TITOLO II BORSE DI STUDIO

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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO, PREMI, COLLABORAZIONI, BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA E ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI O COFINANZIATI Fondazione Prof. Enzo Ferroni - Onlus (Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/01/2013) TITOLO I Art. 1 - Premesse Il presente regolamento prevede le disposizioni generali riguardanti l attivazione di borse di studio, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca e premi, e la conseguente gestione da parte della Fondazione Prof. Enzo Ferroni Onlus, di seguito denominata "Fondazione". Sulla base dell'art. 2 e dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, il presente regolamento viene emesso con lo scopo di fornire le linee guida la gestione dei rapporti instaurati dalla Fondazione nelle forme contrattuali di cui sopra. Art. 2 - Principi generali La Fondazione, fra le varie attività previste dall Art. 2 dello Statuto, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, e di premi, la preparazione e l attività di esperti e studiosi nell ambito delle metodologie e tecniche per la conservazione dei beni culturali, delle scienze delle superfici dei colloidi, delle interfasi e dei nanosistemi, e delle loro applicazioni per il trasferimento tecnologico, anche in relazione alle tematiche connesse alla conservazione e al restauro dei beni culturali.. Le borse di studio sono istituite e assegnate al fine di consentire a giovani, studiosi e ricercatori di svolgere a scopo formativo, presso altri Istituti o Laboratori Italiani ed esteri, studi e ricerche nei settori sopra menzionati. Il coordinamento di una borsa di studio è affidato ad un Responsabile (denominato Responsabile Scientifico) che supervisiona la formazione, ne segue l avanzamento, certifica la relazione finale, e garantisce la corretta esecuzione dell oggetto specifico della Borsa. TITOLO II BORSE DI STUDIO Art. 1 Borse di studio internazionali 1. Per l'assegnazione di borse di studio finanziate nell'ambito di programmi comunitari e/o internazionali, nell'ambito di accordi bilaterali con Paesi stranieri, nell ambito di programmi 1

ministeriali o nell ambito di contratti di ricerca privati, vengono adottate le procedure previste, di volta in volta, dall'ente erogatore, sempreché non in contrasto con la legislazione nazionale. In assenza di apposite disposizioni sono applicate le norme previste nei successivi articoli. Art. 2 Borse di studio 1. Le borse di studio sono bandite con delibera del Consiglio di Amministrazione in relazione a progetti e iniziative della Fondazione e sono conferite a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli. 2. Possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano conseguito il diploma di studio richiesto nel bando e che posseggano i requisiti di volta in volta previsti e ivi indicati. Art. 3 Modalità di assegnazione delle borse 1. I bandi di concorso per l'assegnazione delle borse sono emanati dal Presidente della Fondazione e sono resi pubblici, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, attraverso sistemi telematici con la pubblicazione sul sito web della Fondazione. 2. I bandi stabiliscono le modalità di concessione delle borse concernenti: - titolo di studio richiesto - oggetto dell attività di ricerca - durata - importo erogato - indicazione del Responsabile. 3. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli, valutando la preparazione dei candidati e la loro attitudine a svolgere i compiti di ricerca previsti nel bando. Al termine dei suoi lavori la Commissione predispone un apposito verbale ove riporta il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei. La graduatoria diviene immediatamente esecutiva, e viene pubblicata sul sito web della Fondazione. 4. La graduatoria dei vincitori comprende, nell'ordine, i primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. Secondo i criteri stabiliti nel bando, le borse che si rendessero disponibili per rinuncia dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultanti idonei nell'ordine della graduatoria. 5. Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile. Art. 4 Avvio delle borse 1. L'assegnazione della borsa di studio viene comunicata al vincitore con i mezzi postali più celeri o mediante e-mail con la specificazione della data di inizio e della sede dove verrà svolto il lavoro di ricerca. Analoga comunicazione sarà trasmessa anche al Responsabile. Art. 5 Decadenza e rinuncia dalle borse di studio nazionali e locali 1. Decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio l'assegnatario che non abbia inviato, secondo le disposizioni previste nella lettera di assegnazione della borsa di studio, esplicita dichiarazione di accettazione. 2. Inoltre l assegnatario di borsa di studio che in seguito all accettazione non dia inizio all attività prevista o che dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua, senza giustificato motivo, 2

regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con provvedimento del Presidente della Fondazione, dall'ulteriore fruizione della borsa. 3. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto dal Presidente su proposta del Responsabile. 4. Qualora l'assegnatario di borsa di studio, per sopravvenute ragioni di qualsivoglia natura, non possa portare a compimento l'attività prevista e, quindi, receda anticipatamente dal diritto alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione ed al Responsabile della borsa. Resta fermo, in tal caso, che l importo della borsa riconosciuto al borsista a sostegno dell attività formativa sarà riproporzionato al periodo di effettivo svolgimento dell attività di studio e ricerca oggetto della borsa di studio, con conseguente necessità, da parte del borsista, di restituire eventuali somme anticipatamente ricevute. Art. 6 Pagamenti, coperture assicurative e relazione finale borse di studio 1. Le borse di studio non possono essere cumulate, salvo specifica autorizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con altre borse, né con assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi o retribuzioni corrisposti o erogati da altri enti pubblici o privati. 2. Il pagamento delle borse avviene, di norma, tramite l erogazione di acconti mensili. 3. Al termine dell'attività, o secondo le scadenze previste nel bando, gli assegnatari delle borse devono inviare al Presidente della Fondazione una relazione dettagliata sull'attività svolta, vistata dal Responsabile della borsa. 4. I titolari di borse di studio dovranno sottoscrivere, se non ne sono già titolari, polizza di assicurazione contro il rischio di infortuni che possano verificarsi nello svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi. 5. In sede di accettazione della borsa di studio il titolare dovrà dichiarare di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le normative vigenti presso il luogo in cui verrà svolta la ricerca, e in particolare i regolamenti che disciplinano il comportamento degli operatori in merito alla sicurezza connessa alle attività da svolgere nell ambito del programma oggetto della borsa. Il borsista sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si troverà ad operare. Il Responsabile Scientifico è garante e responsabile del rispetto e dei regolamenti e delle norme di sicurezza previste nelle strutture dove si effettua la borsa. 7. Di norma, gli assegnatari di borse di studio non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e di iscrizione a convegni o congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa, salvo eventuale autorizzazione scritta e dettagliata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Art. 7 Ammontare delle borse di studio locali e nazionali 1. L'ammontare lordo delle borse di studio, viene di norma stabilito nel bando della borsa. Art. 8 Borse per la partecipazione a Scuole, Corsi e Convegni 1. Per favorire la partecipazione di giovani, studiosi, tecnici e ricercatori a scuole, corsi e convegni specialistici - nell'ambito delle procedure previste ai precedenti articoli - possono essere assegnate apposite borse di studio anche sottoforma di sostegno diretto o rimborso da parte della Fondazione delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di iscrizione. 3

2. L'entità della borsa sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Art. 9 Limiti di età per il conferimento di borse di studio nazionali e locali Il limite di età viene eventualmente fissato di volta in volta nel bando della Borsa di Studio. Art. 10 Borse di dottorato, Assegni di ricerca, Corsi di Master 1. Ai fini della specializzazione di giovani ricercatori nei settori menzionati all Art. 2 del presente Regolamento, la Fondazione finanzia parzialmente o in toto borse di dottorato di ricerca e assegni di ricerca. 2. A tal fine potranno essere stipulate con Università ed altri enti pubblici, autorizzati al rilascio dei suddetti titoli, apposite convenzioni per l attivazione ed il finanziamento di borse per la frequenza dei corsi di dottorato e assegni di ricerca. 3. La Fondazione potrà altresì supportare finanziariamente, mediante contratto di collaborazione a progetto, la frequenza a Corsi di Dottorato da parte di giovani ricercatori ammessi in relazione ai posti istituiti ed assegnati senza il sostegno della borsa, in conformità ai regolamenti delle Università e degli enti pubblici preposti. 4. Le modalità e procedure sono definite dal Titolo III del presente Regolamento. 5. Con lo scopo di promuovere, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente il Consorzio può altresì istituire corsi di master e/o supportare l organizzazione e/o il finanziamento di corsi di master mirati all approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione professionale di interesse della Fondazione. 6. Il supporto della Fondazione ai master avviene mediante la stipula di apposito atto convenzionale con la/le Università interessata/e, firmato dal Presidente. 7. L istituzione e organizzazione di corsi di master della Fondazione o di corsi di master universitario su fondi propri della Fondazione avviene mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 11 Premi 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano negli ambiti scientifici menzionati all Art. 2 del presente Regolamento, la Fondazione può istituire premi per il riconoscimento alla carriera, per il conseguimento della laurea o del diploma di dottorato, e per il trasferimento di risultati dalla ricerca al mercato. 2. I premi vengono banditi e/o proposti dal Consiglio di Amministrazione che di volta in volta ne definisce i termini ed i criteri di assegnazione. TITOLO III FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO DI DOTTORATO DI RICERCA E DI ASSEGNI DI RICERCA Art. 1 Premesse L Art. 2 dello Statuto della Fondazione ( Scopi ) prevede, fra le varie attività, la possibilità di finanziare borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi mediante l'erogazione di sussidi. Per questo scopo la Fondazione può finanziare e/o cofinanziare assegni di ricerca o borse di dottorato 4

di ricerca, mediante la stipula di apposite convenzioni con Università ed altri enti pubblici, autorizzati al rilascio dei suddetti titoli (vedasi Titolo II, Art. 10 del presente Regolamento). Art. 2 Il finanziamento e/o il cofinanziamento di assegni di ricerca e/o borse di studio per il dottorato di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di specifiche e dettagliate convenzioni stipulate con le Università od altri enti pubblici. Sulla base del finanziamento o del cofinanziamento degli assegni di ricerca o delle borse di studio per il dottorato di ricerca, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può richiedere di inserire un proprio rappresentante all interno delle commissioni esaminatrici. Il finanziamento della Fondazione è vincolato allo specifico progetto indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad instaurare i necessari contatti con i competenti uffici delle Università interessate, proponendo una bozza di convenzione per il finanziamento/cofinanziamento dei posti richiesti sottoscritta, per conto della Fondazione, dal Presidente. Art. 3 Il finanziamento e/o il cofinanziamento di assegni di ricerca e/o borse di studio di dottorato di ricerca da parte della Fondazione avviene sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e mediante la pubblicazione telematica di appositi bandi, recanti l importo dell assegno di ricerca o della borsa di studio di dottorato di ricerca. Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta in risposta al bando, allegando: - curriculum scientifico del candidato - produzione scientifica del candidato. Le richieste verranno esaminate dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Ammonistrazione, i quali delibereranno le assegnazioni dopo aver esaminato la domanda. In caso di valutazione positiva verrà data comunicazione all interessato. Il finanziamento e/o il cofinanziamento del Consorzio sarà vincolato allo specifico progetto indicato nella richiesta di assegnazione. La convenzione viene sottoscritta per conto della Fondazione dal Presidente. Art. 4 Oltre ai divieti previsti dalla legge in vigore, gli assegni di ricerca e le borse di dottorato finanziati/cofinanziati dalla Fondazione non potranno essere cumulati contemporaneamente con borse, contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Di norma gli assegni di ricerca potranno essere finanziati/cofinanziati dalla Fondazione se destinati a giovani ricercatori che abbiano già conseguito il dottorato di ricerca o che siano in possesso di esperienza di ricerca di almeno tre anni, opportunamente documentata. Art. 5 Gli importi delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca finanziati/cofinanziati dalla Fondazione sono riferiti a quanto previsto dalla normativa ministeriale e dai regolamenti universitari vigenti o da quanto espressamente previsto nel progetto di riferimento. La Fondazione nel caso di assegni di ricerca e/o borse di studio di dottorato di ricerca finanziati o cofinanziati presso le Università, trasferisce annualmente alle Università (o ai Dipartimenti) le 5

somme per il finanziamento/cofinanziamento delle borse e degli assegni, previa verifica del loro andamento e dietro il rilascio delle opportune certificazioni da parte del Responsabile scientifico di ciascun assegno o borsa e/o dall Università che gestisce direttamente il rapporto con il borsista/assegnista, secondo le modalità descritte al Titolo I, Art. 2 e al Titolo 2, Art. 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento. Firenze, 09/01/2013 Il Presidente della Fondazione, Prof. Pierandrea Lo Nostro Il Segretario della Fondazione, Prof. Luigi Dei 6