dalle attività di verifica condotte sul progetto definitivo. 4. Il Beneficiario, avvalendosi dell aggiudicatario, è tenuto a corredare il progetto definitivo di tutti i pareri, nullaosta, concessioni, licenze, assensi, autorizzazioni, approvazioni di legge eventualmente necessari per la realizzazione dell opera. A tale scopo potrà essere convocata apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. dell'art 24 della Legge Regionale n. 19/2001 e dell'art. 97 del D. Lgs. N. 163/2006. 5. Tutta la documentazione relativa agli atti di gara, al progetto definitivo ed esecutivo, comprensiva degli atti amministrativi, dovrà essere trasmessa alla Regione, fermo restando che l importo dell intervento delle varie fasi di progettazione non potrà superare l importo iniziale, garantendo le prestazioni previste nella Progettazione Preliminare. 5

Art. 10 (Verifica e Validazione) 1. Il Beneficiario dovrà procedere, per tutti i livelli di progettazione, alle attività di verifica e di validazione di cui rispettivamente agli artt. 44 e successivi e 55 del DPR 207/2010. 2. Per le attività di verifica il Beneficiario si avvarrà di Organismi di ispezione accreditati ai sensi norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 3. Tale Organismo dovrà provvedere alla verifica del Progetto Preliminare ai fini della validazione da parte del RUP, alla verifica del Progetto Definitivo redatto dall offerente in fase di gara, alla verifica del Progetto Esecutivo, prima dell inizio dell esecuzione dei lavori e, se richiesto, dovrà supportare il RUP per tutte le fasi di realizzazione dell opera. 4. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo dovranno essere evidenziati nel quadro economico di progetto e comunque a carico del Beneficiario. Art. 11 (Attività di esecuzione dei lavori) 1. Il Beneficiario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le attività di direzione lavori e accessorie, necessarie alla corretta esecuzione dei lavori e delle forniture, fino al collaudo, in aderenza a quanto disciplinato in materia dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 e s.m.i. Art. 12 (Finanziamento e Invariabilità delle somme) 1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, il finanziamento concesso dalla Regione è pari ad EURO (euro /00). 2. Il contributo sarà utilizzato per la realizzazione delle opere e delle forniture indicati nella documentazione tecnica prodotta e trasmessa dal Beneficiario ai fini della realizzazione dell intervento disciplinato dalla presente convenzione. 3. L importo del finanziamento concesso è fisso ed invariabile, comprende e compensa il costo dei lavori, forniture, indagini, spese generali, IVA, indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso all intervento proposto. 4. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, il Beneficiario dovrà approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite. Tra le voci del nuovo quadro economico di spesa si potrà inserire la quota per imprevisti nella misura massima del 5% dell'importo netto dei lavori oltre IVA. 5. Il nuovo quadro di spesa così determinato costituirà parte integrante della presente convenzione. Esso costituirà l importo definitivo del finanziamento concesso. 6. Eventuali economie, derivanti dai ribassi d'asta, così come derivanti dal quadro economico definitivo riapprovato, non saranno nelle disponibilità del Beneficiario. 7. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al nuovo importo del finanziamento concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, sarà a carico del Beneficiario, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura. 8. Il Beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie mediante lettera raccomandata. 9. Qualora il rinunciatario abbia già acquisito il finanziamento, o parte di esso, questo deve essere restituito secondo i termini e le modalità che saranno comunicati dalla Regione. 10. L intervento, finanziato dal POR Calabria FESR 2007/2013 ASSE IV linea d intervento 4.2.3.1., è assoggettato a un controllo teso a verificare l avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai Soggetti Beneficiari al termine di ogni anno solare, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione. 6

Art. 13 (Compiti del Responsabile Unico del Procedimento) 1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dal Beneficiario, ai sensi del 163/2006, è il soggetto responsabile di tutte le fasi di attuazione dell'intervento fino al collaudo dell intervento. 2. Il RUP, oltre ai compiti istituzionali definiti dalla legge, deve: a. Pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell intervento assicurando la conclusione degli stessi nei termini previsti dalla presente convenzione. b. Attenersi a quanto previsto nell allegato DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DI OPERAZIONI A REGIA REGIONALE, sottoscritto contestualmente alla presente convenzione. c. Comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute ogni circostanza che possa influire sull esecuzione e sull andamento dei lavori. d. Trasmettere, entro venti gg. dalla emissione, copia conforme degli atti amministrativi rilevanti ai fini delle realizzazione dell opera. e. Compilare e trasmettere al Soggetto Responsabile del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute l apposita scheda anagrafica dell intervento contenente, in particolare, la stima del contributo quantitativo all incremento degli indicatori di risultato contemplati dal POR Calabria FESR 2007 2013, conseguito con la realizzazione dell intervento di cui alla presente convenzione. Art. 14 (Varianti Oneri) 1. Eventuali varianti dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto sancito dell art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 2. I possibili maggiori oneri saranno ad esclusivo carico del Beneficiario. Art. 15 (Verifiche, controlli, inerzia, ritardo e revoca) 1. L'Amministrazione regionale si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e di verifica della esecuzione delle opere e delle relative procedure. 2. Tali verifiche non esimeranno comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative. 3. La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dell attuazione della presente convenzione. 4. Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra il Soggetto Responsabile dell Attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute ed il Beneficiario e sono regolate dalla presente convenzione. 5. Il Responsabile del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute vigilia sull attuazione dell intervento e sul rispetto dei compiti gravanti in capo al Beneficiario in base a quanto disciplinato dalla presente convenzione. 6. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento imputabili al Beneficiario, il Responsabile del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute invita il Beneficiario ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto cui è imputabile l inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti. 7. Qualora l inadempimento di una delle parti comprometta l attuazione dell intervento previsto nel Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute, o ne determini un notevole ritardo nella sua attuazione, la Regione Calabria si riserva la facoltà di revoca del finanziamento assentito. 8. La revoca viene altresì disposta nell ipotesi di grave inerzia, omissione e di attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni. 9. La revoca del finanziamento di cui al presente atto sarà disposta con le modalità previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla presente convenzione, notificandone l'atto al Beneficiario. 7

10. Nell ipotesi di revoca le spese sostenute, se ritenute ammissibili, saranno riconosciute al Beneficiario. Art. 16 (Collaudo) 1. Per i lavori e le forniture oggetto della presente convenzione dovrà essere redatto apposito certificato di collaudo (ovvero certificato di regolare esecuzione) ai sensi del D.lgs 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 tenendo conto dei casi di obbligatorietà del collaudo in corso d opera ivi previsti, art. 215 comma 4. 2. Il Beneficiario dovrà attribuire l'incarico del collaudo tecnico amministrativo e/o statico ai sensi dell'art. 141, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010. 3. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, il Beneficiario ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile dell Attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale Rete Regionale delle Case della Salute, certificando che l'opera è ultimata e collaudata in ogni sua parte. 4. I relativi oneri economici devono essere previsti nel quadro economico del progetto. Art. 17 (Attestazione e Rendicontazione delle Spese del progetto) 1. Il Beneficiario dovrà trasmettere la rendicontazione delle spese attenendosi a quanto previsto dal disciplinare allegato e sottoscritto contestualmente al presente atto. 2. A chiusura del procedimento, il Beneficiario dovrà produrre una Relazione Acclarante, unitamente al relativo provvedimento amministrativo di approvazione, circa i rapporti intercorsi con la Regione Calabria, riportante tutte le attività svolte e le spese conseguite. Art. 18 (Anticipazioni, acconti e saldo) 1. La Regione Calabria provvederà all'erogazione del finanziamento in favore del Beneficiario, secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale n. 31/75 e s.m.i. ed in particolare per come segue: a. la prima anticipazione, pari al 30% del finanziamento assentito è comunque subordinata alla pubblicazione del bando di gara di appalto integrato. b. le successive anticipazioni, fino ad un massimo del 90% del costo definitivo dell'intervento rilevato dal quadro economico definitivo, riapprovato in seguito all aggiudicazione dei lavori, saranno disposte entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta ed erogate, sulla base di stati d'avanzamento e certificati di pagamento comunicati dal Beneficiario, evidenzianti l avvenuto utilizzo di almeno il 40% del trasferimento precedente; c. Le erogazioni saranno di pari importo ai certificati di pagamento prodotti dal Beneficiario in relazione ai successivi stati di avanzamento. d. Il saldo finale, pari al restante 10% del costo totale dell'intervento, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione degli atti relativi alla contabilità finale, certificato di regolare esecuzione o collaudo finale dei lavori, della relazione acclarante i rapporti finanziari con la Regione che attesti l intera spesa sostenuta in conformità al finanziamento assentito, nonché la rendicontazione per come prevista dal POR Calabria FESR 2007 2013. 2. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'ente a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. 3. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall utilizzazione dell'accredito stesso. 4. Gli accrediti dei pagamenti richiesti dal Beneficiario avverranno, compatibilmente con la verifica del Patto di Stabilità del Bilancio Regionale, a seguito della verifica sull ammissibilità delle spese sostenute e sono subordinati all esito dei controlli che saranno eseguiti da parte degli organi di controllo regionali a ciò deputati. 8

Art. 19 (Durata della convenzione) 1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina con il completamento dell intervento, e comunque entro e non oltre il 01.01.2015. Tale termine può essere prorogato solo ed esclusivamente per motivi di forza maggiore debitamente documentati. Le motivazioni saranno valutate dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, che potrà decidere anche di non concedere alcun differimento o proroga. Il Contratto tra il Beneficiario e il soggetto aggiudicatario dovrà essere sottoscritto entro il. 2. La richiesta di proroga motivata, per come già indicato al precedente art. 6 comma 17, deve pervenire alla Regione Calabria prima della scadenza del termine di durata della presente convenzione. 3. La trasmissione degli atti relativi alla rendicontazione dovrà pervenire al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie entro 30 giorni dal termine della convenzione ai sensi del comma 1. Art. 20 (Conclusione e chiusura della convenzione) 1. Ricevuti gli atti di regolare esecuzione e la documentazione riguardante la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato con relativa certificazione dell'avvenuta liquidazione delle stesse, nonché la conseguente dichiarazione del Beneficiario di compiuto espletamento della convenzione, la Regione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente convenzione e dell allegato disciplinare. All'esito favorevole di tale verifica è subordinata l'erogazione del saldo. 2. Resta convenuto che, scaduto il termine di durata della convenzione, è facoltà della Regione dichiararla chiusa, indipendentemente dai fatti imputati al Beneficiario e comunque nel rispetto di quanto quivi sancito Art. 21 (Definizione delle controversie) 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Beneficiario e la Regione Calabria dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tale scopo Il Beneficiario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla avvenuta notifica. 3. Il Beneficiario non potrà, di conseguenza, adire l'autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la propria decisione o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. 4. Per tutte le controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Catanzaro. Art. 22 (Comunicazione PEC) 1. Le comunicazioni tra Soggetto Responsabile e Beneficiario avverranno, in via prioritaria, tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal fine l'ente Attuatore comunicherà la propria PEC entro venti giorni dalla stipulazione della Convenzione. Art. 23 (Richiamo alle norme di leggi vigenti) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia che, anche se non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Art. 24 (Rinvio di norme) 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria vigente in materia, se ed in quanto applicabile. 9

Art. 25 (Registrazione) 1. Il presente atto è steso in tre originali, di cui uno è consegnato al Beneficiario, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per il Beneficiario Per la Regione Calabria Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie 10