Il responsabile della protezione dei dati DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

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Transcript:

Il responsabile della protezione dei dati DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Quando è un obbligo (art.37)..

Il Data Protection Officer( Responsabile della Protezione dei Dati) è una figura prevista dal Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. E citato molte volte nel Regolamento, ad es : considerando 77 (misure per conformità al trattamento);; Art. 13 (informativa per raccolta dati presso l interessato);; Art. 14 (informativa per raccolta dati non presso l interessato);; Art. 30 (registri dell attività di trattamento);; Art. 33 (comunicazione di una violazione- data breach);; Art. 35 ( Valutazione impatto protezione dati);; Art. 37 ( Designazione DPO);; Art.38 ( Posizione del DPO);; Art. 39 ( Compiti del DPO);; Art. 47 ( Norme vincolanti d impresa);; Art 81 ( Diritto al risarcimento e responsabilità)

Nomina obbligatoria nei seguenti casi: il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati

Trattamento svolto da un Autorità pubblica o organismo pubblico Cosa costituisce autorità pubblica o organismo pubblico? La definizione, secondo il WP29, si rinviene in base al diritto nazionale. Pertanto non solo autorità nazionali, regionali e locali come le amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, Regioni e enti locali, le università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aziende del Servizio sanitario nazionale, autorità indipendenti, ma anche, tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico. Ai sensi dell art. 3, co. 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 1. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;; 2. dotato di personalità giuridica;; 3. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Attività principali che consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala. la gestione di una rete di telecomunicazioni, la prestazione di servizi di telecomunicazioni;; il reindirizzamento di messaggi di posta elettronica (email retargeting);; attività di marketing basate sull analisi dei dati raccolti;; profilazione e scoring per finalità di valutazione del rischio (per esempio, a fini di valutazione del rischio creditizio, definizione dei premi assicurativi, prevenzione delle frodi, accertamento di forme di riciclaggio);; tracciamento dell ubicazione, ad esempio da parte di app su dispositivi mobili programmi di fidelizzazione;; pubblicità comportamentale;; monitoraggio di dati relativi allo stato di benessere psicofisico, alla forma fisica e alla salute attraverso dispositivi indossabili;; utilizzo di telecamere a circuito chiuso;; dispositivi connessi quali contatori intelligenti, automobili intelligenti, dispositivi per la domotica, etc.

La Valutazione essere o non essere questo è il problema.

per verificare se sono o meno soggette all obbligo di nominare un Data protection officer ai sensi dell art. 37, par. 1, lett. b), le imprese dovranno valutare: 1. se le attività di trattamento dalle stesse effettuate, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati;; 2. in caso affermativo, se tale monitoraggio è effettuato su larga scala ;; 3. se tale monitoraggio si può considerare attività principale.

La valutazione che porta alla decisione di designare o meno un Data Protection Officer (DPO) deve essere, comunque, documentata per iscritto in modo da poter dimostrare, in caso di controlli, quali elementi sono stati presi in considerazione nel processo decisionale. Tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato che prestano un pubblico dovrebbero provvedere, in ogni caso, alla designazione di un Data Protection Officer (DPO). La violazione degli obblighi di nomina del Data Protection Officer è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 o fino al 2 % del fatturato (art.83-4).

Puo essere facoltativo? Quando comunque le modalità e i rischi del trattamento risultano, dopo l effettuazione della Valutazione dell impatto richiesta dal Regolamento, tali da rendere utile/necessario il ricorso a una figura professionale che conosca l ambito del trattamento dei dati personali e possa tutelare il Titolare ( o il Responsabile del trattamento).

Chi è.?

E designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti Può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

E tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali Dispone delle risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica

E dotato di indipendenza E tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti Può svolgere altri compiti e funzioni purché ciò non dia adito a un conflitto di interessi

È stato confermato come non sia necessaria l iscrizione a uno specifico albo od ordine professionale. Il DPO dovrà essere un professionista a 360 gradi, capace di interfacciarsi con le diverse anime del business aziendale, fornendo risposte concrete e conformi al quadro normativo del Regolamento. Aspetto fondamentale per scegliere un DPO è quello legato alla sua indipendenza. Da un lato i suoi compiti e le sue funzioni non devono generare un conflitto di interessi. (Un esempio può essere quello della nomina del responsabile dei sistemi informativi;; in caso di data breach il medesimo soggetto si troverebbe nella duplice veste di denunciato e denunciante di fronte al Garante). Dall altro lato, il DPO sulla base delle funzioni non può essere penalizzato attraverso sanzioni disciplinari, la rimozione dall incarico o il blocco della sua carriera. L indipendenza del DPO è, non da ultimo, strettamente funzionale alle risorse che vengano messe a sua disposizione che siano umane o di tipo finanziario e strumentale. Deve essere, pertanto, garantito tutto il supporto necessario anche in ordine al tempo necessario per espletare i suoi molteplici compiti. Affinché ciò sia possibile, è indispensabile un rapporto di stretta collaborazione con il management.

Fermo restando il principio di collaborazione tra le parti, il provvedimento di nomina può essere del titolare o del responsabile, del trattamento oppure, congiunto tra i due. Se è il solo titolare tenuto alla nomina in via obbligatoria, rappresenta una buona prassi che tale nomina avvenga anche da parte del responsabile.

Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione

I compiti (art.39)..

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi privacy sorvegliare l'osservanza della normativa privacy e le politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Riepilogando ed approfondendo i compiti che possono essergli affidati sono quelli di : 1) informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;; 2) sorvegliare l osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;; 3) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;; 4) fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);; 5) fungere da punto di contatto e collaborare con l Autorità Garante per la protezione dei dati personali;; 6) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

Il Responsabile della protezione dei dati NON è RESPONSABILE in caso di inosservanza della normativa privacy

RESPONSABILITA : Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza. E responsabile per l espletamento dei propri compiti nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento che lo hanno designato. E responsabile verso l Autorità di Controllo ai fini della cooperazione con la stessa. il DPO non è responsabile personalmente in caso di inosservanza del regolamento. Il RGPD chiarisce che spetta al titolare o al responsabile del trattamento garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (art. 24, paragrafo 1). La responsabilità di garantire l osservanza della normativa in materia di protezione dei dati ricade sul titolare/sul responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento (art.24)

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento ( formazione)

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo (data breach);; Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghe. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Il Responsabile del trattamento (art.28) Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico

1.Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;; 2.Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (oggi incaricati) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;; 3. Adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 ( sicurezza del trattamento);; 4.Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate;; 5. Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ( Sicurezza, data breach, valutazione d impatto, consultazione preventiva);; 6. Mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

Persone autorizzate al trattamento dei dati personali Sono richiamate dal Regolamento nei seguenti articoli: - art. 28, comma 3 lett.b le «persone autorizzate al trattamento», come oggetto dell attività di garanzia da parte del Responsabile del trattamento sulla loro riservatezza. - art. 32, comma 4:necessità di istruzione di «chiunque abbia accesso e tratti dati personali» sotto l autorità del Titolare o del Responsabile - art. 39, comma 1 lett.a e b: il DPO deve informare e fornire consulenza ai «dipendenti che eseguono il trattamento» e sensibilizzare e formare «il personale che partecipa ai trattamenti»

NUOVE FAQ DPO ww.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/8036793 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/7322110 FAQ DI PARTICOLARE INTERESSE. SOGGETTO INTERNO /ESTERNO COMPATIBILE CON ALTRI INCARICHI CERTIFICAZIONI

Grazie per l attenzione. Dott. Toselli Pier Luca gdfplt65@gmail.com www.linkedin.com/in/pier-luca-toselli-5a71a562