CONVENZIONE PER IL REPERIMENTO DI SPAZI SOSTITUTIVI PER ESERCIZIO ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA TRA L A.S.L

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TRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesso che: Ospedaliero San Giuseppe di Isili;

Transcript:

CONVENZIONE PER IL REPERIMENTO DI SPAZI SOSTITUTIVI PER ESERCIZIO ATTIVITA LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA TRA L A.S.L. CN2 E L ISTITUTO MEDICO SPECIALISTICO ALBESE Visti: - il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina sanitaria e la definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, con particolare attenzione all'art.15 quinquies; - il DPCM.del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale" il quale ha previsto, all'art. 7 comma 3, che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività liberoprofessionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale; - la legge n. 120 del 03.08.2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscano che le aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché le aziende universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramoenia al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge stessa; - vista la legge n. 189 del 08.11.2012 di conversione del D.L. n. 189/2012; - il D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art.1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto2007, n. 120, e successive modificazioni"; - la D.G.R. n. 19-5703 del 23 aprile 2013 Art. 2 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attivita' libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista. - la D.G.R. n. 20-86 del 23 febbraio 2015 Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un infrastruttura di rete ed all utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21.02:2013 - i CC.NN.LL. in vigore; Accertato che questa Azienda ha provveduto, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell applicazione delle misure previste dall art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali, da cui emerge che gli spazi a disposizione dell'azienda per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale non sono sufficienti a consentire l'esercizio della stessa a tutti gli aventi diritto;

Rilevato che a seguito di quanto emerso dalla ricognizione straordinaria ed in particolare dalla generale indicazione/attestazione aziendale di insufficienza di spazi idonei interni da adibire all'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto, la Regione ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1. lett. b) della L. 189/2012, l'adozione da parte di questa azienda del programma sperimentale consentito dalla norma che prevede lo svolgimento delle attività libero professionali presso gli studi privati professionali qualora i dirigenti sanitari ne facciano richiesta; Considerato che l attività libero professionale intramoenia oltre che nelle strutture interne e nelle strutture esterne all azienda può essere esercitata negli studi privati dei professionisti collegati in rete previa la stipula di una convenzione con il professionista interessato e la conseguente realizzazione del programma sperimentale autorizzato dalla regione con la D.G.R. n. 19-5703 del 23.04.2013 e negli studi professionali collegati in rete; Ritenuto che nell ambito degli studi professionali collegati in rete debbano ricomprendersi le sedi non accreditate diverse dagli studi privati dei professionisti; Dato atto che gli oneri per l acquisizione della necessaria strumentazione per il collegamento operativo all infrastruttura di rete e per garantire la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo sono posti a carico del titolare dello studio; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO TRA L'Azienda Sanitaria Locale CN2 con sede in Alba P. n. 02419170044 nella persona del Dott. Franco CANE, Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umana, in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale per l adozione dei provvedimenti, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell azienda medesima (di seguito denominata Azienda) E La struttura ISTITUTO MEDICO SPECIALISTICO ALBESE S.r.l. (di seguito denominata ), struttura sanitaria non accreditata, con sede in Alba Via Ognissanti, 30 C.F./P. n. 02228170045, in persona della Sig.ra Fiorenza BRUNO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto del contratto La struttura si impegna a mettere a disposizione all'a.s.l gli spazi, le attrezzature ed il servizio di supporto, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie ambulatoriali svolte dai professionisti di cui all allegato 1), che si trovano in regime di rapporto di lavoro a tempo

pieno ed esclusivo, nei giorni, con gli orari ed alle condizioni economiche di cui al già citato allegato. La struttura dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge per erogare prestazioni sanitarie. Art. 2 Modalità di prenotazione e pagamento delle prestazioni La si impegna ad acquisire con oneri a proprio carico e secondo le indicazioni fornite dall Azienda, la strumentazione idonea ad attivare presso il proprio studio l infrastruttura di rete e l applicativo secondo le disposizioni regionali. La si impegna, con l utilizzo esclusivo dell applicativo informatico messo a disposizione dall Azienda su disposizione, a svolgere le attività di prenotazione, accettazione e riscossione delle prestazioni. Il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo viene effettuato direttamente all Azienda mediante mezzi di pagamento stabiliti dall Azienda stessa che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell importo. L Azienda verserà alla, a scadenza mensile, dietro fatturazione la percentuale calcolata sulla tariffa, indicata all art. 1 per la relativa. Art. 3 Obbligo alla riservatezza L Azienda e la si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività sanitaria svolta presso lo studio professionale privato in esecuzione della presente convenzione. I trattamenti dei dati sono ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi dall'art. 1, comma 4, quarto periodo, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni e dovranno, pertanto, essere effettuati solo con i dati personali effettivamente necessari, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. La struttura è titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. I professionisti sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni: rientra nei compiti di questi ultimi fornire idonee istruzioni agli incaricati del trattamento. Gli operatori che trattano i dati sono incaricati del trattamento dei dati ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. Gli operatori, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art.8 3, comma 2, lettera i ) del decreto legislativo n. 196 del 2003 Art. 4 Copertura assicurativa In relazione ai rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività sanitaria, i Professionisti sono forniti di polizza di idonea copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal programma di assicurazione.

Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale, al quale dovrà eventualmente provvedere in proprio il professionista Art. 5 Durata della convenzione La presente convenzione ha validità per il periodo 01/01 31/12/2017 ed è rinnovabile alla scadenza. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte della o dell Azienda con notifica mediante lettera raccomandata o mezzo equivalente almeno 30 giorni prima del recesso stesso. Art. 6 Risoluzione La presente convenzione potrà essere risolta nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all inadempimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione. In caso di accreditamento della struttura, ai sensi dell'art.72 punto 11 della legge n. 448 del 23.72.1998, la stessa si intende automaticamente risolta. Art. 7 Controllo L Azienda può effettuare in qualsiasi momento controlli sull'attività dei professionisti nella e si riserva di adottare procedimenti sanzionatori, salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di violazione di leggi da parte dello stesso, nell esercizio della sua attività. Art. 8 Registrazione La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Art. 9 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia. Art. 10 Foro competente Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Asti. Letto, approvato e sottoscritto

Alba, lì PER L ASL CN2 ALBA-BRA IL DIRETTORE DELLA S.C. AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANA Franco CANE PER L ISTITUTO MEDICO SPECIALISTICO ALBESE IL LEGALE RAPPRESENTANTE Sig.ra Fiorenza BRUNO

Allegato 1) ADAMO VINCENZO M00517 di appartenenza: S.O.C. Chirurgia Generale Alba lunedì Orario: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 CH10 CH11 999103 Visita specialistica chirurgica 120,00 euro CH57 CH58 9991031 Visita di controllo chirurgica 80,00 euro CH102 CH128 CH9002 9991044 Interventi chirurgia ambulatoriale(tariffe in considerazione della patologia e del numero di sedute necessarie) Asportazione nevi 100 500 Asportazione neoformazioni cutanee 200 1.000 Legatura elastica emorroidi 200 1.000 100,00 1.000 euro per lo studio 20% tariffa + RX113- RX130 RX137 9991045 Ecografia Addome, Tiroide e tessuti molli 80,00 100,00 euro ALBERTI ALBERTO M00037 di appartenenza: S.O.C. Oculistica Alba martedì e giovedì Orario: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 OC1 999103 Visita specialistica 90 150 euro OC9 9991031 Visita di controllo 50 100 euro per lo studio 18% tariffa + 18% tariffa + ARDIZZOIA MARIO M00584 di S.O.C. Ginecologia Ostetricia Bra appartenenza: martedì Orario: dalle ore 16,00 alle ore 19,00

GI1 GI51 999103 Visita specialistica 9991031 Visita di controllo 130 euro 100 euro G9000 9991048 Visita + colpo citologico 165 euro G9001 9991044 Piccoli interventi 130 250 euro per lo studio 20% tariffa + DALLA COSTA CLOE M00674 di S.O.S. Nutrizione Clinica Alba appartenenza: I.M.S.A. - Alba convenzionata: Giorni e orario Lunedi dalle 17 alle 19 Giovedi dalle 17 alle 19.30 DT1 999103 Visita dietologica 145,00 DT51 9991031 Visita dietologica di controllo 85,00 per lo studio 20% + IOZZIA CARMELO M0015 di appartenenza: S.O.C. Chirurgia Generale Alba giovedì Orario: dalle ore 14,00 alle ore 15,30 per lo studio CH 10 CH10 999103 Visita chirurgica - flebologica 100,00 euro CH13 CH57 9991031 Visita di controllo 80,00 euro CH48 999104 Ecocolordoppler arti inferiori 90,00 euro 20% tariffa + appartenenza: convenzionata: di RANDO GIANCARLO M00521 S.O.C. R.R.F. Alba I.M.S.A. - Alba lunedì

Orario: dalle ore 17,00 alle ore 19,30 FI1 999103 Visita specialistica 120,00-150,00 per lo studio FI51 9991031 Visita di controllo 100,00 FI9000 999104 Terapia infiltrativa intrarticolare o peritendinea 80,00/seduta 20% + FI9003 9991047 Mesoterapia 50,00 ROSSANO CLAUDIO M00060 di S.O.C. Pediatria Alba appartenenza: giovedì Orario: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 PE8 999103 Visita pediatrica 50-60 euro per lo studio 18% tariffa +