Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche del 19 marzo 2006 (Stato 2 maggio 2006) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio 2006 2 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell Accordo del 21 giugno 1999 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti dei contatori d elettricità e dei trasformatori di misurazione elettrici; b. le procedure per l immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti. Art. 2 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica: a. ai contatori di energia attiva che servono alla determinazione del consumo o dell erogazione di energia attiva nella rete di corrente alternata e sono impiegati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali e nell industria leggera; RU 2006 1613 1 RS 941.20 2 RS 941.210 3 RS 0.946.526.81 1

Commercio b. ai contatori di energia reattiva e ai contatori combinati che servono alla determinazione del consumo o dell erogazione di energia attiva e reattiva nella rete di corrente alternata; c. ai trasformatori di corrente e ai trasformatori di tensione con una tensione di servizio massima di 52 kv nonché ai trasformatori di corrente con un intensità di corrente massima di 5 ka, che nella rete di corrente alternata sono inseriti prima dei contatori d elettricità. Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s intende per: a. contatore d elettricità: strumento per la misurazione continua dell energia elettrica consumata o erogata, mediante integrazione temporale della potenza elettrica, composto almeno di un convertitore di misurazione con moltiplicatore (elettromeccanico o elettronico) e di un dispositivo indicatore; b. contatore di energia attiva: contatore d elettricità che determina la frazione di energia attiva nella rete di corrente alternata; c. contatore di energia reattiva: contatore d elettricità che determina la frazione di energia reattiva nella rete di corrente alternata; d. contatore combinato: contatore d elettricità ibrido che determina le frazioni di energia attiva e reattiva nella rete di corrente alternata; e. trasformatore di misurazione: strumento di misurazione, inserito nella rete di corrente alternata, che riduce grandezze elevate di tensione e di corrente in misurandi che possono essere misurati direttamente dal contatore d elettricità; f. trasformatore di corrente: trasformatore di misurazione a rapporto di conversione fisso che trasforma l intensità della corrente in un misurando uniforme; g. trasformatore di tensione: trasformatore di misurazione a rapporto di conversione fisso che trasforma la tensione in un misurando uniforme. Sezione 2: Contatori di energia attiva Art. 4 Requisiti essenziali I contatori di energia attiva devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e all allegato 1 della presente ordinanza. Art. 5 Procedure per l immissione sul mercato La conformità dei contatori di energia attiva ai requisiti essenziali secondo l articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell allegato 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione: 2

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche a. l esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); b. l esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull esame del progetto (modulo H1). Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 I contatori di energia attiva sottostanno alla verificazione successiva conformemente all allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni dieci anni da un laboratorio di verificazione legittimato. Per i contatori con elemento di misurazione elettromeccanico, il termine per la verificazione successiva è di 15 anni. 2 I contatori che misurano direttamente l energia attiva (contatori non inseriti dopo un trasformatore di misurazione) possono essere sottoposti anche alla procedura di controllo statistico conformemente all allegato 7 numero 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e all allegato 4 della presente ordinanza. Per i contatori sottoposti alla procedura di controllo statistico, la verificazione resta valida fino a quando i contatori appartenenti al campione rispettano i requisiti di cui all allegato 4 numero 8. Art. 7 Classi di accuratezza 1 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle economie domestiche possono essere impiegati contatori delle classi di accuratezza A, B o C. 2 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle aziende commerciali e nell industria leggera devono essere impiegati contatori delle classi di accuratezza B o C. Sezione 3: Contatori di energia reattiva e contatori combinati Art. 8 Requisiti essenziali I contatori di energia reattiva e i contatori combinati devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e all allegato 2 della presente ordinanza. Art. 9 Procedure per l immissione sul mercato Per i contatori di energia reattiva e i contatori combinati sono prescritte l ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all allegato 5 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. 3

Commercio Art. 10 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione I contatori di energia reattiva e i contatori combinati sottostanno alla verificazione successiva conformemente all allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni dieci anni da un laboratorio di verificazione legittimato. Per i contatori con elemento di misurazione elettromeccanico, il termine per la verificazione successiva è di 15 anni. Sezione 4: Trasformatori di misurazione Art. 11 Requisiti essenziali I trasformatori di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all allegato 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione e all allegato 3 della presente ordinanza. Art. 12 Procedure per l immissione sul mercato Per i trasformatori di misurazione sono prescritte l ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all allegato 5 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. Art. 13 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Per i trasformatori di misurazione induttivi e capacitivi, la durata di validità della verificazione è illimitata. Per altri tipi di trasformatori di misurazione, al momento dell ammissione, l Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Ufficio federale) può, in casi particolari, stabilire un termine per la verificazione successiva. 2 Dopo ogni intervento su componenti attivi, è necessaria una verificazione successiva da parte di un laboratorio di verificazione legittimato. Sezione 5: Obblighi dell utilizzatore Art. 14 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli apparecchi di misurazione Oltre alla responsabilità di cui all articolo 21 capoverso 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, l utilizzatore è responsabile: a. dell osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all installazione e alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione e della competenza professionale del personale incaricato dell installazione degli apparecchi; b. della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento. 4

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche Art. 15 Gruppi di misurazione 1 I gruppi di misurazione comprendenti contatori e trasformatori devono essere connessi in modo che l energia necessaria al funzionamento dell impianto di misurazione non sia misurata. 2 Se non è possibile connettere apparecchi di misurazione conformemente al capoverso 1, il solo consumo proprio dell impianto di misurazione non deve produrre un indicazione di consumo. 3 Nei gruppi di misurazione, l errore suppletivo globale causato da cavi di connessione e dai carichi dei trasformatori non deve superare il 20 % dell errore massimo tollerato del contatore. Art. 16 Trasmissione dei valori misurati, lettura a distanza 1 Nell impiego di dispositivi di lettura a distanza con trasmissione dei valori misurati via modem e rete di trasmissione in una appropriata banca di dati, l utilizzatore deve controllare a intervalli periodici i contatori trasmittenti e i contatori riceventi. Come valore indicativo vale un intervallo di uno a cinque anni, a seconda dell energia trasmessa. Nel caso di lettura a distanza di contatori per le economie domestiche, il controllo può essere eseguito su un campione a caso di un contatore dello stesso tipo. 2 In caso di differenze nella trasmissione, fa stato l indicazione del contatore trasmittente. Art. 17 Registro di controllo 1 L utilizzatore tiene un registro di controllo degli apparecchi di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione. 2 Da tale registro deve risultare, per ogni apparecchio di misurazione: a. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato; b. la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione; c. l ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione; d. il luogo d impiego dell apparecchio di misurazione. 3 I consumatori d energia interessati e gli organi incaricati dell esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri. 4 Dopo la scadenza della validità della verificazione, i registri devono essere conservati per altri cinque anni civili. 5 In caso di contestazione, l Ufficio federale decide se il registro soddisfa i requisiti. 5

Commercio Sezione 6: Errori massimi tollerati in caso di controlli Art. 18 In caso di contestazione ai sensi dell articolo 29 capoverso 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono: a. per i contatori di energia attiva, a quelli riportati nell allegato 1 tabella 2 della presente ordinanza; b. per i contatori di energia reattiva e i contatori combinati, a quelli riportati nell allegato 2 numero 3 della presente ordinanza; c. per i trasformatori di misurazione, a quelli riportati nell allegato 3 numero 4 della presente ordinanza. Sezione 7: Disposizioni finali Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 4 agosto 1986 4 sugli apparecchi misuratori per l energia e la potenza elettriche è abrogata. Art. 20 Disposizioni transitorie 1 I contatori d elettricità che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva i contatori devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti. 2 I contatori d elettricità e i trasformatori di misurazione che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all allegato 5 numero 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dall entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni, ma secondo le disposizioni della presente ordinanza. 3 I contatori d elettricità elettronici che sono stati sottoposti alla verificazione più di dieci anni prima dell entrata in vigore della presente ordinanza devono, entro altri cinque anni, essere sottoposti alla verificazione successiva secondo la nuova durata di validità di dieci anni. 4 [RU 1986 1496, 1997 2761 n. II lett. f] 6

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006. 7

Commercio Allegato 1 (art. 4) Requisiti specifici dei contatori di energia attiva A Definizioni I I n I st = la corrente elettrica che passa attraverso il contatore; = la corrente di riferimento specificata per la quale il contatore funzionante come trasformatore è stato concepito; = il valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore misura energia elettrica attiva a fattore di potenza FP = 1 (contatori polifase a carico equilibrato); I min = il valore di I al di sopra del quale l errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati (contatori polifase a carico equilibrato); I tr = il valore di I al di sopra del quale l errore rimane entro i limiti più bassi degli errori massimi tollerati corrispondenti all indice di classe di accuratezza del contatore; I max = il valore massimo di I in corrispondenza del quale l errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati; U = la tensione dell elettricità fornita al contatore; U n f = la tensione di riferimento; = la frequenza della tensione fornita al contatore; f n = la frequenza di riferimento; FP = il fattore di potenza; cosφ = il coseno dello sfasamento φ fra I e U. B Requisiti metrologici 1 Classi di accuratezza Il fabbricante deve specificare la classe di accuratezza del contatore. Le classi sono definite come segue: A B C 8

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche 2 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le seguenti condizioni di funzionamento nominali del contatore: in particolare i valori di f n, U n, I n, I st, I min, I tr e I max. applicabili al contatore. Per i valori di corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1. Tabella 1 Classe A Classe B Classe C Contatori collegati direttamente I st 0,05 I tr 0,04 I tr 0,04 I tr I min 0,5 I tr 0,5 I tr 0,3 I tr I max 50 I tr 50 I tr 50 I tr Contatori funzionanti come trasformatore I st 0,06 I tr 0,04 I tr 0,02 I tr I min 0,4 I tr 0,2 I tr* 0,2 I tr I n = 20 I tr = 20 I tr = 20 I tr I max 1,2 I n 1,2 I n 1,2 I n * Per i contatori elettromeccanici della classe B: I min 0,4 I tr. Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2. Tali campi devono tener conto delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dai servizi pubblici di distribuzione. I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti condizioni: 0,9 U n U 1,1 U n; 0,98 f n f 1,02 f n. Il fattore di potenza si situa in un campo compreso fra cosφ = 0,5 induttivo e cosφ = 0,8 capacitivo. 3 Errori massimi tollerati 3.1 Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d influenza (a, b, c, ) sono valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d influenza sono mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimento. Lo scarto di misurazione, che non deve superare gli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2, è calcolato come segue: 2 2 2 scarto di misurazione = a + b + c +... 9

Commercio 3.2 Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2. Errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzionamento nominali, con carico di corrente definito e con temperatura di funzionamento definita Tabella 2 Temperature di funzionamento +5 C +30 C 10 C +5 C o +30 C +40 C 25 C +10 C o +40 C +55 C 40 C 25 C o +55 C +70 C Classe del contatore A B C A B C A B C A B C Contatore monofase; contatore polifase con carichi equilibrati I min I < I tr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 I tr I < I max 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 Contatore polifase con carico monofase I tr I < I max* 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 * Eccezione: per i contatori polifase con carico monofase, il campo d intensità di corrente è limitato a 5 I tr I I max. Se un contatore è impiegato in diversi campi di temperatura, si applicano i rispettivi valori degli errori massimi tollerati. 4 Effetto tollerato dei disturbi 4.1 In generale Per i contatori di energia attiva si applica un ambiente elettromagnetico speciale: Il contatore deve soddisfare l ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti complementari di cui ai numeri 4.2 e 4.3 seguenti. I disturbi di lunga durata, così come i disturbi passeggeri che potrebbero causare un degrado temporaneo o una perdita temporanea della capacità di funzionamento o di rendimento, non devono influenzare l accuratezza del contatore oltre i valori di variazione critici indicati nella tabella 3. Dopo il disturbo, il contatore deve ricuperare la capacità di funzionamento e di rendimento, e l accuratezza non deve essere influenzata oltre i valori di variazione critici. Se è prevedibile un alto rischio di fulmini oppure se l erogazione ha prevalentemente luogo mediante linee aeree, le caratteristiche metrologiche del contatore devono essere protette. 10

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche 4.2 Effetto dei disturbi di lunga durata Valori di variazione critici per disturbi di lunga durata Tabella 3 Disturbo Valore di variazione critico in % per contatori della classe A B C Sequenza di fase invertita 1,5 1,5 0,3 Squilibrio di tensione 4 2 1 (vale soltanto per contatori polifase) Componenti di armoniche nei circuiti elettrici* 1 0,8 0,5 Corrente continua e armoniche nel circuito 6 3 1,5 elettrico* Raffiche (burst) 6 4 2 Campi magnetici, campo elettromagnetico ad alta frequenza, disturbi indotti da campi di radiofrequenze nelle linee e immunità da onde oscillanti 3 2 1 * Per i contatori d elettricità elettromeccanici non sono definiti valori di variazione critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici. 4.3 Effetto tollerato di fenomeni elettromagnetici passeggeri 4.3.1 Durante e subito dopo un disturbo elettromagnetico, nessuna uscita (output) destinata a esaminare l accuratezza del contatore d elettricità deve produrre impulsi o segnali corrispondenti a un energia oltre il valore di variazione critico. Entro un lasso di tempo ragionevole dall apparizione del disturbo, il contatore deve: riprendere il funzionamento entro i limiti degli errori massimi tollerati; conservare l integrità di tutte le funzioni di misurazione; consentire di ricuperare tutti i dati di misurazione presenti immediatamente prima del disturbo; e non deve indicare un cambiamento dell energia misurata superiore al valore di variazione critico. Il valore di variazione critico, espresso in kwh, corrisponde a m U n I max 10-6 dove m è il numero degli elementi di misurazione del contatore, U n è espresso in Volt e I max in ampere. 4.3.2 Il valore di variazione critico per la sovracorrente è di 1,5 %. 11

Commercio 5 Idoneità 5.1 Al di sotto della tensione di funzionamento nominale, lo scarto positivo del contatore non deve superare il 10 %. 5.2 Il dispositivo indicatore dell energia totale deve avere un numero di cifre sufficiente a garantire che l indicazione non ritorni al valore iniziale prima che il contatore abbia funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = I max, U = U n e FP = 1); non deve essere possibile azzerare l indicazione durante il funzionamento. 5.3 Dopo un interruzione di corrente nel circuito, le quantità di energia elettrica misurate devono rimanere leggibili per almeno quattro mesi. 5.4 Funzionamento senza carico Se vi è tensione senza che nel circuito, che è aperto, circoli corrente, il contatore non deve misurare energia a tensioni comprese fra 0,8 e 1,1 U n. 5.5 Avvio Il contatore deve iniziare e continuare la registrazione a U n, FP = 1 (contatore polifase con carichi equilibrati) e a una corrente pari a I st. 6 Unità di misura L energia elettrica misurata deve essere indicata in kwh o in MWh. 12

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche Allegato 2 (art. 8) Requisiti specifici dei contatori di energia reattiva e dei contatori combinati A Definizioni I I b I n I st = la corrente elettrica che passa attraverso il contatore; = la corrente di riferimento per la quale il contatore collegato direttamente è stato concepito; = la corrente di riferimento per la quale il contatore con trasformatore di misurazione è stato concepito; = il valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore misura energia elettrica attiva o reattiva a fattore di potenza FP = 1 (contatori polifase a carico equilibrato); I min = il valore di I al di sopra del quale l errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati (contatori polifase a carico equilibrato); I tr = il valore di I al di sopra del quale l errore rimane entro i limiti più bassi degli errori massimi tollerati corrispondenti all indice di classe di accuratezza del contatore; I max = il valore massimo di I in corrispondenza del quale l errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati; U = la tensione dell elettricità fornita al contatore; U n f = la tensione di riferimento; = la frequenza della tensione fornita al contatore; f n = la frequenza di riferimento; FP = il fattore di potenza; sinφ il seno dello sfasamento φ fra I e U; cosφ = il coseno dello sfasamento φ fra I e U. B Requisiti metrologici 1 Classi di accuratezza 1.1 Per la parte dei contatori combinati che misura l energia attiva sono definite le seguenti classi di accuratezza: 2 1 0,5 0,5S 0,2S 13

Commercio 1.2 Per la parte dei contatori combinati che misura l energia reattiva e per i contatori di energia reattiva sono definite le seguenti classi di accuratezza: 3 2 1 1.3 Il fabbricante deve indicare sulla targhetta del tipo dei contatori di energia reattiva la classe di accuratezza secondo il numero 1.2. Sulla targhetta del tipo dei contatori combinati deve indicare le rispettive classi di accuratezza secondo i numeri 1.1 e 1.2 per ogni campo di funzione. 2 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le seguenti condizioni di funzionamento nominali del contatore: in particolare i valori di f n, U n, I b, I n, I st, I min, I tr e I max applicabili al contatore. Per i valori di corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1. Tabella 1 Classi 3 2 1 0.5S 0.2S Contatori collegati direttamente I st 0,01 I b 0,005 I b 0,004 I b I min 0,1 I b 0,1 I b 0,1 I b I tr 0,2 I b 0,2 I b 0,2 I b I max 4 I b 4 I b 4 I b Contatori funzionanti come trasformatore I st 0,005 I n 0,003 I n 0,002 I n 0,001 I n 0,001 I n I min 0,05 I n 0,05 I n 0,05 I n 0,02 I n 0,02 I n I tr 0,1 I n 0,1 I n 0,1 I n 0,1 I n 0,1 I n I max 1,2 I n 1,2 I n 1,2 I n 1,2 I n 1,2 I n Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2. I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti condizioni: 0,9 U n U 1,1 U n; 0,98 f n f 1,02 f n. Il fattore di potenza si situa in un campo compreso fra cosφ = 0,5 induttivo e cosφ = 0,8 capacitivo (energia attiva), rispettivamente fra sinφ = 1 e sinφ = 0,5 induttivo (energia reattiva). 14

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche 3 Errori massimi tollerati 3.1 Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d influenza (a, b, c, ) sono valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d influenza sono mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimento. Lo scarto di misurazione, che non deve superare gli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2, è calcolato come segue: 2 2 2 scarto di misurazione = a + b + c +... 3.2 Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2. Errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzionamento nominali, con carico di corrente I definito e con temperatura di funzionamento T definita Tabella 2 Temperatura di funzionamento +5 C T < +30 C 10 C T < +5 C o +30 C T < +45 C Classi 3 2 1 0,5S 0,2S 3 2 1 0,5S 0,2S Contatore monofase; contatore polifase con carichi equilibrati I min I < I tr 6 3,5 2 1,2 0,6 10 6 3 2 0,8 I tr I < I max 5 3,5 2 0,8 0,4 9,5 5,5 3 1,8 0,7 Contatore polifase con carico monofase I tr I < I max 6 4 2,5 1,2 0,5 10 6 3,5 2 0,8 Se un contatore è impiegato in diversi campi di temperatura, si applicano i rispettivi valori degli errori massimi tollerati. 4 Effetto tollerato dei disturbi 4.1 Il contatore deve soddisfare l ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti complementari secondo i documenti normativi di cui al numero 6. 4.2 L effetto tollerato dei disturbi sui contatori di energia reattiva e sulla parte dei contatori combinati che misura l energia reattiva, contatori appartenenti alla classe 1, è retto dalle norme applicabili alla parte dei contatori combinati della classe 1 che misura l energia attiva. 5 Unità di misura L energia elettrica misurata deve essere indicata in kwh o in MWh. Nei contatori di energia reattiva e nella parte dei contatori combinati che misura l energia reattiva tale energia va indicata in kvarh o in MVarh. 15

Commercio 6 Documenti normativi 6.1 Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche dei contatori di energia reattiva e dei contatori combinati sono considerate a- dempite, se i contatori soddisfano i requisiti delle seguenti norme internazionali e documenti normativi: 6.2 Parte dei contatori combinati che misura l energia attiva IEC 62052-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) General requirements, tests and test conditions. Part 11: Metering equipment; IEC 62053-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) Particular requirements. Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1, 2); IEC 62053-21:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) Particular requirements. Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2); IEC 62053-22:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) Particular requirements. Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S). 6.3 Contatori di energia reattiva e parte dei contatori combinati che misura l energia reattiva IEC 62053-23:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) Particular requirements. Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3). 16

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche Allegato 3 (art. 11) Requisiti specifici dei trasformatori di misurazione A Definizioni Corrente nominale I n: valore della corrente (primaria e secondaria), che caratterizza il trasformatore di corrente e sul quale esso è impostato. Tensione nominale U n: valore della tensione (primaria e secondaria), che caratterizza il trasformatore di tensione e sul quale esso è impostato. Potenza nominale P n: valore della potenza secondaria, che caratterizza il trasformatore e sul quale esso è impostato. Frequenza nominale f n: valore della frequenza sul quale il trasformatore è impostato. B Requisiti metrologici 1 Classi di accuratezza 1.1 Per i trasformatori di corrente sono definite le seguenti classi di accuratezza: 0,5 0,5S 0,2 0,2S 0,1 1.2 Per i trasformatori di tensione sono definite le seguenti classi di accuratezza: 0,5 0,2 0,1 1.3 Il fabbricante deve indicare la classe di accuratezza corrispondente. Se nel trasformatore vi sono più avvolgimenti di misurazione soggetti all obbligo di verificazione, per ogni avvolgimento di misurazione vanno indicate la corrispondente classe di accuratezza e l esatta attribuzione agli avvolgimenti. 2 Grandezze d uscita standardizzate 2.1 Nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare come grandezze d uscita soltanto le grandezze nominali standardizzate nei documenti normativi di cui al numero 6. In particolare: 2.2 Per i trasformatori di corrente, le grandezze nominali standardizzate sono: corrente nominale I n: 1 A 5 A frequenza nominale f n: 50 Hz 2.3 Per i trasformatori di tensione, le grandezze nominali standardizzate sono: tensione nominale U n: 100/ 3 V 100 V 110/ 3 V 110 V 200 V frequenza nominale f n: 50 Hz 17

Commercio 3 Condizioni di funzionamento nominali Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali alle quali i trasformatori di corrente e i trasformatori di tensione rispettano gli errori massimi tollerati secondo il numero 4. In particolare valgono le condizioni di funzionamento nominali che figurano nei pertinenti documenti normativi di cui al numero 6. 4 Errori massimi tollerati I trasformatori di misurazione devono rispettare, conformemente al loro tipo e alla loro classe di accuratezza, gli errori massimi tollerati secondo i documenti normativi di cui al numero 6. 5 Designazione e unità di misura 5.1 Sulla targhetta del tipo devono essere apposte in modo indelebile tutte le indicazioni necessarie all identificazione e alla caratterizzazione del trasformatore. In particolare vi devono figurare le grandezze di riferimento primarie e secondarie (I n, U n), la potenza di riferimento (P n), la frequenza di riferimento (f n) e la classe di accuratezza. 5.2 Le grandezze di riferimento vanno indicate in unità SI. 5.3 I morsetti del trasformatore vanno designati in maniera duratura e inconfondibile. 6 Documenti normativi Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche dei trasformatori di corrente e dei trasformatori di tensione sono considerate a- dempite, se i trasformatori soddisfano i requisiti delle seguenti norme internazionali IEC: Trasformatori induttivi di corrente IEC 60044-1:1996 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 1: Current transformers Trasformatori induttivi di tensione IEC 60044-2:1997 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 2: Inductive voltage transformers Trasformatori capacitivi di tensione IEC 60044-5:2004 (E/F) Instrument transformers. Part 5: Capacitive voltage transformers 18

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche Procedura di controllo statistico per i contatori che misurano direttamente l energia attiva Allegato 4 (art. 6 cpv. 2) 1 Partecipanti La procedura di controllo statistico conformemente all allegato 7 numero 2 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione, che è oggetto del presente allegato, è aperta su richiesta a tutti i laboratori di verificazione. 2 Contatori ammessi 2.1 Sono ammessi al controllo statistico tutti i contatori che misurano direttamente l energia attiva, appartenenti alla classe A o alla classe 2, muniti a scelta o di un contatore semplice o doppio, o di un modulo elettronico di tariffazione multipla, oppure di una combinazione di tali dispositivi indicatori. 3 Lotti di contatori 3.1 Un lotto è composto di un numero di contatori d elettricità raggruppati per il controllo statistico. L insieme dei contatori di un lotto scelti a caso per il controllo è detto campione. 3.2 Un lotto può comprendere soltanto contatori dello stesso tipo e appartenenti al massimo a due anni di fabbricazione consecutivi. Nei contatori con dispositivo di misurazione elettromeccanico, le correnti di base possono essere differenti, ma non il fattore di sovraccarico. Nei contatori elettronici il rapporto fra I tr (il valore della corrente, oltre il quale lo scarto si situa entro i valori minimi degli errori massimi tollerati) e I max (il valore massimo della corrente, per il quale lo scarto si situa entro i valori degli errori massimi tollerati) deve essere uguale all interno di un lotto. 3.3 All interno del medesimo lotto non sono autorizzate combinazioni differenti di contatori e di moduli di tariffazione. In un lotto sono consentite unicamente lievi differenze di modello a condizione che non compromettano le proprietà metrologiche del campione. 3.4 Un lotto può comprendere 5000 contatori al massimo, ma ne deve comprendere almeno 500. In un lotto sono consentiti contatori appartenenti a due anni di fabbricazione soltanto se quelli di uno dei due anni di fabbricazione sono meno di 1000. 3.5 Un lotto può comprendere contatori appartenenti a diversi proprietari (ditte erogatrici d elettricità). Tutti gli utilizzatori proprietari di contatori del lotto sono vincolati dal risultato del controllo e dagli eventuali provvedimenti. 4 Frequenza dei controlli statistici I controlli statistici sono eseguiti ogni cinque anni. Il primo controllo ha luogo nel quinto anno successivo a quello di fabbricazione. 19

Commercio 5 Procedura di campionatura 5.1 Nel secondo semestre dell anno d iscrizione, il laboratorio di verificazione procede al sorteggio dei campioni, sulla base delle liste di lotto sottoposte all Ufficio federale. Va applicata la procedura approvata dall Ufficio federale. 5.2 Prima di togliere dalla rete i contatori sorteggiati, le liste di tali contatori vanno comunicate per scritto all Ufficio federale. 5.3 La procedura di campionatura si svolge secondo un apposito piano «adempito non adempito» su due campioni comprendenti ciascuno 40 contatori d elettricità. 5.4 L Ufficio federale può ordinare o autorizzare altre procedure purché, sotto il profilo statistico, siano almeno equivalenti. 6 Requisiti dei campioni 6.1 Dapprima sono controllati i 40 contatori del primo campione. I requisiti sono adempiti se un contatore al massimo non rispetta gli errori massimi tollerati di cui al numero 8.3. 6.2 Se più di quattro contatori del primo campione non rispettano gli errori massimi tollerati di cui al numero 8.3, tutti i contatori del lotto devono essere ritirati dalla circolazione conformemente al numero 9.2. 6.3 Se più di un contatore, ma quattro al massimo, del primo campione non adempiono i requisiti, anche il secondo campione di 40 contatori deve essere controllato. 6.4 I requisiti sono adempiti se, sui due campioni insieme, quattro contatori al massimo non rispettano gli errori massimi tollerati di cui al numero 8.3. In caso contrario, tutti i contatori del lotto in questione devono essere ritirati dalla circolazione conformemente al numero 9.2. 6.5 L Ufficio federale può ordinare controlli supplementari e chiarimenti, se nella valutazione dei risultati si constatano scarti nel funzionamento normale dei contatori (p. es. in caso di sospetto di un difetto di fabbricazione). 7 Esecuzione del controllo statistico 7.1 Il controllo dei contatori del campione i contatori devono essere muniti dei piombi prescritti avviene presso un laboratorio di verificazione legittimato dall Ufficio federale. 7.2 I contatori palesemente danneggiati non vanno controllati; devono tuttavia essere annunciati, indicando il tipo di danno. Al loro posto vanno controllati e inseriti nella statistica contatori di riserva. 7.3 I laboratori di verificazione trasmettono all Ufficio federale i risultati subito dopo il controllo dei campioni, ma al più tardi entro la fine del mese di ottobre dell anno del controllo. I risultati vanno arrotondati a una cifra dopo la virgola. 20

Strumenti di misurazione dell energia e della potenza elettriche 7.4 L Ufficio federale decide, entro due mesi dal ricevimento dei protocolli di controllo, dell ulteriore procedura. Prima della liberazione scritta del lotto per altri cinque anni o fino alla disposizione di altri provvedimenti da parte dell Ufficio federale, è vietato eseguire interventi sui contatori del lotto. Durante tale periodo, i contatori restano a disposizione dell Ufficio federale che può ordinare ulteriori chiarimenti nel laboratorio di verificazione o eseguirli nei propri laboratori. 7.5 Dopo la liberazione del lotto, i contatori difettosi e quelli che non soddisfano i requisiti possono essere sottoposti a revisione e presentati per una nuova verificazione. Tali contatori rimangono nel lotto. 7.6 Altre revisioni e nuove verificazioni di contatori appartenenti a lotti che continuano a sussistere sono consentite soltanto secondo un programma approvato dall Ufficio federale. 8 Requisiti dei contatori del campione 8.1 Un contatore adempie i requisiti se, in condizioni di laboratorio, rispetta gli errori massimi tollerati di cui alla tabella seguente. 8.2 Le misurazioni sono eseguite con misurandi equilibrati e con un fattore di potenza cosφ = 1. 8.3 Errori massimi tollerati nella sorveglianza statistica Tabella Tensione Contatori elettromeccanici o elettronici della classe 2 Contatori elettronici della classe A Corrente Errore (%) Corrente Errore (%) 100 % (U n) 10 % (I b) 5,25 50 % (I tr) 2,5 100 % (U n) 50 % (I b) 2,5 100 % (I tr) 2,5 100 % (U n) 50 % (I max) 2,5 50 % (I max) 2,5 9 Validità della verificazione 9.1 Se il campione soddisfa i requisiti di cui ai numeri 6.1 6.4, i contatori appartenenti al lotto in questione sono considerati verificati per altri cinque anni. 9.2 Se il campione non soddisfa detti requisiti, tutti i contatori appartenenti al lotto in questione devono essere ritirati dalla circolazione prima della fine dell anno susseguente al controllo. 9.3 Per la nuova immissione di tali contatori sul mercato sono necessarie una revisione nonché una verificazione successiva giusta l allegato 7 numero 1 dell ordinanza sugli strumenti di misurazione. 21

Commercio 10 Emolumenti Gli emolumenti per la procedura statistica di controllo dovuti ai laboratori di verificazione coinvolti e la parte degli emolumenti dovuta all Ufficio federale sono riscossi conformemente all ordinanza del 23 novembre 2005 5 sugli emolumenti di verificazione. 5 RS 941.298.1 22