X LEGISLATURA 42 A Seduta Lunedì 30 ottobre 2017

Documenti analoghi
X LEGISLATURA 48 A Seduta Giovedì 1 febbraio 2018

X LEGISLATURA 71/\ Seduta Martedì 28 maggio 2019

X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017

~/zd(17/i~,çjf~àzad; dr~ C(f~di7~'ta

o. P. / #'#' Q/ p? #'.

X LEGISLATURA 34 A Seduta Martedì 28 marzo 2017

X LEGISLATURA 41" Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

X LEGISLATURA 75" Seduta Giovedì 1 agosto 2019

~C:W4~!ltefP:CVudJ ~ ~~icb

X LEGISLATURA 10" Seduta Lunedì 31 agosto 2015

X LEGISLATURA 22/\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

X LEGISLATURA 321\ Seduta Venerdì 27 gennaio 2017

X LEGISLATURA 57 A Seduta Martedì 31 luglio 2018

~/l~do ~9à:IfU:td'J d~ C{?add/U:b

IX LEGISLATURA 61" Seduta Lunedl 22 aprile 2013

X LEGISLATURA 141\ Seduta Martedì 22 dicembre 2015

X LEGISLATURA 20" Seduta Martedì 19 aprile 2016

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

X LEGISLATURA 41/\ Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

X LEGISLATURA 24 A Seduta Lunedì 1 agosto 2016

Relatore: Michelangelo mirabello

X LEGISLATURA 59 A Seduta Venerdì 28 settembre 2018

IX LEGISLATURA 89 A Seduta Martedì 7 ottobre 2014

j '".""",,, l,l' Il.ì.~.:;\ l' j:,.1,,\:.. GI':Nv,R!\ 1.1 l]

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI. X LEGISLATURA 43^ Seduta Martedì 14 novembre 2017

IX LEGISLATURA 59" Seduta Lunedi 25 marzo 2013

X LEGISLATURA 51" Seduta Giovedì 10 maggio 2018

F.TO DOMENICO BEVACQUA

IX LEGISLATURA 25/\ Seduta Lunedì 7 nov.embre omissis...

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

F.TO DOMENICO BEVACQUA

~ f6ad;~{/.-b. X LEGISLATURA 70" Seduta Lunedì 29 aprile 2019

c;gon~ 9t1/t:O/vJd ~ c;gah-~ta

PROPOSTA DI LEGGE. 2 4,f,/X. N.ro. Proposta di legge. Proponente: Ono Giuseppe Aieta. Recante:

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA. deliberazione n. 77

RELATORE: FRANCO SERGIO

Relatore: Michelangelo Mirabello

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IX LEGISLATURA 43" Seduta Venerdì 3 agosto 2012

X LEGISLATURA. REGIONE MARCHE Assemblea legislativa. deliberazione n. 67

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: "Modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2014,

X legislatura 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

75~91~4;o~~ 75a/~ia. X LEGISLATURA 68/\ Seduta Lunedì 11 marzo 2019

Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE AZIENDE

~~~io/zd6 tk~ Yr5a~~ia

deliberazione n. 136

X LEGISLATURA 74J\ Seduta Lunedì 15 luglio OGGETTO: Legge regionale Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/ omissis...

f3~/wi;yra:o- 9ìe;P~J/U'~ ck~ Wadl~/a

X LEGISLATURA 59 A Seduta Venerdì 28 settembre 2018

PROPOSTA DI LEGGE. N.ra 2-D S 1-10" 3 A COMM. CONSILIARE

IX LEGISLATURA 16 A Seduta Martedì 22 febbraio 2011

X LEGISLATURA 45" Seduta Martedì 19 dicembre 2017

Wo/;0{~d':o 9ty;àJ/uz/J ~ Wa/~ia

~~~u;/~de/h ~a/~ia. X LEGISLATURA 71'" Seduta Martedì 28 maggio 2019

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISORE DEI CONTI DEI CONSORZI DI BONIFICA. MODIFICHE ALLA L.R. 11/2003.

N.ro h3sj..!/o/i l. Consiglio regionale della Calabria. Proposta di Legge recante:

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

Requisiti dei locali di stagionatura per prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati

IX LEGISLATURA 76" Seduta Martedl 12 novembre 2013

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

X LEGISLATURA. REGIONE MARCHE Assemblea legislativa. deliberazione n. 68

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

IX LEGISLATURA 18 A Seduta Lunedì 11 aprile 2011

X LEGISLATURA. REGIONE MARCHE Assemblea legislativa. deliberazione n. 63 PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE. concernente:

X LEGISLATURA VERBALE N. 110/13

IX LEGISLATURA 43" Seduta Venerdì 3 agosto 2012

IX LEGISLATURA 71" Seduta Giovedì 25 luglio 2013

Relazione della IV Commissione permanente

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2010 IN MATERIA DI SPORT NELLA REGIONE CALABRIA. Approvata dal Consiglio regionale

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Relatore: Michelangelo mirabello

IX LEGISLATURA 78 A Seduta Giovedì 19 dicembre 2013

ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE. :1.1 S/d OA. -':: -: ";:;!ìo Regionale della Calabria. Prut. n.3.j~.r!:... del...?llt.l ~ I ~

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

COMUNE DI GALATRO Prov: di Reggio Calabria

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

XI LEGISLATURA VERBALE N. 11/2

X LEGISLATURA 221\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 BIS DEL 12 DICEMBRE 2005

COMUNE DI RIVA DI SOLTO PROVINCIA DI BERGAMO Cap Via Papa Giovanni XXIII, 22 Tel. 035/ Fax. 035/980763

COMUNE DI PERGOLA Medaglia d oro al Risorgimento Provincia di Pesaro e Urbino

Relazione del proponente

X LEGISLATURA VERBALE N. 103/1. OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in materia di trasporto pubblico.

X LEGISLATURA SEDUTA DELL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione. Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

PROVINCIA DI MANTOVA

Transcript:

X LEGISLATURA 42 A Seduta Lunedì 30 ottobre 2017 Deliberazione n. 257 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Disposizioni per agevolare l'uso di locali di stagionatura tradizionali - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici elo tradizionalmente fabbricati). Presidente: Nicola Irto Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano Segretario: Maria Stefania Lauria Consiglieri assegnati 31 Consiglieri presenti 22, assenti 9... omissis... Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato: "II Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Irto... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano IL SEGRETARIO f.to: Lauria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 3 novembre 2017

Allegato alla deliberazione n. 257 del 30 ottobre 2017 X LEGISLATURA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'USO DEI LOCALI DI STAGIONATURA TRADIZIONAU MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N. 5 (NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LATrE RITENUTI STORICI E/O TRADIZIONALMENTE FABBRICATI) Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2017. Reggio Calabria, 30 ottobre 2017 IL

RELAZIONE La presente proposta di legge reca norme di modifica delle disposizioni regionali che individuano i prodotti a base di latte storicamente riconosciuti oppure fabbricati con metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura che risultano consolidate nel tempo. Diversi operatori del settore si sono prefissati di poter recuperare e utilizzare l'antica e tradizionale stagionatura dei formaggi nelle cavità naturali o mura domestiche con pareti geologicamente naturali, affinché questa antica eredità culturale tramandataci non vada del tutto perduta. Già molte Regioni italiane hanno emanato dei provvedimenti di deroga sul loro utilizzo. Vista la legge regionale n. 5/2004, recante norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati e che, consente di fatto, in seguito a regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità Sanitaria Locale competente per territorio, la produzione e la vendita di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale; rilevato che il vigente articolo 2 testualmente recita: "I prodotti a base di latte individuati e riportati nei trentacinque allegati elenchi che fanno parte integrante della presente legge, sono riconosciuti prodotti storici fabbricati a partire da latte crudo prodotto rigorosamente sul territorio regionale, con attrezzature e metodologie tradizionali, nonché stagionati in locali particolari"; considerato che dal tenore del precitato articolo 2 potrebbero sorgere dubbi circa la giusta interpretazione da dare alla locuzione "locali particolari", si ritiene opportuno, al fine di diradare i dubbi che gli operatori del settore potrebbero incontrare per quanto sin qui premesso e considerato, apportare modifiche ed integrazioni alla legge de qua. Tali integrazioni, introducendo la locuzione "pareti geologicamente naturali" tra le caratteristiche proprie dei locali in cui può avvenire la procedura di stagionatura, consente l'uso sia delle cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolium). Tale intervento emendativo, la cui legittimità trova fondamento nel Reg. CE 2074/05, potrebbe dar luogo a nuove opportunità di crescita per i piccoli produttori e le PMI della filiera formaggi. Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 opera una novella all'articolo 2 della I.r 5/2004 in cui, con l'aggiunta del comma 2, si introduce la disposizione che qualifica quali locali di stagionatura le pareti geologicamente naturali, consentendo l'uso sia delle cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolium). Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 3 la formula d'urgenza dell'entrata in vigore. 1

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sono il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi. economico finanziaria. Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinarnentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. Tab. 1 Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo loc tem orale 1 Non comporta spese in quanto /I /I /I reca norme di carattere ordinamentale In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria. Anno 201 Anno 2019 Il /I /I Il Totale /I /I /I 2

Art. 1 (Modifiche alla Lr. 5/2004) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2004, n.5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) è aggiunto il seguente: "1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere: a) pareti geologicamente naturali; b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile; c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).". Art.2 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 3