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Transcript:

Deliberazione originale della Giunta Comunale N. 35 del Reg. Data 18 marzo 2015 OGGETTO: Piano di vendita alloggi ERP richiesta del sig. EC - determinazioni L anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori: SINDACO dott. Antonio DE CRESCENTIIS VICE SINDACO sig. Costantino CIANFAGLIONE ASSESSORE sig. Dino F DI BACCO ASSESSORE dott. Fabrizio PETRELLA ASSESSORE sig.ra Danesa M. PALOMBIZIO Presiede il Sindaco, verbalizza il segretario comunale Dott.ssa Giovanna Di Cristofano. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto indicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con delibera di C.C. n. 4 del 03.03.2014 il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di alienare gli alloggi ERP siti in Via Marconi; VISTA la nota 11.2731 del 11.03.2014 di questo Comune con la quale è stata trasmessa alla Regione Abruzzo la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2014, come integrata con note n. 4636 del 19.05.2014, e 11.5515 del 11.06.2014, con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito al numero degli alloggi che detto Comune intende alienare e ai criteri e le motivazioni essenzialmente economiche che a tale alienazione sottendono; CONSIDERATO che il Comune è proprietario di n. 25 alloggi e il piano di vendita previsto si riferisce a n. 8 alloggi, e che la percentuale del 75% del totale indicata al comma 4 della L. 560/93 e stata rispettata; Dato atto che la GIUNTA REGIONALE, con deliberazione n. 563/2014 ha così disposto: - di approvare il piano di vendita degli alloggi allegato alla presente (All. A), proposto dal Comune di Pratola Peligna (AQ) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2014, come integrata con note n. 4636 del 19.05.2014, e n.5515 del 11.06.2014, avente ad oggetto: Approvazione piano di vendita alloggi ERP ai sensi della Legge 560/93, con le precisazioni e le prescrizioni riportate in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; - di impegnare l Amministrazione Comunale, inoltre: 1. a dare atto nella vendita degli immobili che l acquirente è il legittimo assegnatario e che lo stesso risulti in possesso, previa verifica, al momento della cessione, dei requisiti per la permanenza in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, anche ricorrendo all esame della Commissione Assegnazione alloggi territorialmente competente. Qualora non ricorrano dette circostanze, l immobile va comunque dismesso tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato (comma 2, art. 1, L.R. 19/2001);

2. a fare ricorso, nella determinazione del prezzo di cessione, al rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell art. 1 della Legge 560/93, secondo le norme in esso richiamate, aggiornate con le successive revisioni o, in alternativa, secondo le previsioni di cui al comma 11 dell art.l, della Legge 560/93 predetta; 3. a versare immediatamente la somma introitata, in attesa dell impiego, nella Contabilità Speciale secondo le indicazioni dell ATER di L Aquila; 4. a procedere comunque alla dismissione degli alloggi ricompresi nel piano di vendita, ricorrendo alla procedura prevista dall art. 1, comma 2 della L.R. 6.07.2011, n. 19, stante il superiore interesse pubblico alla dismissione dello stesso, manifestato dall Amministrazione Comunale; 5. a trasmettere alla Regione Abruzzo, al più presto, per l approvazione, la proposta di piano dettagliato per il reimpiego delle risorse, accompagnato da apposito quadro economico per ciascuna destinazione di reimpiego; 6. a rendicontare annualmente gli incassi e le spese al Servizio competente della Regione Abruzzo. Preso atto che in data 05.08.2011 è entrata in vigore al L.R. 06.07.2011 n. 19 Norme per l alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni e modifica della L.R. n. 43/2000, della L.R. n. 34/2007, della L.R. n. 1/2010 e della L.R. n. 1/2011 ; Visto l art. 2 della cit. legge n. 19/2011, a norma del quale: Visto l art. 8 della legge regionale n. 33/2006, nel testo vigente: Procedure amministrative in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. 1. La Giunta regionale in sede di rimodulazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica può determinare l'aliquota di alloggi da destinare al soddisfacimento di particolari categorie anche per fasce di reddito. 2. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente acceso presso la Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato. 3. La Regione autorizza il reinvestimento dei proventi di cui al 2 comma del presente articolo per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, nonché per opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. 4. Per le alienazioni di valore superiore a 200.000 Euro, qualora non si utilizzi almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia residenziale pubblica, l'ente cedente sarà escluso dal programma regionale di più prossima formazione. 5. Per le sole Aziende Territoriali Regionali - ATER - la Regione determina annualmente la quota dei proventi da destinare al ripiano del deficit finanziario che comunque non può superare il 20 per cento del ricavato derivante dalle vendite del proprio patrimonio. 6. Possono essere acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche i soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che assumono gli stessi impegni delle cooperative edilizie previsti nella legge n. 560/1993. 7. Esperito con esito negativo il primo esperimento di gara, comma 19 art. 1 legge 24 dicembre 1993, n. 560, la stessa può essere ripetuta estendendo la vendita a tutti coloro che ne hanno

interesse. 8. I fondi di cui al Capitolo 262408 UPB 03.02.2004 sono destinati a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per contribuire alle esigenze più urgenti in relazione a pubbliche calamità, stati di emergenza riconosciuti dalla Giunta regionale. I fondi perenti derivanti dai Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 64, non più richiedibili dai soggetti interessati per rinuncia o decadenza, sono utilizzati per incrementare i programmi complessi del settore dell'edilizia Residenziale Pubblica; i relativi provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al competente settore regionale. Vista altresì la L. 24.12.1993 n. 560; Dato atto che la legge 560 all art. 1, comma 12 prevede che le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. Vista la richiesta del sig. EC pervenuta il 16.3.2015 prot. comunale n. 2550, assegnatario di alloggio erp incluso nel piano vendita; Dato atto che con tale nota viene richiesto di ridurre l importo da versare in acconto, con rateizzazione della somma rimanente in massimo 15 anni; Considerate le situazioni di disagio economico del richiedente; Ritenuto di adottare tutte le misure idonee a favorire l accesso dei privati assegnatari di alloggi erp alla proprietà dell abitazione; Ritenuto di richiedere un anticipo di euro 3.000,00 con rateizzazione del rimanente importo; Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal responsabile dell ufficio tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile dell ufficio finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile; con voti unanimi favorevoli DELIBERA 1) di accogliere la richiesta del sig. EC, pervenuta il 16.3.2015 prot. comunale n. 2550, assegnatario di alloggio erp incluso nel piano vendita e, per l effetto, di richiedere un anticipo di prezzo di euro 3.000,00 con rateizzazione del rimanente importo in massimo 15 anni; 2) di dare atto che dovranno sussistere, per la stipula del contratto di compravendita, tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente; 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli.

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (Prov. di L Aquila) PARERE SULLA PROPOSTA AVENTE PER OGGETTO PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERA G.C. n. 35 del 18/03/2015 AVENTE PER OGGETTO Piano di vendita alloggi ERP richiesta del sig. EC determinazioni PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto con parere: Favorevole Pratola Peligna lì Il Responsabile del Servizio f.to Ing. Franco Raulli PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto con parere: Favorevole Pratola Peligna lì Il Responsabile Servizio Finanziario f.to Dott. Enrico Mancini

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO f.to Dott. Antonio De Crescentiis L Assessore f.to Sig. Costantino Cianfaglione Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio Prot. N. 7278 ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009); E stata comunicata con elenco n. 7278 in data 21/07/2015. ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L.); Dalla Residenza Comunale, lì 21/07/2015. Timbro Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA - che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo comune per quindici giorni consecutivi dal. al. ed è divenuta esecutiva: X il 18/03/2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva; decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. Dalla Residenza comunale, lì