REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Documenti analoghi
(Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2003 (adeguato) Modificato con delibera di C.C. n 14 dell 8/05/2003)

COMUNE DI SCALEA. Approva. REGOLAMENTO CONDONO TRIBUTARIO Il Consiglio Comunale. Vista la proposta di deliberazione;

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Comune di Floridia (Provincia di Siracusa)

Città di Lecce. Regolamento per la Definizione Agevolata della TOSAP e ICIAP

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

R E G O L A M E N T O

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO Provincia di Frosinone REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

COMUNE DI AGRIGENTO REGOLAMENTO. per l applicazione del condono sui tributi locali. Art. 1 Oggetto del condono

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE DI CURSI Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI. Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

COMUNE DI MASCALI (Provincia di Catania) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO Provincia di Salerno tel. 0828/ fax 0828/ PARTITA I.V.A. N

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

Data Stato

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

Comune di VESSALICO Provincia di IMPERIA REGOLAMENTO PER IL CONDONO TARSU

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

COMUNE DI MUSSOMELI (Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA T.A.R.S.U.

CITTA DI CASTELVETRANO PROVINCIA DI TRAPANI C.A.P C.F

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE NR. 193/2016

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del

COMUNE DI SAN MINIATO

REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA TARSU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI PERUGIA. Regolamento per la definizione agevolata della Tassa sui rifiuti (TARI)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI CARDITO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) -

Città di Lecce REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA TOSAP ICP DPA ICIAP E SANZIONI AMMINISTRATIVE NON TRIBUTARIE;

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO PROVINCIA DI CHIETI UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019

COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Regolamento per la definizione agevolata del canone per l installazione dei mezzi pubblicitari. Allegato alla deliberazione di C.C. n.

Città di Castel Volturno Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI VITERBO SETTORE IV SERVIZIO TRIBUTI

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30/04/2019

Regolamento. per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di Bressana Bottarone PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

OdG n.: 288 PG n.: /2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017

Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI ROSCIGNO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

COMUNE DI GIARRE CITTA METROPOLITANA DI CATANIA REGOLAMENTO

Comune di Oppido Mamertina (Provincia di Reggio Calabria)

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO Settore Finanziario. Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali (Emendato)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Comune di San Ferdinando (Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI SIDERNO (Provincia di Reggio Calabria) Settore 6 Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL DIRITTO ANNUALE

COMUNE DI VOLPIANO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

_ Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del, esecutiva.

Regolamento per la definizione agevolata delle. entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI RAPALLO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Comune di Porcari Prov. di Lucca

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ENTRATE OGGETTO DI INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Città di Canosa di Puglia

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI VICO CANAVESE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

C I T T À D I L U C E R A PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Fino a % Da 205 a 500 7,5 % Da 501 a % Da a ,5 % Oltre %

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (Provincia di Cuneo)

LEGGE 27 dicembre 2002, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Città di Nova Milanese

ALLEGATO A COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. 36 del 29 ottobre 1998.

2;l.or*e. cl-r?-\ w '.1 ' 7.t*"î ilq-l-'"*'-'- tl. il- 1,4VL. L"-ert,J \n,^ ',/ '{ \4rf

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Deliberazione di C.C. n. 16 del 19 maggio 2003 (istitutiva) Deliberazione di C.C. n. 40 del 16 settembre 2003 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 48 del 31 ottobre 2003 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 54 del 22 dicembre 2003 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 3 del 22 marzo 2004 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 16 del 26 aprile 2004 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 5 del 26 febbraio 2007 (modifiche) Deliberazione di C.C. n. 32 dell'1 agosto 2007 (modifiche)

TESTO COORDINATO VIGENTE 1 agosto 2007 Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi: a. imposta comunale sugli immobili; b. imposta comunale sulla pubblicità; c. diritto sulle pubbliche affissioni; d. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; e. tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; f. imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Articolo 2 Oggetto 1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006 nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono. Articolo 3 Violazioni oggetto della definizione 1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni attinenti a qualsiasi obbligo di natura tributaria non adempiuto o irregolarmente adempiuto, nonchè i tardivi pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2006 per i quali non dovrà effettuarsi nessun adempimento. Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 1 di 6

2. La definizione avviene con la presentazione delle dichiarazioni omesse e/o la regolarizzazione di quelle infedeli entro e non oltre il 15 settembre 2007 secondo le modalità stabilite dalla normativa relativa al tributo interessato. 3. Nello stesso termine di cui al precedente comma devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'art. 1. 4. La presentazione della dichiarazione omessa o infedele deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti. 5. Con la definizione della posizione tributaria, intervenuta ai sensi del presente regolamento, si intendono chiuse tutte le richieste e le procedure in corso, nonchè la tacita rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa di natura creditoria. Articolo 4 Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione emessi dal comune 1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2006 e non ancora iscritti a ruolo, ancorchè divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, con abbuono degli interessi e delle sanzioni. 1bis. Qualora gli avvisi di cui al comma 1 risultassero in tutto o in parte errati o infondati, a seguito di istanza prodotta in autotutela dal contribuente, il Comune, previa verifica sulla veridicità dei fatti esposti nell'istanza, emette provvedimento formale da notificare Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 2 di 6

all'interessato, contenente gli esatti importi dovuti dal contribuente. 2. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei precedenti commi deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2007. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento. Articolo 5 Sospensione dei procedimenti pendenti - Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere 1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente o la richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente. 2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e della relativa ricevuta di presentazione o della richiesta di avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 2. 3. Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi. 4. Conclusasi la durata della sospensione, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso. Articolo 6 Sgravio di somme iscritte a ruolo Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'ufficio degli ufficiali giudiziari - ARTICOLO SOPPRESSO - Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 3 di 6

Articolo 7 Pagamento dei tributi 1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti con le modalità stabilite dalle relative normative di riferimento. 2. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedono complessivamente la somma di 300,00 per le persone fisiche ed 500,00 per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in quattro rate di pari importo, entro il 30 giugno 2007, 31 luglio 2007, 31 agosto 2007, 30 settembre 2007, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1 luglio 2007. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia delle definizioni; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni del corrispondente tributo in materia di omesso versamento. 3. Per particolari esigenze economiche il sindaco può autorizzare eventuali rateizzazioni mensili i cui importi, da pagare entro massimo due anni, saranno maggiorati di relativi interessi. Articolo 8 Compensi incentivanti 1. La giunta municipale fissa un compenso incentivante al personale del settore tributi, fino ad un massimo del due per cento delle riscossioni effettive, determinando criteri e modalità di erogazione. Articolo 9 Definizione carichi di ruolo pregressi 1. Relativamente a ruoli formati dal comune e resi esecutivi entro il 31 Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 4 di 6

dicembre 2006, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento, entro il 15 settembre 2007, di una somma pari all'importo iscritto a ruolo con abbuono delle sanzioni e degli interessi. 2. A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito a estinguere il debito con l'indicazione delle somme da pagare. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo predisposto dal concessionario. Entro i trenta giorni successivi alle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere l'importo dell'aggio esattoriale e al riversamento dell'importo netto al comune entro i tre mesi successivi. 3. Il concessionario presenterà al comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione: a)i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di mora successivamente maturati a favore del comune; b)le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte; c)le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi; d)i relativi riversamenti; e)i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del comune. 4. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo di qualsiasi natura tributaria. 5. Al Concessionario è riconosciuto un compenso/aggio stabilito con lo schema di convenzione che verrà approvato dalla giunta municipale e sottoscritto dal sindaco. 6. Il compenso/aggio di riscossione coattiva, le spese sostenute per la stampa ed il recapito delle comunicazioni inviate dal concessionario al Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 5 di 6

contribuente nonchè quelle eventualmente sostenute per le procedure esecutive effettuate, sono poste a carico del comune. Articolo 10 Disposizioni ulteriori 1. I contribuenti che si sono già avvalsi della precedente definizione agevolata e che non hanno adempiuto in tutto o in parte al pagamento di quanto dovuto sono rimessi in termine e pertanto possono avvalersi delle disposizioni del presente regolamento. 2. l soggetti di cui al comma 1 qualora intendano sanare altre annualità debbono presentare, a pena di nullità, regolare istanza al fine di avvalersi delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 11 Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 giorno successivo decorsi i termini di pubblicazione 2. Il Responsabile del settore tributi è delegato a darvi pubblicità nonchè a trasmettere copia del presente regolamento: a) alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale; b) al competente Concessionario incaricato della riscossione Monte Paschi SERIT S.p.A.. Regolamento definizione tributi comunali Pagina n. 6 di 6