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REGIONE DEL VENETO DELIBERAZIONE OGGETTO

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GU n. 240 del

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DELIBERAZIONE. n. 261 del O G G E T T O

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 1298 del 11-10-2017 O G G E T T O Contratto di vendita di prestazioni di medicina trasfusionale con la Casa di Cura Eretenia S.p.A., con sede a Vicenza: rinnovo contratto con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019. Proponente: VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 1447 VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/1447 1

Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce che: In via generale e preliminare va precisato che l art. 14 c. 4, punto c) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 ha previsto che a far data dal 1 gennaio 2017 l U.L.SS. n. 6 Vicenza modificasse la propria denominazione in "Azienda U.L.SS. n. 8 Berica", mantenendo la propria sede legale a Vicenza incorporando la soppressa U.L.SS. n. 5 Ovest Vicentino e pertanto, a partire dalla predetta data, tutti i rapporti giuridici in essere con l Azienda ULSS n. 6 Vicenza soppressa sono stati trasferiti in capo alla nuova Azienda U.L.SS. n. 8 Berica. Il 31 dicembre 2016 è scaduto il contratto, approvato con delibera n. 232 del 23/03/2012, stipulato tra questa Azienda U.L.SS. e la Casa di Cura Eretenia S.p.A. di Vicenza, già erogatore privato accreditato con il S.S.R.. Il contratto prevedeva la fruizione, da parte della Casa di Cura Eretenia S.p.A., di esami di immunoematologia o comunque di competenza trasfusionale. Considerata la positiva collaborazione, negli anni precedenti (periodo 2012-2016) la Casa di Cura Eretenia S.p.A. ha manifestato con nota del 13 dicembre 2016, agli atti, la volontà di rinnovare il contratto in argomento. Va precisato al riguardo che l art. 58 comma 9 del C.C.N.L. 1998-2001 per l Area della Dirigenza Medica e Veterinaria consente lo svolgimento di attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all U.L.SS. e svolta sia all interno che all esterno delle strutture aziendali: nel caso di specie le attività previste dal contratto saranno svolte dal personale medico dipendente esclusivamente in orario di servizio. Stante i pareri favorevoli del Direttore dell U.O.C. Immunotrasfusionale e del Direttore Medico di questa Azienda U.L.SS., acquisiti agli atti, si propone, per le premesse sopra esposte, di approvare il rinnovo del contratto dal 01/01/2017 al 31/12/2019 alle condizioni e modalità descritte nel contratto allegato, parte integrante del presente atto. Il medesimo Responsabile ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto per la vendita di prestazioni di medicina trasfusionale con la Casa di Cura Eretenia S.p.A. di Vicenza, alle condizioni precisate nel contratto allegato alla presente deliberazione, VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/1447 2

della quale forma parte integrante e sostanziale, per il periodo decorrente dal 1/01/2017 al 31/12/2019; 2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2017-2018-2019; 3. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto di consulenza; 4. di pubblicare la presente all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/1447 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti Dr.ssa Romina Cazzaro) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 12-10-2017 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 12-10-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/1447 4

CONTRATTO PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE TRA l'azienda U.L.SS. n. 8 Berica di seguito denominata anche U.L.SS., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi n. 37 partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D), E La Casa di Cura Eretenia S.p.A., di seguito denominata anche Casa di Cura, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Eretenio, 12 partita IVA 00444840243, rappresentata dall Amministratore Delegato rag. Giancarlo Dalli Cani (nato ad Arzignano - Vicenza il 28/07/1965 Cod. Fis. DLL GCR 65L28 A459A). PREMESSO CHE - il servizio trasfusionale necessario alle strutture e/o agli ambulatori gestiti dalla Casa di Cura è affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale, all U.O.C. di Immunoematologia, Trasfusione e Genetica Umana (di seguito denominata U.O.C. Immunotrasfusionale) dell'azienda, competente per territorio. - l U.L.SS. assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma precedente, sia sul piano tecnico che organizzativo. l art. 58 comma 9 del C.C.N.L. 1998-2001 per l Area della Dirigenza Medica e Veterinaria consente lo svolgimento di attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all U.L.SS. e svolta sia all interno che all esterno delle strutture aziendali: nel caso di specie le attività previste dal presente contratto saranno svolte dal personale medico dipendente esclusivamente in orario di servizio. 5

TUTTO CIO PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Prestazioni di medicina trasfusionale L U.O.C. Immunotrasfusionale si impegna a fornire agli assistiti della Casa di Cura i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia: unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego omologhe ed autologhe; unità di emocomponenti da aferesi. specialità medicinali (plasma derivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da donatori periodici e frazionato presso l industria convenzionata con la Regione. L U.O.C. Immunotrasfusionale si impegna inoltre ad eseguire sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di Cura ai propri assistiti: la determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari; la ricerca ed identificazione di anticorpi irregolari; altri esami di immunoematologia o comunque di competenza trasfusionale. L U.O.C. Immunotrasfusionale si impegna, mediante il proprio personale medico e con modalità da concordare con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura, a fornire agli assistiti della stessa: consulenza di medicina trasfusionale; servizio di aferesi terapeutica (da effettuarsi esclusivamente presso la sede della U.O.C. Immunotrasfusionale); procedure di autotrasfusione; altre eventuali prestazioni da definire. 6

Art. 2 - Richieste di sangue ed emocomponenti Le richieste di sangue ed emocomponenti devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte, e firmate dal medico richiedente (all. n. 1 e n. 2). Le richieste devono essere accompagnate da una provetta contenente sangue del ricevente che deve riportare cognome, nome, data di nascita del paziente, nome della Casa di Cura, data di prelievo e firma di chi ha effettuato il prelievo (Infermiere) e del medico responsabile. Al momento del ritiro delle unità trasfusionali richieste, qualora il paziente sia trasfuso per la prima volta, dovrà essere consegnato un secondo prelievo eseguito in tempi diversi dal primo e con le stesse modalità di compilazione per la verifica del gruppo sanguigno, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le richieste ordinarie devono pervenire al U.O.C. Immunotrasfusionale entro le ore 11.00 di ciascun giorno feriale (sabato escluso). Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenuti da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salva comprovata urgenza. L U.O.C. Immunotrasfusionale si impegna ad evadere, di norma, le richieste per terapia pervenute nei termini suddetti entro le ore 9.00 del giorno successivo. Per richieste urgenti/urgentissime la U.O.C. Immunotrasfusionale è disponibile continuativamente 24 ore su 24 presso la propria sede. In tali casi, se il gruppo del paziente è presente nell archivio informatico dell U.O.C. Immunotrasfusionale, è sufficiente allegare un unica provetta, se il paziente non è noto devono essere inviate due provette prelevate in tempi diversi riportanti gli orari di prelievo. Per facilitare la risposta alle richieste urgentissime di sangue ed 7

emocomponenti il Medico richiedente della Casa di Cura darà un preavviso telefonico alla U.O.C. Immunotrasfusionale (0444 75.3562/75.3150) definendo la disponibilità di tempo e il grado di urgenza delle stesse. Per tutte le richieste, fatta salva l urgentissima, deve essere concesso un tempo minimo di 40 minuti dal momento dell'arrivo presso la U.O.C. Immunotrasfusionale delle richieste e delle relative provette di sangue per l'esecuzione delle prove di compatibilità. Art. 3 - Consenso informato Il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale verrà chiesto ed ottenuto (all. n. 3) a cura dei medici curanti della Casa di Cura e comunque sotto la responsabilità del Direttore Sanitario. Art. 4 - Modalità di conservazione e restituzione La Casa di Cura deve essere dotata di apposita frigo-emoteca conforme alle disposizioni di legge, della quale assicura la gestione e la manutenzione per garantire la corretta conservazione di ciascun emocomponente, in attesa che venga trasfuso. Il Direttore Sanitario nomina il Responsabile della frigo-emoteca, il cui nominativo deve essere comunicato alla U.O.C. Immunotrasfusionale. Il Responsabile della frigo-emoteca curerà la corretta tenuta delle registrazioni attestanti l'idoneo funzionamento dell'apparecchio ai fini della conservazione del sangue. In caso di mancato utilizzo dell unità trasfusionale richiesta il Responsabile della frigo-emoteca provvederà alla sua tempestiva restituzione accompagnandola con un modulo che ne attesti lo stato di conservazione (all. n. 4). Art. 5 - Dichiarazione di avvenuta trasfusione/segnalazione di reazioni trasfusionali 8

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all U.O.C. Immunotrasfusionale, tempestivamente e comunque entro le 24 ore dall'evento, il modulo attestante l avvenuta trasfusione e la denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente (vedi ancora all. n. 4). Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire tale modulo debitamente compilato unitamente all eventuale residuo dell'unità che ha causato la reazione. Accompagnato da un campione di sangue anticoagulato prelevato da altra via venosa. Art. 6 - Registrazioni Il responsabile della frigo-emoteca: 1. cura la tenuta del registro di "carico e scarico" che deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigo-emoteca e precisamente: a. data e ora di carico in frigo-emoteca; b. numero di bolla di accompagnamento o altro documento; c. numero identificativo dell'unità trasfusionale; d. tipo di emocomponente; e. data di scadenza dell'unità trasfusionale; f. nominativo del paziente a cui è stata assegnata l'unità trasfusionale; g. data e ora di uscita dall'emoteca dell'unità assegnata; h. firma di chi ritira l'unità assegnata; i. eventuale data e ora di rientro in emoteca dell'unità; j. eventuale data, ora e numero della bolla di accompagnamento o altro documento per resa alla struttura trasfusionale dell'unità assegnata e non utilizzata. 9

2. invia al più presto alla U.O.C. Immunotrasfusionale i moduli attestanti l avvenuta trasfusione e la denuncia di eventuali reazioni trasfusionali debitamente compilati e firmati. Il medico responsabile della trasfusione allega alla cartella trasfusionale del paziente la copia dei cartellini di avvenuta trasfusione. Art. 7 - Attività di controllo e vigilanza L U.O.C. Immunotrasfusionale provvede ad effettuare, di norma almeno sei volte all anno (accessi bimestrali salvo ulteriori necessità concordate fra le Parti), delle visite ispettive presso la Casa di Cura per la verifica della corretta gestione della frigo-emoteca e delle unità ivi conservate, della corretta compilazione del registro di carico-scarico e, secondo le specifiche responsabilità previste dal D.M. 1/9/1995, della corretta ancorché in via generale implementazione tecnico-organizzativa di tutte le attività trasfusionali ed auto trasfusionali. Tali accessi sono effettuati dal Direttore dell U.O.C. Immunotrasfusionale o suo incaricato. L esito di ogni visita viene verbalizzato ed eventuali azioni preventive/correttive richieste alla Casa di Cura sono oggetto di ulteriore verifica prima della successiva visita ispettiva. Art. 8 - Approvvigionamento La Casa di Cura si impegna a non ricevere sangue ed emocomponenti da fornitori diversi dalla U.O.C. Immunotrasfusionale. Eventuali unità di sangue o emocomponenti fornite a qualsiasi titolo da strutture trasfusionali diverse da quella convenzionata, potranno essere ricevute soltanto previa autorizzazione della U.O.C. Immunotrasfusionale e attraverso quest'ultima. Ove la U.O.C. Immunotrasfusionale, non sia in grado temporaneamente di sopperire alle necessità trasfusionali della Casa 10

di Cura, dovrà chiedere supporto ad altro Ente del S.S.R. S.S.N.. Art. 9 - Materiali Il materiale necessario per la raccolta ed il trasporto dei campioni (provette, aghi, camicie e contenitori vari) sono a carico della Casa di Cura. Art. 10 - Modalità di invio e trasporto materiale e pazienti Il trasporto di sangue, emocomponenti, richieste trasfusionali, campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della Casa di Cura, che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Per le prestazioni di medicina trasfusionale, la Casa di Cura garantisce a proprio carico il trasporto del materiale, con i mezzi e le cautele idonee a garantire l affidabilità dei risultati e la protezione igienica secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 8 maggio 2003 n. 3. Per le prestazioni da effettuarsi direttamente sui pazienti ricoverati presso la Casa di Cura, la medesima ne garantisce il trasporto e l assistenza (accompagnamento) a proprio carico. Art. 11 - Rapporti economici L'U.L.SS. fatturerà mensilmente alla Casa di Cura: - le unità di sangue ed emocomponenti fornite, comprese quelle restituite, ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di emocomponenti restituite e riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo della unità, fissato dalla vigente normativa; - gli emoderivati al prezzo di trasferimento indicato dalla Regione Veneto con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) a fronte delle spese sostenute per magazzinaggio, registrazione, distribuzione; - le prove di compatibilità, le determinazioni gruppo ematiche, gli esami immunoematologici ed eventuali altre prestazioni di diagnostica secondo il 11

vigente Tariffario Regionale, o, in assenza di questo, di quello Nazionale; - le consulenze di medicina trasfusionale come segue: per l impegno professionale medico legato alla singola richiesta trasfusionale, con fatturazione economicamente equivalente al codice 89.7 (prima visita) del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al costo unitario di 20,50; propedeutiche all autotrasfusione (visita preliminare per la definizione dell'idoneità e programma dei prelievi, visita preliminare ad ogni seduta di autotrasfusione) ed aferesi terapeutica (visita preliminare per la definizione dell'idoneità e programma terapeutico, visita preliminare ad ogni seduta di plasma-exchange) effettuate presso l'u.l.ss. alla tariffa corrispondente a 41,32; per predepositi di sangue intero a scopo autotrasfusionale effettuati presso la Casa di Cura alla tariffa corrispondente a 103,30 in ragione di ogni singolo accesso del medico trasfusionista (visita preliminare per la definizione dell'idoneità e programma dei prelievi, visita preliminare ad ogni seduta di autotrasfusione); - le procedure di aferesi terapeutica e le procedure di predeposito di sangue intero a scopo autotrasfusionale, ovunque effettuate, verranno tariffate al prezzo stabilito dalla normativa vigente; - le visite ispettive presso la Casa di Cura alla tariffa di 250,00 ciascuna. - un contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo delle prestazioni richieste; - un supplemento di 10,33 per ciascuna unità di sangue o emocomponente 12

ritirato con procedura di urgenza.. Art. 12 - Modalità di pagamento L U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei confronti della Casa di Cura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321. Art. 13 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura. L U.L.SS. si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento dell attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia. Art. 14 - Responsabilità La Casa di Cura, titolare dell erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati dai propri medici specialisti. L U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell U.L.SS. nella fase analitica e post analitica degli esami immunotrasfusionali eseguiti e della fornitura di emocomponenti. Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra U.L.S.S. e la Casa di Cura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L U.L.SS., nell ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui alla DGRV 573/2011 Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte 13

delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni provocati nell esercizio dell attività oggetto del presente contratto, fatta salva l azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in capo all operatore. La Casa di Cura garantisce all U.L.SS. idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti ricoverati presso Casa di Cura e temporaneamente presenti presso le strutture dell U.L.SS. per le prestazioni di cui all articolo 1 del presente contratto. Art. 15 Durata Il presente contratto ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019. Esso potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito. Art. 16 - Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Art. 17 Controversie e Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente contratto. 14

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Art. 18 - Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Art. 19 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto approvato e sottoscritto. Lì per la Casa di Cura Eretenia L AMMINISTRATORE DELEGATO ( Giancarlo Dalli Cani ) per l Azienda U.L.SS. n. 8 IL DIRETTORE GENERALE ( Giovanni Pavesi ) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l art. 14 Responsabilità. Letto approvato e sottoscritto. per la Casa di Cura Eretenia per l Azienda U.L.SS. n. 8 15

L AMMINISTRATORE DELEGATO ( Giancarlo Dalli Cani ) IL DIRETTORE GENERALE ( Giovanni Pavesi ) 16

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