originale COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L AQUILA) n. 20 del Reg. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Art. 35, commi 5 e 6, dello Statuto comunale ed art. 69 del TUEL, procedimento di decadenza avviato nei riguardi del Consigliere Paola Silveri: determinazioni finali. L anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 21,15 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di prima convocazione ed in sessione STRAORDINARIA ed urgente il Consiglio del Comune intestato. Alla trattazione dell ordine del giorno indicato nell epigrafe risultano presenti il Sindaco, Ing. Giulio LANCIA, ed i Consiglieri: 1 Carlo ROSSI Sì 2 Giovanni RUGGHIA Sì 3 Antonello RICCI Sì 4 Paola SILVERI Sì 5 Giovanni GEMMITI Sì 6 Danilo Maria VERNARELLI Sì 7 Simone ROMANELLI Sì 8 Renato BOCCIA No ASSEGNATI n. nove + Sindaco IN CARICA n. otto + Sindaco PRESENTI: sette + Sindaco ASSENTI: 1 (Boccia) - Ai sensi dell art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. Giulio LANCIA. - Ai sensi dell art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, Sabrina Olimpia Martinelli, Vicesindaco, Marcello Blasetti e Silvano Cicchinelli. - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. - La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l argomento iscritto nell ordine del giorno.
IL CONSIGLIO Richiamato: il proprio precedente atto deliberativo n. 12, del 07.06.2013, con il quale veniva formulata nei riguardi del consigliere Paola Silveri contestazione formale, ai sensi dell art. 35 dello Statuto comunale, in ordine alla mancata giustificazione delle assenze che lo stesso consigliere aveva fatto consecutivamente registrare nelle sedute del 31.10.2012; del 30.11.2012; del 6 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013; la nota sindacale prot. n. 2230 del 03.07.2013, con la quale si notificava l atto di contestazione all interessata e si assegnava termine di giorni dieci per la produzione di ogni elemento giustificativo; Atteso che il Consigliere Paola Silveri ha fatto pervenire nota di giustificazioni, con allegata certificazione rilasciata dal proprio datore di lavoro, così come acclarato al n. 2294 del registro protocollo comunale, in data 06.07.2013; Preso atto: della lettura integrale della citata nota e dell allegata certificazione, letta in aula dal Segretario comunale dietro richiesta del Sindaco, documenti che, per completezza, vengono allegati in copia al presente provvedimento; del fatto che il Consigliere Silveri, adducendo giustificazione documentale riguardo i propri impegni lavorativi per la seduta consiliare del 30 novembre 2012, farebbe venire meno il presupposto della contestazione in quanto non sussisterebbe più la situazione di assenze relative a tre sedute consecutive, come prevista dall art. 35, comma 5, dello Statuto comunale; Viste le disposizioni che regolano la materia ed in particolare: a) l art. 43, ultimo comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; b) l art. 35 dello Statuto Comunale; c) l art. 69 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; Tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza che si è ripetutamente occupata della materia e che qui di seguito si richiamano sommariamente: 1. «l oggetto dell esame di competenza dell organo collegiale va individuato nella valutazione dell ammissibilità o meno delle ragioni addotte a mezzo di controdeduzioni dal Consigliere per giustificare la propria assenza a tre sedute consecutive; pertanto, nel caso specifico il Consiglio doveva valutare se le ragioni di lavoro, addotte dal ricorrente, fossero idonea giustificazione delle sue assenze alle sedute» contestate (così TAR Emilia Romagna Bologna: II Sezione, 7 aprile 2004, n. 485); 2. «la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all esercizio di un munus publicum sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore» (così TAR Puglia Bari: II Sezione, 22 giugno 2006, n. 2461; Cons. di Stato V Sezione, 9 ottobre 2007, n. 5277); 3. «nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all interessato della proposta di decadenza, ferma restando l ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza
delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 24 maggio 1984, n. 152; Cons. Stato, V, 2 marzo 1973, n. 218)» (così TAR Puglia Bari: II Sezione, 22 giugno 2006, n. 2461; Cons. di Stato V Sezione, 9 ottobre 2007, n. 5277); 4. «le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l incarico pubblico elettivo»; Cons. di Stato V Sezione, 9 ottobre 2007, n. 5277); 5. «la mancanza o l inconferenza delle giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi»; Cons. di Stato V Sezione, 9 ottobre 2007, n. 5277); 6. «l assenza legata agli impegni lavorativi non è sindacabile, anche considerato che l esercizio dell attività lavorativa costituisce esplicazione della personalità del singolo, e come tale tutelata dalla stessa Costituzione» (così TAR Sicilia Catania: III Sezione, 14 luglio 2009, n. 1311); 7. «non pare revocabile in dubbio che la delibera di dichiarazione della decadenza dovesse essere assunta a scrutinio segreto» (così TAR Molise, 17 febbraio 2012, n. 48); uditi gli interventi dei consiglieri: - Vernarelli che chiede chiarimenti sull assenza del 15.03.2013, pure oggetto di contestazione, ed in merito alla quale il Sindaco aveva affermato in aula e fatto verbalizzare che il Consigliere Silveri era impegnata al lavoro mentre invece tale circostanza non sarebbe vera. Lo stesso consigliere osserva poi che la giustificazione addotta non può essere ritenuta fondata in quanto è noto che la normativa sugli enti locali prevede che gli amministratori comunali possano chiedere e fruire di permessi. Allo stato, sempre secondo il consigliere, non sarebbe documentata la richiesta di permesso e l eventuale diniego opposto dal datore di lavoro, unico atto che potrebbe giustificare l assenza. - Romanelli che chiede lumi all interessata, Consigliere Silveri, sui motivi delle altre assenze non giustificate formalmente; - Silveri che, rispondendo, alla domanda del collega Romanelli, precisa che le altre assenze contestate sono state dovute in parte a ragioni personali ed in parte ad impegni lavorativi; Preso atto che lo stesso Consigliere Silveri, forniti i chiarimenti richiesti, si allontana dall aula; Visto il T.U. approvato con D.lgs. 18-08-2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri; Considerato che trattasi di ritenere o meno fondate le giustificazioni addotte dal Consigliere Silveri, nei termini con cui la stessa le ha formalizzate nella nota ed unita certificazione che si allegano al presente provvedimento per cui, come precisato dal Sindaco, ciascun consigliere dovrà esprimersi con un «sì» se ritiene fondate, sufficienti ed accettabili le giustificazioni addotte dal Consigliere Silveri o con un «no» se, invece, le riterrà infondate, insufficienti ed inaccettabili; Dopo che il Sindaco ha proceduto alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Rugghia, in rappresentanza del gruppo di maggioranza, e Romanelli, in rappresentanza del gruppo di minoranza; Con votazione a scrutinio segreto, il cui esito acclarato e proclamato dal Presidente dell adunanza, con l ausilio dei nominati scrutatori è il seguente:
schede con «sì» n. 5; schede bianche n. 2; D E L I B E R A Di ritenere fondate, sufficienti ed accettabili le giustificazioni addotte dal Consigliere Silveri, come illustrate nei documenti che si allegano al presente atto; Di ritenere conseguentemente concluso il procedimento di contestazione avviato con la precedente deliberazione n. 12, del 07.06.2013, ritenendo il ridetto consigliere Silveri pienamente titolato a ricoprire la carica. Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE del servizio amministrativo: dott. Orazio MUSILLI
Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003. IL SINDACO Ing. Giulio LANCIA IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI Prot. n... Data 23/07/2013.. Ai sensi dell art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/, a partire dal 23/07/2013.. e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 07/08/2013 Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3. Dalla Residenza Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 23/07/2013...