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COMUNE DI NAGO-TORBOLE PROVINCIA DI TRENTO Ufficio Delibere copia VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79/2010 della Giunta comunale OGGETTO: Ricorso avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda ex art. 22 e seguenti legge 24 novembre 1981 n. 689, promosso dal signor Michelini Livio per la sospensione e/o rateizzazione dell ingiunzione fiscale di coazione dd. 25.11.2009 prot. n. 13571 emessa dai Servizi Economico-Finanziari del Comune di Nago-Torbole. L'anno duemiladieci, addì nove del mese di giugno (09.06.2010) alle ore 15.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. Presenti i signori: Civettini dott. Luca Bertoldi dott.ssa Roberta Martinelli dott. Alberto Mazzoldi Orlando Stefenelli dott.ssa Norma Sindaco Vice Sindaco Assenti i signori: // Assiste il Segretario comunale Guella Alda. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 /2010 DD 09.06.2010 1

Ricorso avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda ex art. 22 e seguenti legge 24 novembre 1981 n. 689, promosso dal signor Michelini Livio per la sospensione e/o rateizzazione dell ingiunzione fiscale di coazione dd. 25.11.2009 prot. n. 13571 emessa dai Servizi Economico-Finanziari del Comune di Nago-Torbole. La Giunta comunale Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali e ritenutola meritevole di adozione; Premesso che, ai sensi dell art. 22 e 22 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificati dagli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, il Comune di Nago-Torbole può essere chiamato in giudizio, a mezzo del suo legale rappresentante, a seguito dell emissione di propria ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione amministrative che prevedono una sanzione pecuniaria sola o congiunta ad altra accessoria per la quale è ammesso ricorso al Giudice di Pace saltando il giudizio di opposizione innanzi al Commissariato del Governo; Vista l opposizione presentata dinanzi al Giudice di Pace di Riva del Garda R.G 19/2010, avverso l ingiunzione fiscale di coazione, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace in data 22 febbraio 2010 e notificata al Comune in data 4 marzo 2010 prot. n. 2761 di data 8 marzo 2010, con il quale il signor Michelini Livio, residente a Torbole, chiede la sospensione dell ingiunzione di pagamento bollette consumi acquedotto comunale emessa dai servizi Economico-Finanziari del Comune di Nago-Torbole in data 25 novembre 2010, prot. n. 13571, a lui notificata in data 22 gennaio 2010, nonché la rateizzazione dell ammontare complessivo dovuto, citando l Amministrazione in giudizio per l udienza del giorno 11 giugno 2010 h. 9,00; Esaminato il ricorso suddetto e ravvisata l opportunità di resistere in giudizio avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda a tutela degli interessi dell Amministrazione comunale; Valutata l opportunità di un approfondimento della problematica affrontata nel ricorso e di una valutazione delle argomentazioni presentate dalla parte ricorrente, nonché dell elaborazione di una linea di difesa dell Amministrazione; Ritenuto quindi di incaricare i signori dott.ssa Pegoretti Elisabetta, Responsabile dei Servizi Economio-Finanziari e geom. Galas Franco, Responsabile dell Ufficio Tecnico settore Edilizia pubblica, a rappresentare e difendere l Amministrazione comunale nella presente controversia, ai sensi di quanto disposto del sopra richiamato articolo 23 della Legge 24.11.1981 n. 689; Richiamato l art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, che prevede, tra l altro, che l autorità che ha emesso l atto possa stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati; Ritenuto di autorizzare i dipendenti suddetti a stare in giudizio ai sensi della Legge 21 novembre 1991 n. 374 e s.m., nonché ai sensi dell art. 82 del Codice di procedura civile, il quale prevede che davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46.=. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio, se non col ministero o con l assistenza di un difensore. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 /2010 DD 09.06.2010 2

decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona; Ritenuto necessario procedere all impegno di una somma per le spese di causa; Dato atto che non è possibile procedere all esatta determinazione delle spese di causa in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali, pertanto ogni previsione al riguardo deve intendersi meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa ai fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio; Atteso pertanto che le possibili spese di causa possono essere fissate solo in via di presunzione e che con riferimento al valore della causa e sono convenzionalmente ipotizzate in euro 1.000,00.= ; Accertata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l urgenza della convocazione dell udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice di Pace di Riva del Garda; Accertata la propria competenza ai sensi dell art. 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; Vista la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità; Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L: - responsabile dei Servizi Generali Sig.ra Alda Guella, in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa; - responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Elisabetta Pegoretti in ordine alla regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria; Con voti favorevoli unanimi; d e l i b e r a - di approvare la proposta di deliberazione relativa all oggetto. 1. di costituire il Comune di Nago-Torbole in giudizio e resistere al ricorso promosso dal signor Livio Michelini dinanzi al Giudice di Pace di Riva del Garda, sub R.G. 19/2010, per la sospensione e/o rateizzazione dell ingiunzione fiscale di coazione emessa dai Servizi Economico-Finanziari del Comune in data 25 novembre 2009 prot. n. 13571, con citazione dell Amministrazione per l udienza del giorno 11 giugno 2010; 2. di affidare congiuntamente ai dipendenti signori dott.ssa Elisabetta Pegoretti, Responsabile dei Servizi Economio-Finanziari e geom. Franco Galas, Responsabile dell Ufficio Tecnico settore Edilizia pubblica, la rappresentanza e difesa dell Amministrazione comunale nella presente controversia avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda, ai sensi dell art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e int., salva altra determinazione in merito da parte del competente Giudice di Pace ai sensi dell art. 82, comma 2, del Codice di procedura civile; DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 /2010 DD 09.06.2010 3

3. di incaricare il Sindaco al rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrenti atti giudiziari, se e in quanto occorrer possa; 4. di imputare la spesa complessiva presunta di 1.000,00, derivante dal presente provvedimento in caso di soccombenza dell Amministrazione, al Tit. 1 - Funz. 1 - Serv. 8 - Int. 3 - cap. 300 del bilancio dell esercizio in corso; 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni di urgenza di cui in premessa ai sensi dell art. 79 4 comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano; 6. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 79 2 comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell art. 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971 n. 1199; (*) c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; (*) (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi Il responsabile dei servizi Generali provvederà all esecuzione del presente provvedimento. Al servizio e agli uffici sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l esecuzione del presente provvedimento: - Servizi Economico-Finanziari - Servizi Tecnico-Gestionali ft Proposta: Dg10-031 DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 /2010 DD 09.06.2010 4

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Sindaco f.to dott. Luca Civettini Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Lì 09.06.2010 Guella Alda REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 1 comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14.06.2010 all'albo pretorio e all albo telematico all indirizzo: www.albotelematicotn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 24.06.2010. ======================================================================= COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 79 2 comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 79 2 comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. DEL/lp DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 79 /2010 DD 09.06.2010 5