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Transcript:

COMUNE DI PARRANO PROVINCIA DI TERNI Originale di deliberazione del Consiglio Comunale N 24 del 06.07.2017 Oggetto: Delibera C.C. n. 9 del 31.03.2017 Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente TARI Approvazione Piano Economico Finanziario Determinazione delle tariffe per l'anno 2017. - Rettifica errore materiale. L anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di luglio alle ore 18,00 nella sede comunale, sono presenti: CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI FILIPPETTI Valentino MARCACCI Leonardo SABELLICO Sistina MECHELLI Anna Maria MORCELLINI Andrea TEDESCHINI Isabella TRIPPELLA Marco MORETTI Marcello DURANTI Laura GIULIETTI Giacomo TODINI Roberto Assegnati n.11, In carica n.11 9 2 Assistiti, e art 97 D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale ; ; Il Presidente, Signor Valentino Filippetti, in qualità di Sindaco, constatata la legalità dell adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull argomento in oggetto..

IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 31.03.2017 che di seguito integralmente si riporta: IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; Visto il Regolamento per l applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.09.2014, il quale all articolo 32 demanda al Consiglio Comunale l approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall autorità competente; Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l obbligo di assicurare l integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, ed in particolare per quanto di competenza la Deliberazione dell'assemblea dei Sindaci ATI 4 n. 26 del 30.12.2016, trasmesso con PEC Prot. n. 762 del 02.03.2017 dal quale emergono costi complessivi per l anno 2017 di 130.569,34, così ripartiti: COSTI FISSI 63.404,91 COSTI VARIABILI 67.164,43 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29.04.2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l esercizio 2016; Visto l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017, è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 2

all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l obbligo di garantire l integrale copertura dei costi del servizio; Richiamato l articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; Visto inoltre l articolo 32 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI USO STAGIONALE COMPOSTAGGIO ZONA NON SERVITA Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; Ritenuto di stabilire, per l anno 2017, le seguenti agevolazioni: Misura riduzione tariffaria USO STAGIONALE 30 % 3

COMPOSTAGGIO 10 % ZONA NON SERVITA 60 % NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI Art. 36 comma 2 bis il cui costo di. 6.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI; Ritenuto di provvedere in merito; Richiamati: l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; l articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio di riferimento; l articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2017; Richiamato infine l articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: Viste: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 4

la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; vista la relazione tecnico-illustrativa determinazione tariffe TARI metodo normalizzato (allegato A); Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento di contabilità; Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000; Vista la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; Acquisiti i pareri ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con il seguente esito della votazione: Presenti n. 11, Voti Favorevoli n. 8, Astenuti n. 3 (Todini, Duranti, Giulietti), espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; DELIBERA 1) di approvare per l anno 2017, ai sensi dell articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 2) di stabilire, ai sensi dell articolo 36 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: Misura riduzione tariffaria USO STAGIONALE 30 % COMPOSTAGGIO 10 % ZONA NON SERVITA 60 % NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI Art. 36 comma 2 bis il cui costo di. 6.000,00 viene posto a carico delle tariffe TARI; 3) di quantificare in. 130.569,34 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l integrale copertura dei costi del servizio; 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); Infine il Consiglio Comunale, stante l urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione: Presenti n. 11, Voti Favorevoli n. 8, Astenuti n. 3 (Todini, Duranti, Giulietti), espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; DELIBERA 5

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. Rilevato che risultano errate le tabelle di cui agli allegati A), B) e C) come riscontrabile dal contrasto con quanto riportato nel deliberato al punto 3) e che l'errore materiale in oggetto può determinare dubbi interpretativi e conseguente danno per l'ente; Ritenuto dover provvedere a rettificare l'errore materiale in premessa indicato provvedendo a sostituire gli allegati A), B) e C) della deliberazione di C.C. n. 9 del 31.03.2017 con quelli corretti di sotto riportati; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento di contabilità; Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000; Vista la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; Acquisiti i pareri ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con il seguente esito della votazione: Presenti n. 9, Voti Favorevoli n.9, espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; DELIBERA 1) Di rettificare l'errore materiale in premessa richiamato contenuto negli allegati A), B) e C) della deliberazione di C.C. n. 9 del 31.03.2017 con quelli corretti allegati sub A), B) e C) al presente atto deliberativo; 2) Di dare atto pertanto che gli allegati sub A), B) e C) della delibera C.C. n. 9 del 31.03.2017 risultano essere quelli di cui al precedente punto sub 1) del presente atto deliberativo; Infine il Consiglio Comunale, stante l urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione: Presenti n. 9, Voti Favorevoli n.9, espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 6

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 24 del 06.07.2017 Oggetto: Delibera C.C. n. 9 del 31.03.2017 Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - componente TARI Approvazione Piano Economico Finanziario Determinazione delle tariffe per l'anno 2017. - Rettifica errore materiale. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere FAVOREVOLE IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA Dr. Vincenzo Riommi PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere FAVOREVOLE IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA Dr. Vincenzo Riommi. 7

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: Il Sindaco Valentino Filippetti Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione: X È stata pubblicata il giorno 10.07.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); È stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); Dalla Residenza comunale, lì 10.07.2017 Il Vicesegretario Dott. Vincenzo Riommi Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, che la presente deliberazione : È divenuta esecutiva il giorno 06.07.2017 ATTESTA X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3); Dalla Residenza comunale, lì 10.07.2017 Il Vicesegretario Dott. Vincenzo Riommi 8

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