Codice Disciplinare e Sistema Sanzionatorio
SEZIONE I DISCIPLINA GENERALE ART. 1 SCOPO e PRINCIPI Ai sensi dell art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/01, che prevede per l efficace attuazione del modello esimente un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi adottati e delle misure indicate nel modello, la nostra società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di inquadramento e responsabilità, nel rispetto e ad integrazione dei principi sanciti dalle leggi governanti la materia e del CCNL di categoria. Art. 2 SOGGETTI DESTINATARI Il presente sistema disciplinare è destinato ai seguenti soggetti: α) Dipendenti β) Collaboratori esterni χ) Amministratori/Consiglieri con deleghe operative δ) Consulenti / Professionisti/ Sindaci ε) Appaltatori/Fornitori/Lavoratori autonomi Pag. 1 / 8
Articolo 3 - POTERE DI INIZIATIVA DELL AZIONE DISCIPLINARE La Direzione, l' Organismo di Vigilanza ed i Consiglieri delegati su segnalazione o di propria iniziativa, acquisite le dovute informazioni in caso di presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del modello di organizzazione e gestione, valutata la manifesta fondatezza della notizia, la trasmette alle autorità aziendali preposte affinché queste, esperiscano le indagini e gli accertamenti del caso e, seguendo le procedure di legge, applichino le sanzioni disciplinari di legge e di contratto previste. L Organismo di Vigilanza monitora le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità aziendali, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare. La violazione e/o adempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del modello di organizzazione e gestione, costituisce altresì violazione grave del modello adottato ed è quindi perseguibile ai sensi dello stesso. Pag. 2 / 8
SEZIONE II DIPENDENTI Articolo 4 FONTI DI RESPONSABILITÀ La violazione e/o l inadempimento di quanto previsto, statuito e contenuto nel modello di organizzazione e gestione e nel Codice Etico da parte dei propri dipendenti è sanzionato dalla nostra società secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di categoria. Articolo 5 CONDOTTE SANZIONABILI Qualunque violazione e/o inadempimento dei protocolli, delle procedure e delle condotte previste e richieste dal modello di organizzazione e gestione è riconducibile nell ambito dei comportamenti considerati sanzionabili a norma di contratto nazionale di categoria. E competenza dell autorità aziendale preposta la valutazione della gravità dell addebito e l entità della sanzione disciplinare da erogare. Pag. 3 / 8
Articolo 6 SANZIONI In considerazione del principio di tipicità che caratterizza la materia, vengono applicate le sanzioni previste dal CCNL di categoria e di legge quali: richiamo verbale ammonizione scritta multa ( fino alla misura massima prevista dal CCNL) sospensione dal lavoro ( fino alla misura massima prevista dal CCNL) licenziamento per mancanze con o senza preavviso Pag. 4 / 8
SEZIONE III Collaboratori Continuativi Articolo 7- CONDOTTE SANZIONABILI E SANZIONI Qualunque violazione e/o inadempimento grave del Modello Organizzativo o delle politiche e dei principi di cui al Codice Etico può comportare la risoluzione del contratto in essere, senza ulteriori obblighi e salve, in ogni caso le riserve di legge. Pag. 5 / 8
SEZIONE IV AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI Articolo 8 CONDOTTE SANZIONABILI e CONSEGUENZE La violazione e/o l inadempimento di quanto previsto o richiesto nel modello organizzativo o dal Codice Etico può comportare, a seconda della sua gravità o reiterazione, la rimozione dal ruolo o la risoluzione del contratto. La valutazione circa la gravità dell addebito è rimessa ai massimi organi statutari. E fatta salva comunque l eventuale azione di responsabilità. Pag. 6 / 8
SEZIONE V Consulenti, Professionisti,Sindaci Articolo 9 CONDOTTE SANZIONABILI e CONSEGUENZE Qualsiasi violazione di quanto richiesto e previsto nel modello organizzativo e nel Codice Etico adottato dalla nostra società, nonché ogni inadempimento del contratto sottoscritto può comportare, a seconda della sua gravità, la risoluzione del contratto in essere. La valutazione circa la gravità dell addebito è rimessa ai massimi organi statutari preposti e/o all Organismo di Vigilanza. E fatta salva comunque l eventuale azione per i danni patiti. Pag. 7 / 8
SEZIONE VI Art. 9 - APPALTATORI, FORNITORI, LAVORATORI AUTONOMI La mancata osservanza e/o violazione dei principi fondamentali in tema di applicazione del D.lgs 231/01 e dei dettami del Modello Organizzativo adottato o delle clausole predisposte e contenute nel contratto stipulato può ipotizzare a seconda della gravità della violazione sanzioni quali: diffida scritta al puntuale rispetto del Modello Organizzativo applicazione della penale prevista nel contratto in essere risoluzione del contratto Pag. 8 / 8