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Comune di Casalino PROVINCIA DI NOVARA 28060 Casalino via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 Fax n.0321 870247- P.Iva 00467290037 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2012

INDICE Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1 Art. 1 - Oggetto 1 Art. 2 - Competenze 1 Art. 3 - Responsabilità 1 Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 1 Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 2 CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI 2 Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori 2 CAPO III FERETRI 2 Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro 2 Art. 8 - Verifica e chiusura feretri 2 Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 3 Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri 4 Art. 11 - Piastrina di riconoscimento 4 CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI 4 Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso 4 Art. 13 - Trasporti Funebri 4 Art. 14 - Orario dei trasporti 4 Art. 15 - Norme generali per i trasporti 5 Art. 16 - Riti religiosi 5 Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale 5 Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 5 Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 6 Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero 6 Art. 21 - Trasporti all estero o dall estero 6 Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti 6 Art. 23 - Rimessa delle autofunebri 7 Titolo II - CIMITERI 7 CAPO I - CIMITERI 7 Art. 24 - Elenco cimiteri 7 Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza 7 Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero 7 Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 7 CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 8 Art. 28 - Disposizioni tecniche generali 8 CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE 8 Art. 29 - Inumazione 8 Art. 30 - Cippo 8 Art. 31 - Tumulazione 9 Art. 32 - Deposito provvisorio 9 CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 10 Art. 33 - Esumazioni ordinarie 10 Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 10 Art. 35 - Esumazione straordinaria 10 Art. 36 - Estumulazioni 10 Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 11 Art. 38 - Raccolta delle ossa 11 Art. 39 - Oggetti da recuperare 11 Art. 40 - Disponibilità dei materiali 12 CAPO V - CREMAZIONE 12 CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI 12 Art. 41 - Orario 12 Art. 42 - Disciplina dell ingresso 12

Art. 43 - Divieti speciali 12 Art. 44 - Riti funebri 13 Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni 13 Art. 46 - Fiori e piante ornamentali 13 Art. 47 - Materiali ornamentali 13 Titolo III - CONCESSIONI 14 CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE 14 Art. 48 - Sepolture private 14 Art. 49 - Durata delle concessioni 14 Art. 50 - Modalità di concessione 15 Art. 51 - Uso delle sepolture private 15 Art. 52 - Manutenzione 16 Art. 53 - Costruzione dell opera - Termini 16 CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE 16 Art. 54 - Divisione, Subentri 16 Art. 55 - Rinuncia a concessione di loculi ed aree 17 CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE 17 Art. 56 - Revoca 17 Art. 57 - Decadenza 18 Art. 58 Stato di abbandono 18 Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza 18 Art. 60 Estinzione 18 Titolo IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 18 CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI 18 Art. 61 - Accesso al cimitero 18 Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri 19 Art. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale 19 Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo 19 Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali da costruzione e vari 19 Art. 66 - Orario di lavoro 19 Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 19 Art. 68 - Vigilanza 19 Art. 69 - Il personale del cimitero 20 CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI 20 Art. 70 - Funzioni Licenza 20 Art. 71 - Divieti 20 Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 20 CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE 20 Art. 72 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 20 Art. 73 - Mappa 20 Art. 74 - Annotazioni in mappa 20 Art. 75 - Registrazione delle operazioni cimiteriali 21 Art. 76 - Scadenzario delle concessioni 21 CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI NORME SPECIALI 21 Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento 21 Art. 78 - Cautele 21 Art. 79 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria 21 Art. 80 - Concessioni pregresse 22 Art. 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio 22 Art. 82 - Tariffe 22 Art. 83 - Rifiuti cimiteriali 22 Art. 84 - Pubblicità dei servizi cimiteriali 22 Art. 85 - Assegnazione nuovi loculi 22 Art. 86 - Norma finale e di rinvio 22

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934,n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria relativamente agli atti di ordine gestionale e dal personale del settore Vigilanza e Custodia limitatamente alla verifica di carri funebri e rimesse ed all assistenza alle esumazioni ed estumulazioni, per le quali attività, è stata sospesa la competenza dell ASL con D.G.R. n 115-6947 del 5.08.02. 2. In relazione alle modeste dimensioni dell Ente, i servizi di polizia mortuaria (tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, chiusura dei loculi e sepolture private) ed il servizio di manutenzione ordinaria del cimitero, l apertura e chiusura dello stesso, possono essere affidati in appalto a ditta specializzata nel settore. Art. 3 - Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti e come tali a carico dell Ente, i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. (1) 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate; d) il trasporto funebre nell ambito del Comune, quando ricorrano gli estremi di indigenza come previsto dal successivo art. 13; e) l inumazione in campo comune, nel caso di salma di persone indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari; il predetto servizio è a pagamento negli altri casi; f) la cremazione (2), nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; il servizio è a pagamento negli altri casi; g) la deposizione di ossa in ossario comune; h) il feretro per le salme di persone residenti nel Comune i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune(2); 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in relazione all affidamento dei servizi di Polizia Mortuaria. Note (1) Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: Il comma 4 dell articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata allen operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 1

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990. (2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: Tariffe per la Cremazione. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all interno dei cimiteri. Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale e nel cimitero: a) l orario di apertura e chiusura; b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1); c) per ogni altro tipo di informazione particolare inerente i servizi cimiteriali è possibile rivolgersi, negli orari stabiliti, all Ufficio di Stato Civile del Comune. Note (1) Legge 30/3/2001 n. 130, art. 7: I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere. CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori 1. Il deposito di osservazione è collocato in un idoneo locale posto nell ambito del Cimitero Comunale. 2. Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell art. 64 del D.P.R. n. 285/1990. 3. L ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 100/1964. 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. CAPO III - FERETRI Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui all art. 9. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente della A.S.L./S.I.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8 - Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feret2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. 2

3. Le funzioni di cui al presente articolo, secondo le vigenti direttive regionali, sono trasferite alle rispettive imprese di pompe funebri interessate dai servizi. Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1) 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dei successivi art. 36 e 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, stabilendo, ad opera del personale incaricato del servizio, quanto segue: nel caso di esumazione per successiva inumazione il rinnovo del feretro in altra cassa di legno; in caso di esumazione o estumulazione per successiva tumulazione, la sistemazione del feretro in apposita cassa metallica. 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 7. È consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 8. Sono temporaneamente sospesi i trattamenti conservativi ed anti-putrefattivi sulle salme. Gli stessi verranno eseguiti esclusivamente sulle salme da trasportare all estero. 3 Note

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo: a) nei feretri, all interno della cassa di legno, per salme destinate all inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso; b) nei feretri, all interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili. Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. Art. 11 - Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso 1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Art. 13 - Trasporti Funebri 1. In mancanza di personale e mezzi addetti al servizio di Polizia Mortuaria, i trasporti funebri vengono effettuati a cura delle famiglie, salvo il caso che rientri nelle ipotesi della gratuità del servizio per indigenza. 2. Le A.S.L. eserciteranno le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri limitatamente al caso in cui si ravvisi l esistenza di un rischio sanitario. I Servizi di Sanità Pubblica sono istituzionalmente preposti al controllo della diffusione delle malattie infettive attraverso il sistema di sorveglianza ormai collaudato (notifica obbligatoria delle malattie infettive e diffusive). Inoltre a qualsiasi decesso seguono la constatazione di morte, la compilazione del certificato Istat, la visita necroscopica. Ognuno di questi atti vede l intervento di un medico che è in grado di identificare possibili rischi, interpellare il Servizio ASL competente e attivare tutte le procedure finalizzate, se del caso ad un intervento prescrittivo da parte dell Autorità Sanitaria. 3. Per quanto attiene l effettuazione di visite necroscopiche e lo svolgimento delle funzioni di medico necroscopo, si applicheranno le disposizioni emanate in merito con deliberazione della Giunta Regionale del 24.02.03 n.25-8503. 4. I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle unità sanitarie locali competenti e dei previsti controlli annuali. 5. In ogni caso, per le imprese che svolgono attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione può essere mantenuta. Art. 14 - Orario dei trasporti 1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso e delle indicazioni dei familiari. 4

Fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. Art. 15 - Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del D.P.R. 285/1990 soltanto nel caso in cui il trasporto sia diretto all estero e fatta salva l avvenuta imbalsamazione della salma. 2. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. 3. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l autorizzazione di cui all art. 19 deve restare in consegna al vettore. 6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art. 16 - Riti religiosi 1. I ministri di culto di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione ed all obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il mezzo utilizzato, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo sempre nell ambito del Comune, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. 3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile, può anche autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. 5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente A.S.L./S.I.S.P dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 5

Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita disposizione a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata all ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. All autorizzazione è successivamente allegata la certificazione o l autocertificazione, relativa alla verifica di cui all art. 8, rilasciata dall impresa di pompe funebri, interessata dal servizio, secondo le vigenti direttive Regionali (cfr DGR 115 6947 del 5-08-2002). 4. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso all Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai relativi uffici dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. 6. Per i morti di malattie infettive - diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Sevizio di polizia Mortuaria previo opportuno controllo effettuato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell ASL competente che valuti l esistenza di specifici rischi sanitari. 7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con apposita disposizione a seguito di domanda degli interessati. Art. 21 - Trasporti all estero o dall estero 1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.(1) 2. Il trasporto salma in altro Stato necessita comunque di apposita certificazione rilasciata, a richiesta, dal medico necroscopo che provvederà a redigere il nulla-osta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Note (1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii.. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni; dando atto che le attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono transitate nella competenza del Sindaco a seguito dell applicazione delle Circolari: U.T.G. n 03001201 in data 8 aprile 2003; Ministero della Salute n 400/VIII/9L/1924 in dat a 21 maggio 2002. Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43. 6

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri 1. I trasporti funebri sono effettuati da imprese private a cura delle famiglie interessate dal servizio. 2. In relazione a ciò la rimessa delle autofunebri non viene gestita dal Comune, ma dalle ditte private incaricate del trasporto salme. 3. I locali adibiti dalle suddette imprese private a rimessa di carri funebri, in deroga al disposto dell art. 21 c. 3 DPR 285/90, verranno utilizzati in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle ASL competenti e dei previsti controlli annuali. Titolo II - CIMITERI CAPO I - CIMITERI Art. 24 - Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale di Casalino capoluogo, della frazione Cameriano e della frazione Orfengo. Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 2. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio competente che li espleta mediante affidamento a terzi gestori in mancanza di personale all uopo preposto. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono affidate a terzi gestori mediante regolare procedura d appalto. 5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero 1. Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati mediante apposita decisione Consiliare, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l assegnazione dell area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti. 3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione sia in reparto speciale del cimitero che in sepoltura privata. 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune ed ivi residenti; b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2 grado sepolti nel cimitero del Comune; e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. n. 285/90; g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. h) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2 grado, superstiti, nati o residenti nel Comune; 7

i) le salme delle persone che erano residenti nel Comune prima di ricoveri in Case di riposo o Case di Cura. 2. Nelle fattispecie di cui alle lettere d) e h),per la concessione di loculi e cellette ossario è prevista l applicazione della tariffa maggiorata del 50%. 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone, come sopra individuate (lett. da a) a h)) che ne hanno diritto ai sensi dell art. 26, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all art. 47 del T.U. 445/2000. CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 28 - Disposizioni tecniche generali 1. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare da apposita planimetria di cui all art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 2. I cimiteri comunali risultano strutturati come illustrato nella planimetria allegata al presente regolamento, estesa alla zone circostanti, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale e depositata presso l ufficio di Stato civile unitamente al regolamento. 3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 5. Per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) devono rispettare quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 6. Il cimitero comunale non dispone delle strutture tecniche necessarie per l effettuazione della cremazione. L utenza interessata all esecuzione di detto servizio dovrà rivolgersi alle strutture all uopo destinate, presso il Cimitero di Novara. 7. Ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare le planimetrie esistenti per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 29 - Inumazione 1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità. 3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. 4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione. 5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art. 30 - Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo. 8

Le relative dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall Amministrazione Comunale nell intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. 4. L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Art. 31 - Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento. 3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. 5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Art. 32 - Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno dei loculi, a disposizione dell Ente, previo pagamento della tariffa stabilita dall Ente. 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private previa presentazione di regolare istanza; c) in loculi comunali, ancora disponibili riservati al Comune),in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti. 3. La durata del deposito provvisorio, nei casi a) e b), è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. 4. Nel caso di cui alle lettere a) e b) è richiesto il deposito di una somma pari alla tariffa prevista per il posto occupato da cui si detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione, fatta salva l eventuale richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi di cui al comma precedente. Qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi o ripristini, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa decorrente con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) e il Comune incamererà l intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario. 5. Nel caso di cui alla lettera c) è richiesto il deposito di una somma pari alla tariffa prevista per il posto occupato da cui si detrarrà 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari, l estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). 6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. 9

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 33 - Esumazioni ordinarie 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 38. 5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. 6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.(1) 7. Il personale che esegue l esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Note (1) Art. 3 lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: l ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni. Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. 3. L inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all albo Pretorio ed altre bacheche di affissione del Comune con congruo anticipo. Art. 35 - Esumazione straordinaria 1. L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie di cui all art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90, così come le esumazioni ordinarie, saranno eseguite alla sola presenza del personale dipendente appartenente al Settore Vigilanza e Custodia, allo scopo appositamente incaricato, fatta salva la successiva verifica della specifica competenza allo svolgimento delle particolari attività in questione. 3. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell art. 84. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente della ASL utilizzando la semplice via epistolare o il FAX. L ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle estumulazioni. Art. 36 - Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni; 10

su ordine dell Autorità giudiziaria. 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell anno successivo. 5. Tale elenco sarà esposto all albo Pretorio del Comune e presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l anno successivo. 6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali affidatari del relativo servizio secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall art. 37 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. 8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 9. A richiesta degli interessati, all atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. 10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.(1) Note (1) Vedi nota (1) all art. 33. Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari; il predetto servizio è a pagamento negli altri casi. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della tariffa stabilita mediante delibera della Giunta Comunale. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita mediante delibera della Giunta Comunale. 4. Per quelle richieste dall autorità giudiziaria, si applica l art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni. Art. 38 - Raccolta delle ossa 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. 2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un altra salma. Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. Art. 39 - Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all Ufficio di Polizia Mortuaria. 11