X LEGISLATURA 63" Seduta Mercoledì 19 dicembre 2018

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REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE INTERVENTI SULLE LEGGI REGIONALI 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018,

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Q:7. fl O/j P' / P'P' (2/ P' P'. 0()/2dt1Ju~'(},7W-ff7t(}/WA~ m'xub (OtUfUJPta X LEGISLATURA 63" Seduta Mercoledì 19 dicembre 2018 Deliberazione n. 363 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale -Interventi sulle leggi regionali 24/2013,37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018. Presidente: Nicola Irto Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria Consiglieri assegnati 31 Consiglieri presenti 22, assenti 9... omissis... Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tredici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato: "II Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Irto... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri IL SEGRETARIO f.to: Lauria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 24 dicembre 2018 uria)

" <1,~i{~t1,~1~'. fr?o/2,~~ g;~io/ut& tk~ ~add'ia~ Allegato alla deliberazione n. 363 del 19 dicembre 2018 X LEGISLATURA LEGGE REGIONALE INTERVENTI SULLE LEGGI REGIONALI 24/2013,37/2015,21/2016,11/2017,1/2018,3/2018, 5/2018,12/2018,15/2018,28/2018 e 31/2018 Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre Reggio Calabria, 21 dicembre 2018 IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)

\ ~?l~~t~jf:~t) ~/2<ik~ 9t:p;o,la~~, RELAZIONE La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale), 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), nonché ad abrogare la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008). L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di dare seguito a taluni impegni assunti nei confronti del Governo, nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente. La proposta si compone di 13 articoli, di seguito descritti: l'art. 1 modifica il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10, eliminando il riferimento ai "vincoli connessi" per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale; l'art. 2 dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), al fine di ripristinarne l'originaria formulazione e dispone, altresì, l'abrogazione del comma 2 bis del medesimo articolo 4. Detto articolo, inoltre, dispone la modifica dell'articolo 6, comma 3ter, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37, con la seguente formulazione così modificata: "la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto, in",.....-:re" 1 Lr""(;\ ' :.:. (~, o SI' '.J Cl.M ':J~ ( 'N,.:..;., J,J,>:.L

.-;'c~[i~{" 177,',j} / #'#' (2;7 #' #'. (QO/Uif;fiPt~fl aefrz- rucut'u/fr-a, conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del DPR n. 380/2001 "; l'art. 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018); l'art. 4 apporta modifiche all'articolo 6, co. 1 della I.r. 11/2017 al fine di prorogare di ulteriori tre mesi oltre il termine dei 6 mesi dall'elezione dei propri organi, la relativa approvazione dello statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale; l'art. 5 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) mediante la soppressione di alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico; l'art. 6 modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), nel senso che le parole "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi"; l'art. 7 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato); l'art. 8 modifica le lettere a} e b} del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia; l'art. 9 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale); l'art. 10 infine integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 2

..:~~~:.' ~/2<k;jzdu!Jt:y~/za/f; ai~ Y!?t1~70 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e d i altre patolog ie); l'art. 11 abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008); l'art. 12 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale; l'art. 13 in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. RELAZIONE FINANZIARIA Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo della legge: Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017,1/2018,3/2018,5/2018,12/2018,15/2018,28/2018 e 31/2018. La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale". Descrizione spese Art. 1 I La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio reaionale Art. 2 I La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio reaionale Art. 3 I La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio reaionale Tipologia I Carattere I Importo lo C temporale AoP o o o 3

~/ldt;ç:if:o /Jt1f/tad: ai~ (ou~()f't.a Art. 4 I Modifica l'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n.1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) sopprimendo alcuni periodi e aggiungendo un comma ad hoc al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze con la normativa statale di riferimento in materia di ordine pubblico Art. 5 I La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio re~ionale Art. 6 I La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale Art. 7 I La norma modifica il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10, eliminando il riferimento ai "vincoli connessi" per adeguarsi all'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale Art. 8 I Modifica le lettere a} e b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), riformulandole per eliminare ogni riferimento alla possibilità di qualsivoglia attività di sorveglianza da esercitarsi da parte dei destinatari della legge de qua al fine di evitare interferenze con le competenze statali in materia Art. 9 I Modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10 e 12, in parte al fine di aggiorna me le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) o O O O 4

~/~d:o,~io/uilh d~ C(fadz&rà Art. 1 o Integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge O regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) aggiungendovi il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)_ Art.11 Abroga la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 O (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008)) in quanto inutiliter data; prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale Art.12 Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta O di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordina mentale Art.13 Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, O fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla '-----_---' medesima pubblica...z::i..0c..c..::n.::ce ~..., --.J ---L ~... Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare: esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale; stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari; tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori; mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili. Tab. 2 Copertura finanziaria: Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura 5,~k_~

~;z:~~~'j.\.1, ~/Uti7d':o,~ffiza& a0~ (oc;~ea(jn,a Programma/capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale Totale IL SEGRETARIO to: (Aw. Maria Stefania Lauria) 6

~/2d-t;';'~ r«(91b'l~:oru:u!!:- ~ 1f?a~ia Art. 1 (Modifiche all'articolo 5 della I.r. 24/2013) 1. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10, le parole: "e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati" sono soppresse. Art. 2 (Modifiche alla I. r. 37/2015) 1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale prospettiva sismica), come modificata dalla legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, è così modificata: a) all'inizio del comma 2 dell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica"; b) il comma 2 bis dell'articolo 4 è abrogato; c) nella lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del d.p.r. 380/2001». Art. 3 (Abrogazione dell'articolo 1 bis della I.r. 21/2016) 1. L'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) è abrogato. Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della I.r. 11/2017) 1. AI comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 maggio 2017, n. 11 (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove". 7 ~.~~~~,

::.i:;~~~,;1i' (.2:). /l. GJ #' j #'#' Q? # #. 00~ld~a4 Jlo/-UJ~UU-6 a~.f~ (oaca~"'ta Art. 5 (Modifiche all'articolo 2 della I.r. 1/2018) 1. AI comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), sono soppressi i periodi seguenti: a) "negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni"; b) "ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle". 2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.". Art. 6 (Modifiche all'articolo 2 della I.r. 3/2018) 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole: "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi". Art. 7 (Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della I.r. 5/2018) 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato) è abrogato. Art. 8 (Modifiche all'articolo 6 della I.r. 12/2018) 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2018, n. 16 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato: a) alla lettera a), le parole: "sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le"; 8

.f~'~4l~~:t:; CZ?o/Miç&~ 91q~mu:tk- tk~ ~hi~i'4 b) alla fine della lettera b), le parole: "sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali". Art. 9 (Modifiche alla I.r. 15/2018) 1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2: 1) alla fine dell'alinea, dopo le parole: "dalla I. r. 5/2007" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48"; 2) all'inizio della lettera c), le parole: "di programma quadro" sono soppresse; b) al comma 2 dell'articolo 2: 1) all'inizio dell'alinea, dopo la parola: "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,"; c) all'articolo 3: 1) alla fine della lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.1. 14/2017, convertito dalla I. 48/2017"; 2) alla fine della lettera c), le parole: "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse; d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.1. 14/2017, convertito dalla I. 48/2017"; e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola: "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della I. 65/1986"; f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato". --":--, 9

~/14tjldo. ~ùmalb ~k~w Art. 10 (Integrazioni alla I.r. 28/2018) 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)". Art. 11 (Abrogazione della I.r. 31/2018) 1. La legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40) è abrogata. Art. 12 (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. E' conforme all'originale e si compone di n. 12 pagine. Reggio Calabria, 24 dicembre 2018 10