RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Documenti analoghi
A.C Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (Nuovo testo)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 luglio 2009

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 499

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DECRETO LEGGE FARE. approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno. testo non definitivo CAPO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 giugno 2009

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1729)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ART. 1 DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA UFFICIO STUDI

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2548

PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MANDELLI

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1892-A RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) (RELATRICE: DI GIORGI) Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2016 SUL DISEGNO DI LEGGE Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche d iniziativa dei deputati MARIANI, GHIZZONI, ANTEZZA, BERLINGHIERI, BOSCHI, BRAGA, BRATTI, CAPOZZOLO, CARELLA, COMINELLI, DALLAI, D INCECCO, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MORANI, MOSCATT, ROSATO, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN e ZARDINI approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 aprile 2015 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1892-A INDICE Relazione.................................................. Pag. 3 Pareri: della 1ª Commissione permanente....................» 5 della 5ª Commissione permanente....................» 6 Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione..........................» 7

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1892-A ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge, recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, è stato approvato in prima lettura dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa e assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente del Senato, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, il 5 maggio 2015. Il disegno di legge che si compone di tre articoli intende sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra. Il testo promuove gli studi in materia di scienze geologiche attraverso gli incentivi per i nuovi iscritti e per la realizzazione di specifici progetti. Al riguardo si ricorda che il miglioramento dell ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della relazione finale del 12 aprile 2013). Nel corso dell esame in 7ª Commissione sono stati compiuti approfondimenti sulle proposte emendative e sulla copertura prevista dal provvedimento su cui sussistevano alcuni problemi che hanno indotto la Ragioneria generale dello Stato ad esprimersi negativamente sul testo. Al fine di superare tali criticità, sono stati presentati ulteriori emendamenti, poi approvati, con cui si sono modificati gli oneri e le annualità di riferimento al fine di accelerare il prosieguo dell iter. Nello specifico, al fine di incentivare l iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), l articolo 1 (Incentivi per l iscrizione a specifici corsi di studio), in seguito alle modifiche apportate in Commissione, prevede che venga destinata una quota almeno pari a 150.000 euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali nonché del contributo statale, erogato alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall anno 2017. Tali incentivi sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. L articolo 2 (Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica) intende sostenere la ricerca per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. Per quanto concerne la prima tipologia, in particolare, si stabilisce che a decorrere dal 2016 l 1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico operativo fino al 2016 è riservato al finanziamento dell acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si precisa a riguardo che tale Fondo risulta istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze dall articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con una

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1892-A dotazione complessiva di 965 milioni di euro per sette anni (dal 2010 al 2016). L attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono attualmente ripartite tra le regioni sulla base dell indice medio di rischio dei territori e sono destinate, tra l altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. La seconda tipologia di finanziamento consiste, dopo le modifiche in Commissione, in una autorizzazione di spesa di un milione di euro per l anno 2016 e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca per i medesimi fini, ossia per la previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. L articolo 3 (Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei) modifica l articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che stabilisce che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1.000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, disponendo che si possono costituire dipartimenti universitari con la presenza anche di soli venti professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno 1 80 per cento del totale. Tale articolo è pertanto finalizzato a consentire comunque la costituzione di dipartimenti universitari anche nel caso in cui afferisca ad essi un numero inferiore di docenti e ricercatori. I dipartimenti di scienze della terra presentano tali caratteristiche da anni. Questo provvedimento pertanto risolve una situazione di grave criticità delle università italiane in quanto il combinato disposto dei limiti al turnover e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevole contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e il conseguente accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (afferente all Area 02), Botanica (afferente all Area 05 Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 Scienze chimiche). Nella seduta del 3 agosto 2016 la Commissione ha conferito mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo con le modifiche apportate.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1892-A PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) sul disegno di legge e su emendamenti (Estensore: PALERMO) 29 settembre 2015 La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. su ulteriori emendamenti (Estensore: PALERMO) 8 marzo 2016 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendament riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1892-A PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) sul disegno di legge e su emendamenti (Estensore: DEL BARBA) 3 agosto 2016 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell articolo 81 della Costituzione, all approvazione degli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300. Il parere è reso altresì nel presupposto che le norme di cui all articolo 3 non facciano venire meno i risparmi determinati dalla riforma del sistema universitario. Sugli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e 1.100. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1892-A DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. (Premi e buoni di studio) 1. Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, a valere sul fondo di cui all articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e con le modalità ivi previste, sono istituiti, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). 2. Nelle more dell emanazione dei decreti di cui all articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, all erogazione dei premi e dei buoni di studio di cui al comma 1 del presente articolo si provvede utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 9, comma 15, secondo periodo, del de- (Incentivi per l iscrizione a specifici corsi di studio) 1. Nell ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell articolo 60, comma 1, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall anno 2017 è destinata a incentivare l iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM- 74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM- 79 (scienze geofisiche).

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 1892-A (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tal fine, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca emana, con cadenza annuale, un bando che definisce l importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria. 3. I premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Art. 2. Art. 2. (Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica) (Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica) 1. Una quota dell 1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 1. A decorrere dal 2016, una quota dell 1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e degli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l anno

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 1892-A (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati) 3. All onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 3. All onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Identico. Art. 3. Art. 3. (Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei) (Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei) 1. All articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l 80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell università appartenenti ad una medesima area disciplinare». 2. Dall attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Identico

E 1,00