raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04705

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Transcript:

61993J0430 Sentenza della Corte del 14 dicembre 1995. - Jeroen van Schijndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen contro Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. - Domande di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Qualificazione di un fondo pensionistico di categoria come impresa - Iscrizione obbligatoria ad un regime pensionistico di categoria - Compatibilità con le regole di concorrenza - Possibilità di addurre per la prima volta in cassazione un motivo di diritto comunitario che implica un cambiamento dell'oggetto della lite e un esame dei fatti. - Cause riunite C-430/93 e C-431/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04705 Diritto comunitario Effetto diretto Diritti dei singoli Tutela da parte dei giudici nazionali Ricorso giurisdizionale Modalità procedurali nazionali Presupposti di applicazione Valutazione d' ufficio di un motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto comunitario Limiti Principio dispositivo nel giudizio civile (Trattato CEE, artt. 3, f), 5, 85, 86, 90 e 177) Massima In un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare disposizioni comunitarie vincolanti quali gli artt. 3, lett. f), 85, 86 e 90 del Trattato, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione. Infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d' ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l' esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda. Infatti, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario. Una norma di diritto nazionale che impedisce l' applicazione del procedimento contemplato dall' art. 177 del Trattato dev' essere sotto tale profilo disapplicata. Ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione del diritto comunitario dev' essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell' insieme del procedimento, dello 1

svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. A questo proposito, il principio di diritto nazionale secondo il quale l' iniziativa di un processo civile spetta alle parti, e il giudice può agire d' ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso, attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi. Parti Nei procedimenti riuniti C-430/93 e C-431/93, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Jeroen van Schijndel e Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, e tra Johannes Nicolaas Cornelis van Veen e Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, domande vertenti sull' interpretazione del diritto comunitario quanto al potere del giudice nazionale di esaminare d' ufficio la compatibilità di una norma di diritto nazionale con gli artt. 3, lett. f), 5, 85, 86 e/o 90 del Trattato CEE e, inoltre, sull' interpretazione di tali disposizioni, LA CORTE, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass, cancelliere, e H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per i ricorrenti nella causa principale, dall' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, per il convenuto nella causa principale, dagli avv.ti P.A. Wackie Eysten, del foro dell' Aia, e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 2

per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e B. Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, per il governo francese, dal signor C. Chavance, segretario degli Affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, in qualità di agenti, per il governo del Regno Unito, dai signori J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e P. Duffy, barrister, per la Commissione delle Comunità europee, dai signori C.W.A. Timmermans, direttore generale aggiunto, B.J. Drijber e B. Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali dei ricorrenti nella causa principale, rappresentati dall' avv. I.G.F. Cath, del convenuto nella causa principale, rappresentato dagli avv.ti P.A. Wackie Eysten e E.H. Pijnacker Hordijk, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo tedesco, rappresentato dal signor G. Thiele, Assessor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor A. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalle signore R. Silva de Lapuerta e G. Calvo Díaz, abogados del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, del governo francese, rappresentato dai signori C. Chavance e H. Renié, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dal signor J. O' Reilly, SC, e dalla signora J. Payne, barrister-at-law, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori J.D. Colahan e P. Duffy, e della Commissione, rappresentata dai signori C.W.A. Timmermans e B.J. Drijber, all' udienza del 4 aprile 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenze 22 ottobre 1993, pervenute in cancelleria il 28 dello stesso mese, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del diritto comunitario quanto al potere del giudice nazionale di valutare d' ufficio la compatibilità di una norma di diritto nazionale con gli artt. 3, lett. f), 5, 85, 86 e/o 90 del Trattato CEE e, inoltre, sull' interpretazione di tali disposizioni. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie fra i signori Van Schijndel (causa C-430/93) e Van Veen (causa C-431/93) e lo Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Fondo pensionistico per fisioterapisti, in prosieguo: il "Fondo"). 3 Con ordinanza 2 dicembre 1993, le due cause sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza. 3

4 A tenore dell' art. 2, n. 1, della Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (legge olandese sull' iscrizione obbligatoria ad un regime pensionistico di categoria, in prosieguo: la "WVD"), il ministro degli Affari sociali è competente a rendere obbligatoria, su richiesta di una o di più organizzazioni che ritenga sufficientemente rappresentative dei lavoratori del settore professionale interessato, l' iscrizione ad un regime pensionistico di categoria istituito dai membri della professione per tutte le categorie o per una o più categorie determinate tra loro. Ai sensi dell' art. 2, n. 4, della stessa legge, l' iscrizione implica, per le persone interessate, l' obbligo di rispettare le disposizioni adottate nei loro confronti mediante gli statuti o in forza degli stessi e dei regolamenti del fondo pensionistico. 5 Nel 1978 i fisioterapisti hanno istituito il Fondo. Ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento pensionistico da esso adottato, è iscritto "qualsiasi fisioterapista che eserciti come tale un' attività lavorativa nei Paesi Bassi e non abbia ancora raggiunto l' età della pensione". Talune categorie di fisioterapisti sono escluse. Ciò vale in particolare per coloro che "lavorano esclusivamente in base a un contratto di lavoro in forza del quale si applica il regime dell' Algemene Burgerlijke Pensioenwet (legge generale sulle pensioni private) o un' altra assicurazione pensionistica almeno equivalente al regime del regolamento in esame, purché gli interessati osservando le disposizioni di natura amministrativa prescritte in materia dall' art. 25, n. 3 comunichino al Fondo per iscritto la loro intenzione al riguardo" [art. 2, n. 1, lett. a)]. 6 Con decreto 31 marzo 1978, il segretario di Stato per gli Affari sociali, a norma dell' art. 2, n. 1, della WVD, ha reso obbligatoria l' iscrizione al Fondo per i fisioterapisti che svolgono la loro attività nei Paesi Bassi. Al pari del regolamento del Fondo, il decreto 31 marzo 1978 esclude da detto obbligo i fisioterapisti che "lavorino esclusivamente in base a un contratto di lavoro in forza del quale si applica il regime dell' Algemene Burgerlijke Pensioenwet, o un' altra assicurazione pensionistica almeno equivalente al menzionato regime pensionistico di categoria, purché gli interessati osservando le disposizioni di natura amministrativa prescritte in materia dal citato regolamento pensionistico comunichino al Fondo per iscritto la loro intenzione al riguardo". 7 In forza delle "norme conformi all' art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento pensionistico", che sono state adottate dal Fondo, l' iscrizione è obbligatoria salvo nel caso in cui l' assicurazione pensionistica, contratta da un fisioterapista che eserciti la sua professione in base a un contratto di lavoro, si applica a "tutti i membri della professione occupati dalla società a responsabilità limitata". 8 In base alle disposizioni sopra descritte, i ricorrenti, che svolgono nei Paesi Bassi la professione di fisioterapista come lavoratori dipendenti, hanno chiesto di essere esentati dall' iscrizione obbligatoria al regime pensionistico di categoria dei fisioterapisti. Il Fondo ha respinto la loro domanda in quanto il regime pensionistico al quale i ricorrenti avevano aderito contrattando con la compagnia di assicurazioni Delta Lloyd non era applicabile a tutti i membri della professione occupati dal datore di lavoro considerato (in prosieguo: l' "obbligo di collettività"). Esso ha intimato di conseguenza ai due ricorrenti di pagare i contributi dovuti in forza del regime pensionistico. Questi ultimi si sono opposti a detta intimazione dinanzi al Kantonrechter di Breda e, rispettivamente, al Kantonrechter di Tilburg, sostenendo che l' obbligo di collettività era privo di fondamento sia nel regolamento pensionistico del Fondo sia nella WVD. 9 Il Kantonrechter di Breda non ha accolto la domanda del signor Van Veen, mentre il Kantonrechter di Tilburg ha accolto quella del signor Van Schijndel. In appello, il Rechtbank di Breda ha accolto la tesi sostenuta dal Fondo e ha respinto le domande dei due ricorrenti. 4

10 I signori Van Veen e Van Schijndel sono ricorsi in cassazione contro dette pronunce sostenendo, in particolare, per la prima volta nel corso di detto procedimento, che il Rechtbank di Breda avrebbe dovuto valutare, "all' occorrenza d' ufficio", la compatibilità della controversa iscrizione obbligatoria al Fondo con le norme di rango superiore del diritto comunitario, in particolare con gli artt. 3, lett. f), 5, secondo comma, 85 e 86, nonché con l' art. 90, come anche con gli artt. 52-58 e 59-66 del Trattato CEE. Così, secondo i ricorrenti, l' obbligo controverso potrebbe privare del loro effetto utile le regole di concorrenza che si applicano agli enti di assicurazioni pensionistiche e ai membri individuali della professione in quanto esso imporrebbe o favorirebbe la conclusione di accordi incompatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza o ne rafforzerebbe gli effetti. Il Fondo non potrebbe inoltre soddisfare la domanda del mercato, almeno la domanda di assicurazioni pensionistiche equivalenti a condizioni più attraenti. 11 Lo Hoge Raad rileva a questo proposito che i ricorrenti si sono avvalsi, per corroborare il loro motivo in cassazione, di numerosi fatti e circostanze che non sono stati accertati dal Rechtbank di Breda, né addotti a sostegno delle loro domande dinanzi agli organi giudiziari inferiori. Orbene, secondo il giudice a quo, nel diritto olandese la natura del motivo di cassazione implica che motivi nuovi possono essere addotti solo se sono di mero diritto, vale a dire solo se non richiedono un esame dei fatti. Inoltre, anche se l' art. 48 del codice olandese di procedura civile obbliga il giudice, all' occorrenza, a sollevare d' ufficio i motivi di diritto, il principio dispositivo nelle cause aventi ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente implica che i motivi di diritto ulteriormente addotti non costringano il giudice ad esorbitare dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti né a basarsi su fatti e circostanze diversi da quelli posti a fondamento della domanda. 12 Tenuto conto di quanto precede, lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se in una causa concernente diritti ed obbligazioni civili che rientrano nella libera disponibilità delle parti il giudice civile nazionale debba applicare gli artt. 3, lett. f), 5, 85, 86 e/o 90 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea anche qualora essi non siano stati invocati dalla parte processuale che ha interesse allo loro applicazione. 2) In caso di soluzione affermativa, in via di principio, della questione sub 1), se tale soluzione valga anche qualora, così disponendo, il giudice debba rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza è tenuto, poiché in tale modo a) dovrebbe esorbitare dai limiti della controversia fra le parti e/o b) basarsi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda. 3) In caso di soluzione affermativa anche della soluzione sub 2), se ci si possa richiamare per la prima volta alle disposizioni del Trattato menzionate nella questione sub 1) dinanzi ad un giudice nazionale di cassazione qualora, a) in base al diritto processuale vigente per quest' ultimo, in cassazione si possano presentare motivi nuovi solo se hanno natura puramente giuridica cioè non richiedono un esame dei fatti e sorgono quali che siano le circostanze di fatto e b) tale richiamo comporti un esame dei fatti. 4) Se, in considerazione della portata della sopraindicata 'Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling' (legge olandese sull' iscrizione obbligatoria ad un regime pensionistico di categoria; WVD), un fondo pensionistico di categoria al quale sono tenuti ad aderire tutti i membri di una professione o una o più categorie 5

determinate fra loro in forza e in applicazione della WVD, con gli effetti giuridici, brevemente indicati al n. 3, punto 1, sub a), di cui sopra, a ciò collegati da detta legge, debba essere considerato un' impresa ai sensi degli artt. 85, 86 o 90 del Trattato. 5) In caso di soluzione affermativa, se l' imposizione dell' obbligo d' iscrizione al Fondo pensionistico di categoria dei fisioterapisti indicato al n. 3, punto 1, sub b), sia una misura adottata da uno Stato membro che annulla l' effetto utile delle regole di concorrenza che si applicano alle imprese, oppure se ciò si verifichi solo in determinate circostanze e, in quest' ultimo caso, in quali. 6) In caso di soluzione negativa di quest' ultima questione, se altre circostanze possano rendere l' obbligo d' iscrizione incompatibile con l' art. 90 del Trattato e, in caso affermativo, quali". Sulla prima questione 13 Si deve rilevare che le regole di concorrenza menzionate dal giudice nazionale sono norme vincolanti, direttamente efficaci nell' ordinamento giuridico nazionale. Poiché, in forza del diritto nazionale, i giudici devono sollevare d' ufficio i motivi di diritto basati su una norma interna di natura vincolante che non siano stati addotti dalle parti, siffatto obbligo si impone anche qualora si tratti di norme comunitarie vincolanti (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5). 14 Lo stesso vale se il diritto nazionale conferisce al giudice la facoltà di applicare d' ufficio la norma di diritto vincolante. Infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art. 5 del Trattato, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (v., in particolare, sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19). 15 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, in un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare le disposizioni degli artt. 3, lett. f), 85, 86 e 90 del Trattato, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione. Sulla seconda questione 16 Con tale questione il giudice a quo mira a stabilire se siffatto obbligo esista anche nel caso in cui, per applicare d' ufficio le precitate norme comunitarie, il giudice debba rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza è tenuto, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e/o basandosi su fatti o circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione delle disposizioni del Trattato ha posto a fondamento della propria domanda. 17 A questo proposito occorre ricordare che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze Rewe, precitata, punto 5; 16 dicembre 1976, causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 12-16; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 25; 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099, punto 12; 24 marzo 1988, causa 104/86, 6

Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 7; 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI, Racc. pag. 4517, punto 17; 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3789, punto 12; e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 43). 18 Si deve ricordare del pari come la Corte abbia già affermato che dev' essere disapplicata una norma di diritto nazionale che impedisce l' applicazione del procedimento contemplato dall' art. 177 del Trattato (v. sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmuehlen, Racc. pag. 33, punti 2 e 3). 19 Alla luce di detti principi ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione del diritto comunitario dev' essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell' insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. 20 Nella specie occorre rilevare che il principio di diritto nazionale secondo il quale in un procedimento civile il giudice deve o può sollevare motivi d' ufficio è limitato dall' obbligo per lo stesso di attenersi all' oggetto della lite e di basare la sua pronuncia sui fatti che gli sono stati presentati. 21 Tale limitazione è giustificata dal principio secondo il quale l' iniziativa di un processo spetta alle parti, e il giudice può agire d' ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso. Questo principio attua concezioni condivise dalla maggior parte degli Stati membri quanto ai rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi. 22 Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev' essere risolta dichiarando che il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d' ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l' esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda. Sulle altre questioni 23 Tenuto conto delle soluzioni fornite per le prime due questioni, non è necessario risolvere la terza. Non si devono neanche risolvere le altre questioni che sono state sollevate solo nel caso in cui si decida che lo Hoge Raad deve valutare un motivo quale quello sollevato dalle parti nella causa principale. Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, ellenico, spagnolo, francese, irlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 7

Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenze 22 ottobre 1993, dichiara: 1) In un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito del giudice nazionale applicare le disposizioni degli artt. 3, lett. f), 85, 86 e 90 del Trattato CEE, anche qualora la parte che ha interesse alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione. 2) Il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d' ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l' esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all' applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda. 8