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COMUNE DI PESCOROCCHIANO PROVINCIA DI RIETI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE delibera n. 21 del 31/10/2012 Oggetto: Imposta Municipale Unica Determinazione aliquote e detrazioni proprie L anno DUEMILADODICI il giorno Trentuno del mese di Ottobre alle ore 15,30 presso La sede Comunale sita in Pescorocchiano Capoluogo ( si è riunito in seduta straordinaria ^I convocazione il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: Presente Assente Mario GREGORI Sindaco X _ Valerio SILVI Vice Sindaco X Domenico GATTI Assessore X Salvatore Bonventre Consigliere X Graziella CARDONE Consigliere X Dora ROSATI Consigliere X_ Gianfranco GATTI Consigliere X_ assenti: 2 presenti: 5 NOTE: Presiede il Sindaco Mario Gregori Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Acquaviva

Il Presidente data lettura dell argomento iscritto all ordine del giorno, illustra la proposta depositata e giustifica la proposta dell aumento di un punto dell aliquota riferita a tipologie diverse dalla prima casa con la riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal Governo; Prende la parola il Consigliere Salvatore Bonventre il quale propone di porre a disposizione della collettività disponibilità e capacità per tentare di ridurre la spesa corrente, prima di procedere ad aumenti delle imposte per poi informare i cittadini delle motivazioni e delle ragioni che portano ad umanato delle imposte, anche con riferimento alle continue e costanti riduzione da parte del Governo centrale. Ribadisce la opportunità di informare la popolazione, anche in conseguenza dell assenza dell opposizione. Prende la parola il Consigliere Gatti Domenico il quale propone di diminuire di punto l aliquota relativa alla abitazione principale per tutelare le fasce più deboli. Prende la parola il Sindaco il quale riassume la proposta del Consigliere Gatti così come segue : - Abitazione principale 0,3 per cento ; - Aliquota di base 0, 86 per cento ; Prende la parola il Consigliere Cardone Graziella il quale si dichiara d accordo con la proposta del Consigliere Gatti Domenico. Evidenzia, e si dichiara preoccupata, dei ritardi della Regione Lazio nel trasferimento dei fondi per le opere pubbliche finanziate, e invita il Consiglio a tenere in considerazione questa circostanza. Prende la parola il Consigliere Salvatore Bonventre il qual si augura che questa decisione non disincentivi le persone originarie del Comune ad investire nella seconda casa. Evidenzia la portata eccezionale della crisi economica, e definisce sofferta la decisione di procedere all aumento dell aliquota della seconda casa. Terminata la discussione il Presidente chiede al Responsabile dell Area Finanziaria presente in aula il parere sulla compatibilità finanziaria della proposta del Consigliere Gatti Domenico. Il Responsabile, in risposta, quantifica in circa Euro 12.000,00 la minore entrata in applicazione dell aliquota proposta. Il Presidente pone a votazione la proposta del Consigliere Gatti Domenico: La votazione riporta il seguente risultato Consiglieri Presenti 5 Consiglieri Astenuti 0 Consiglieri Votanti 5 Voti Favorevoli 5 Voti contrari 0 La mozione è approvata Il Presidente pone quindi a votazione la proposta di deliberazione con la modifica del Consigliere Gatti Domenico La votazione riporta il seguente risultato Consiglieri Presenti 5 Consiglieri Astenuti 0 Consiglieri Votanti 5 Voti Favorevoli 5 Voti contrari 0 Il presidente propone che la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile; Il Presidente pone a votazione la proposta; La votazione riporta il seguente risultato Consiglieri Presenti 5 Consiglieri Astenuti Consiglieri Votanti 5

Voti Favorevoli 5 Voti contrari 0 Il Consiglio Comunale Sentita la relazione; Sentiti gli interventi dei Consiglieri sopra riportati; Visto l esito della votazione sopra riportata; Visto il D.Lgs 267/2000 DELIBERA 1) Di approvare, come approva, l allegata proposta di deliberazione relativa a : Imposta Municipale Unica Determinazione aliquote e detrazioni proprie che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la modifica introdotta relativa alla abitazione principale, di cui al punto due della proposta stessa, che da intendersi determinata nel 0,3 per cento; 2) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale f.to Dott. Acquaviva Salvatore Il Sindaco f.to Gregori Mario...... CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia conforme a norma dell art. 31 comma 1, della legge 18 giugno 2009, All albo Pretorio Informatico del Comune accessibile al pubblico alla pagina di internet www.comunepescorocchianio.rieti.it/ in data 09/11/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art.124,primo comma,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 Pescorocchiano, lì 09/11/2012 Il Segretario Comunale f.to Dott. Acquaviva Salvatore... CERTIFICATO DI ESECUTIVITA certifico che questa Deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 certifico che questa Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/10/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) Pescorocchiano, lì 09/11/2012 Il Segretario Comunale f.to Dott. Acquaviva Salvatore... Copia conforme della Deliberazione, per uso amministrativo Pescorocchiano, lì 09/11/2012 Il Segretario Comunale f.to Dott. Acquaviva Salvatore

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILAIRE; ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012. VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015 ; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ; EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell interno, con il blocco, sino all adempimento dell obbligo dell invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell importo della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. TENUTO CONTO che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato CONSIDERATO che per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate ; VERIFICATO CHE, i ricorrenti tagli ai trasferimenti da parte dello stato, non per ultimo il taglio pubblicato il 26/10/2012 pari ad. 48000,00 per RIDUZIONE DA ART. 16, C. 6, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW) impone uno sforzo fiscale e l innalzamento dell aliquota di base degli immobili non residenziali, ciò, al fine di reperire risorse per il finanziamento dei servizi di base.. RITENUTO di non poter confermare, quantomeno per l IMU, la scelta assunta, per gli altri tributi, in fase di predisposizione e approvazione del bilancio 2012, ovvero di non gravare i cittadini con aumenti tariffari sui tributi e imposte comunali ; Propone 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012 confermando le aliquote di base di cui all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 : ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,3 PER CENTO ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

0,2 PER CENTO 3) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 22/06/2012 ; 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Il sottoscritto, Rag. CICERONE Gianni, esprime il proprio parere favorevole ai sensi dell art. 49 comma I del D.L.vo 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto.: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2012. Pescorocchiano li 24/10/2012 f.to Rag. Cicerone Gianni

Prot. 7723 del 27/10/2012 Al Comune di Pescorocchiano 02024 Pescorocchiano (Ri) PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 Vista la proposta di deliberazione di C. C. AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012, sottoposta all esame del Revisore Contabile per l acquisizione del parere di cui al Comma 1, Lettera B dell art. 239 del D.Lvo. n. 267/2000 e successive modificazioni; Considerato che le aliquote proposte : Aliquota 1^ casa 0.4/100 Aliquota 2^ casa e altri immobili 0.86/100 Consentono il reperimento delle risorse necessaria a garantire il pareggio di bilancio 2012 ; Pertanto, anche con riferimento al parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 49 del D.Lvo 267/2000. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI C.C. DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012 PESCOROCCHIANO LI 27/10/2012 Il Revisore Contabile F.to Dott. PASSACANTANDO Michele

Prot. 7846 del 02/11/2012 Al Comune di Pescorocchiano 02024 Pescorocchiano (Ri) PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2012 Visto il parere reso sulla proposta di deliberazione di C. C. AD OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012, prot. 7723 del 27/10/2012 sottoposta all esame del Revisore Contabile per l acquisizione del parere di cui al Comma 1, Lettera B dell art. 239 del D.Lvo. n. 267/2000 e successive modificazioni; Considerato che, in fase di approvazione, il Consiglio Comunale ha deliberato la riduzione dal 0.4% al 0.3% su imu 1^casa. Che, comunque, l imu prima casa, cosi come approvata, comporterà il reperimento di minori risorse quantificabili in presunti. 12.000,00, che, risultano comunque compensate dall aumento dell aliquota base per le seconde case al 0.86/100. Pertanto, anche con riferimento al parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario presente nelle seduta consiliare del 31/12/2012, ai sensi dell art. 49 del D.Lvo 267/2000. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 31/10/2012 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012 PESCOROCCHIANO LI 02/11/2012 Il Revisore Contabile F.to Dott. PASSACANTANDO Michele