ASSOCIAZIONE SVIZZERA MAESTRI DI PATTINAGGIO (SELV) STATUTI I. Nome, sede, scopo Art. Nome e sede Con il nome Associazione Svizzera maestri di pattinaggio (chiamata in seguito SELV) nel 9 è stata fondata l associazione a seguito dell art. 60 ff. del Codice Civile Svizzero. Sede dell associazione è il domicilio del Presidente o della Presidente. Art. Scopo L associazione ha lo scopo di unire tutti i maestri/maestre svizzeri così come i maestri/maestre stranieri con attività in Svizzera e salvaguardare i loro interessi sportivi, professionali ed economici. La SELV con questo vuole fornire un contributo importante per lo sviluppo dei livelli generali nel pattinaggio artistico e sincronizzato in Svizzera. Art. Indipendenza La SELV è politicamente e religiosamente neutrale. Art. 4 Lingua Le lingue ufficiali della SELV sono il tedesco ed il francese. II. Adesione Art. 5 Categorie dei membri L associazione è composta da:. membri attivi. Membri onorari. membri passivi
Art. 6 Membri attivi Le condizioni per l ammissione come membro attivo della SELV sono descritte in un regolamento speciale che verrà approvato dall assemblea generale. Art. 7 Membri onorari Quali membri onorari possono essere eletti personaggi o istituzioni che hanno contribuito in modo particolare all accrescimento dell associazione. Vengono eletti dall assemblea generale. I membri onorari hanno diritto di voto e sono esonerati da ogni contributo. Art. 8 Membri passivi Persone che non esercitano la professione di maestro/maestra di pattinaggio ma che vogliono comunque promuovere gli scopi e gli obbiettivi della SELV, possono essere membri passivi. Pagano una tassa annuale di membro ridotta. Art. 9 Obblighi dei membri Ogni membro ha l obbligo di garantire gli obiettivi dell associazione e di comportarsi in modo esemplare e leale in conformità ai valori di base dell etica dello sport. Art. 0 Fine dell adesione L uscita di un membro è possibile alla fine di ogni anno contabile. Dev essere comunicata in forma scritta al più tardi per fine giugno al segretariato. In caso di decesso l adesione termina automaticamente. Art. Rinvii e rifiuti Il consiglio d amministrazione può ordinare un rinvio oppure escludere completamente un membro quando: a. Nel caso di non osservanza degli statuti e regolamenti SELV così come delle decisioni e direttive degli organi; b. Agisce contro gli interessi dell associazione o dei membri; c. Non adempie i suoi doveri finanziari nonostante i richiami ricevuti
Contro questa decisione può essere inoltrato un ricorso entro 0 giorni dalla ricezione della comunicazione all attenzione dell assemblea generale. III. Organizzazione Art. Organi Gli organi dell associazione sono: a. L assemblea generale b. Il consiglio d amministrazione c. I revisori IV. Assemblea generale Art. Convocazione L assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell anno contabile. Un assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione dell assemblea generale, del consiglio d amministrazione oppure su desiderio di almeno un quinto degli aventi diritto di voto, a condizione che questa richiesta sia inoltrata al consiglio d amministrazione in forma scritta elencandone le motivazioni. L assemblea generale viene convocata dal consiglio d amministrazione in forma scritta con un anticipo di almeno 4 giorni. Art. 4 Processo decisionale Tutti i membri attivi e membri onorari hanno diritto di voto. Per le seguenti decisioni si necessita dell approvazione di almeno due terzi degli aventi diritto di voto presenti: a. Modifiche agli statuti b. Adesioni ad altre organizzazioni c. Scioglimento dell associazione
Art. 5 Esecuzione L assemblea generale viene presieduta dal Presidente o dalla Presidente, in caso di impossibilità dal Vice presidente o dalla Vice presidente. Per le trattative c è un protocollo da seguire. Art. 6 Responsabilità L assemblea generale ha in particolare le seguenti responsabilità: a. Accettazione dei rapporti annuali b. Accettazione dei conti annuali c. Ricezione dei rapporti dei revisori d. Alleggerimento degli organi e. Approvazione Budgets f. Determinazione tassa sociale e biglietto d entrata g. Elezione del Presidente/della Presidente e del consiglio d amministrazione h. Elezione dei revisori i. Decisioni sui ricorsi contro le decisioni del consiglio d amministrazione j. Adesione ad altre organizzazioni k. Modifiche agli statuti e autorizzazioni di regolamenti (ad eccezione dei regolamenti d esame) l. Scioglimento dell associazione Art. 7 Richieste Richieste dei membri aventi diritto di voto sono da inoltrare in forma scritta almeno 0 giorni prima dell assemblea generale al Presidente/alla Presidente. V. Consiglio d amministrazione Art. 8 Durata Il consiglio d amministrazione è composto da almeno cinque membri, in primo luogo da: Il Presidente/la Presidente Il Vice-presidente/la Vice-presidente Il segretario/ la segretaria Il cassiera/la cassiera Membro di commissione 4
La carica dura due anni. Inseguito i membri del consiglio d amministrazione in questione possono essere nuovamente rieletti. Durante il periodo in carica i nuovi membri da eleggere saranno provvisoriamente designati dal consiglio d amministrazione. Eventuali ritiri devono essere comunicati in forma scritta tre mesi prima dell assemblea generale. Nel consiglio d amministrazione possono essere eletti soltanto membri dell associazione. Inoltre tutti i membri del consiglio d amministrazione devono essere in possesso di un diploma SELV. Possono esser fatte eccezioni per altri diplomi di capacità in ulteriori discipline. Art. 9 Riunioni Il consiglio d amministrazione si riunisce su invito del Presidente/della Presidente oppure su richiesta di almeno dei suoi membri. Per le decisioni è necessaria la presenza di almeno tre dei membri del consiglio d amministrazione. In caso di parità di voto il Presidente/la Presidente avranno il potere decisionale. Per le trattative del consiglio d amministrazione vi è un protocollo da seguire. Art. 0 Compiti Il consiglio d amministrazione ha soprattutto i seguenti compiti: a. Rappresentare l associazione all esterno e potere decisionale su tutti gli argomenti che non sono espressamente assegnati all assemblea generale o agli organi b. Convocazione dell assemblea generale c. Elaborazione dei regolamenti nelle mani dell assemblea generale d. Elaborazione e approvazione dei regolamenti d esame e. Ammissione di nuovi membri e mutazioni f. Esclusione di membri g. Comunicazioni di rinvii e ritiri di diplomi h. Elezione di una commissione d esame i. Elezione di eventuali ulteriori commissioni j. Collocamento posti di lavoro 5
VI. Revisori Art. L assemblea generale elegge due revisori dei conti per la durata di due anni, che non possono essere nello stesso momento membri del consiglio d amministrazione. E possibile assumere delle persone professionali esterne. I revisori controllano i conti annuali e redigono un rapporto con eventuali domande all assemblea generale. VII. Diplomi Art. Consegna diplomi La SELV organizza gli esami e ne consegna i diplomi. I contenuti vengono stabiliti da un regolamento d esame specifico. L assemblea generale autorizza il consiglio d amministrazione a redigere tali regolamenti e di aggiornali laddove opportuno. Per l esecuzione degli esami il consiglio d amministrazione elegge una commissione d esame. Art. Ritiro diplomi Il consiglio d amministrazione può ritirare il diploma ad un membro con diploma nel caso in cui il membro in questione viola gli interessi dell associazione o dei membri. Contro questa decisione è possibile far ricorso entro 0 giorni dalla ricezione della comunicazione al Presidente/alla Presidente all attenzione della prossima assemblea generale. VIII. Finanze Art. 4 Esercizio contabile L esercizio contabile inizia il luglio e termina il 0 giugno. Art. 5 Risorse finanziarie Le risorse finanziarie si compongono in primo luogo da: a. Tassa annuale dei membri b. Biglietti d entrata c. Ulteriori stanziamenti e donazioni 6
Art. 6 Contributi e responsabilità civile Le tasse annuali ed i biglietti d entrata vengono stabilite ogni anno dall assemblea generale. L importo massimo ammonta a CHF 500.--. I membri del consiglio d amministrazione ed i membri onorari sono esenti dal pagare la tassa annuale. La responsabilità civile personale dei membri è esclusa. Per la responsabilità dell associazione è responsabile esclusivamente il patrimonio dell associazione. IX. Revisione degli statuti e scioglimento dell associazione Art. 7 Revisione degli statuti Ogni modifica agli statuti necessita l approvazione di almeno due terzi dei membri presenti all assemblea generale aventi il diritto di voto. Art. 8 Sciogliemento dell associazione Lo scioglimento dell associazione avviene tramite la votazione all assemblea generale di almeno due terzi dei membri presenti aventi il diritto di voto quando: a. La finalità dell associazione non può essere più adempita b. I motivi secondo il codice civile sono adempiti In caso di scioglimento l assemblea generale decide l utilizzo del patrimonio rimanente dell associazione. X. Osservazioni finali Art. 9 Questi statuti sostituiscono gli antecedenti del settembre 004 e sono entrati in vigore tramite approvazione dell assemblea generale del 7 ottobre 04. Il presidente/la presidente Il segretario/la segretaria 7