Bando Sostegno alle Infrastrutture di ricerca Linea di intervento POR FESR

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Transcript:

Bando Sostegno alle Infrastrutture di ricerca Linea di intervento 1.5.1. POR FESR 2014-2020 Settore Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico Dirigente Angelita Luciani Firenze, 18/03/2015

Quadro di riferimento Accordo di Partenariato ITALIA - rafforzamento delle infrastrutture di rilevanza nazionale e regionale ritenute funzionali all attuazione della S3 (Smart Specialisatione Strategy) - infrastrutture di ricerca come driver fondamentali per promuovere la capacità di sviluppare l eccellenza nella ricerca e innovazione - selezione in base - impatto scientifico, tecnologico e socio-economico sui territori - collegamento con il sistema delle imprese - capacità prospettica di autosostenersi POR FESR TOSCANA 2014 2020 OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l innovazione Azione 1.5.1 Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

Finalità del bando Rafforzamento dell ecosistema regionale del trasferimento tecnologico attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rilevanza regionale per la ricerca industriale e applicata: - Laboratori di ricerca industriale - Laboratori di prove/analisi - Dimostratori tecnologici Secondo le definizioni riportate nell allegato B del bando

Priorità tecnologiche Saranno finanziate esclusivamente infrastrutture di ricerca rilevanti per il sistema regionale e legate alle priorità tecnologiche della Smart specialisation: ICT e FOTONICA; FABBRICA INTELLIGENTE; CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

Dotazione finanziaria e massimali di investimento Dotazione finanziaria disponibile: 9 Milioni di euro eventualmente integrabili con risorse aggiuntive Il costo totale del progetto non deve essere inferiore a 3.000.000,00 e non superiore a 5.000.000,00

Beneficiari organismi di ricerca (OR) pubblici gestori di un infrastruttura di ricerca organizzati in raggruppamento il numero minimo di OR partecipanti organizzati in forma collaborativa è stabilito pari a quattro. Gli organismi di ricerca devono essere autonomi ed indipendenti non appartenenti alla stessa entità legale

Definizione di Organismo di Ricerca Organismo di ricerca (OR): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Organismo di ricerca pubblico: organismo definitivo come nel paragrafo precedente, che sia compreso nell elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), vedi al link http://www.istat.it/it/archivio/6729

Requisiti di ammissibilità (par. 2.2.) Tra i quali aver conseguito il pareggio di bilancio per gli ultimi due anni consecutivi aver presentato istanza di iscrizione al Repertorio regionale dei Laboratori di ricerca industriale e applicata e dei dimostratori tecnologici di cui all Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 4819 del 27/10/2014 e pubblicato sul BURT parte III n. 44 del 05/11/2014

Accordo di collaborazione I progetti dovranno essere presentati da almeno quattro organismi di ricerca, autonomi ed indipendenti non appartenenti alla stessa entità legale organizzati in forma collaborativa. In particolare, sono previste le seguenti forme di collaborazione: Accordo di programma, in base all articolo 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Convenzione tra organismi di ricerca, in base all articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Associazione temporanea di scopo (ATS); Consorzio

Interventi finanziabili (1) Sono finanziabili seguenti tipologie di infrastrutture di ricerca: laboratori di ricerca industriale e applicata laboratori di prove/analisi dimostratori tecnologici definiti nell allegato B del bando

Interventi finanziabili (2) I progetti presentati dovranno riguardare una delle due seguenti tipologie: 1. potenziamento di infrastrutture esistenti 2. realizzazione di nuove infrastrutture, a condizione che sul territorio regionale non siano presenti infrastrutture specializzate negli ambiti tecnologici proposti.

Interventi finanziabili (3) Le condizioni che devono essere soddisfatte dalle infrastrutture di ricerca oggetto del presente bando, in base a quanto previsto dall art. 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono le seguenti: a) se l infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili; b) il prezzo applicato per la gestione o l uso dell infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato;

Interventi finanziabili (4) c) l accesso all infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche; d) se un infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, deve essere istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti;

Interventi finanziabili (5) e) le infrastrutture di ricerca oggetto dell aiuto nei primi cinque anni di attività dovranno garantire entrate da attività economica a favore di MPMI di almeno il 60% del complesso delle proprie entrate; il mancato rispetto di tale indicatore di performance comporterà una riduzione proporzionale del contributo e comunque non oltre il 20% di quanto riconosciuto. Il termine di cinque anni decorre dalla data di completamento dell'investimento; f) la gestione della infrastruttura di ricerca dovrà prevedere la presenza di meccanismi di verifica del livello di soddisfazione dei committenti; Le precedenti condizioni da a) ad f) devono essere dimostrate al momento della conclusione del progetto e devono essere mantenute per cinque anni successivi all erogazione del saldo, a pena di revoca dell intero finanziamento.

Durata del progetto Il progetto deve avere inizio entro 90 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di inizio, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 6 mesi

Spese ammissibili I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti di investimento sono i costi relativi alla realizzazione e/o potenziamento dell infrastruttura di ricerca, ed in particolare: a) costi di macchinari strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi; b) costi dei fabbricati e dei terreni, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite complessivo massimo del 10% del costo totale del progetto di investimento; sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali; sono escluse spese di manutenzione degli immobili; c) attivi immateriali direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature Relativamente al recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, e agli impianti connessi a macchinari, strumenti e attrezzature, al momento della domanda le operazioni dovranno avere un livello di progettazione definitiva.

Intensità dell agevolazione e divieto di cumulo gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca sono concessi nella forma del contributo in conto capitale, per una intensità di aiuto che non può superare il 50% del costo totale ammissibile Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Criterio di selezione 1 Grado di affidabilità del gestore 2 Validità tecnica del progetto 3 Validità e sostenibilità economicofinanziaria del progetto 4 Ricadute territoriali Criteri di selezione Parametri di valutazione Esperienze di gestione di infrastrutture di ricerca (negli ultimi cinque anni): finanziamenti ricevuti (regionali, nazionali ed internazionali); collaborazione con MPMI Livello di dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento all innovatività dell infrastruttura, programma di attività, risultati attesi, organizzazione della gestione in collaborazione Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere; livello di equilibrio gestionale anche di natura operativa e finanziaria; risultati attesi in termini di redditività Capacità di impatto tecnologico e socioeconomico nel territorio; collegamento prospettico con il sistema delle imprese locale e a livello sovraregionale Punteggio minimo Punteggio massimo 5 10 15 25 20 30 20 35 Punteggio complessivo 60 100

Criteri di premialità Progetti che prevedono modalità di collaborazione con imprese private (ex laboratori congiunti pubblico/privato): presenza di un finanziamento alla realizzazione dell'infrastruttura proveniente da un soggetto privato (che potrà essere considerato come cofinanziamento) (punti 20) Progetti con presenza di un dimostratore tecnologico (10 punti) Progetti con presenza di un laboratorio di prove/analisi (5 punti) Nel caso in cui, come previsto nel primo criterio di premialità, il finanziamento da parte del privato venga meno, verrà applicata una decurtazione del 20% del contributo concesso

Modalità di presentazione delle domande Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 2 marzo e fino alle ore 17.00 del 30 maggio 2015, esclusivamente online accedendo alla piattaforma web di Sviluppo Toscana spa all'indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi e si considera presentata esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana spa.

Bando Infrastrutture ricerca - Riferimenti Dott.ssa Angelita Luciani Responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico REGIONE TOSCANA Via Luca Giordano 13 50132 - Firenze Per informazioni sul Bando scrivere a: bandoir@regione.toscana.it