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2 I# $ ( # " ++ " * ""$ ( %" ++ * * # J!$

TABELLA 13 Capacità di attrarre contributi pubblici e privati

13172 CREW 40 OD 15/05/2009 Nufarm Italia S.r.l IKANOS 29/12/2010 Nufarm Italia S.r.l. 08/10/2012 Nufarm Italia S.r.l.

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Ministero, della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Uff. 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari Class: DGISAN 7/ I.5.i.z/13820 Allegato Id: 180856389 Trasmissione elettronica n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC 0019988-13/05/2016-DGISAN-COD_UO-P All Impresa Adama Irvita N.V. PEC:regolatory@pec.adamaitalia.it Agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome Loro sedi O G G E TTO : Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l impiego contro l avversità cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali ai sensi dell art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BAYTEROID 25 EC reg. n. 13820, contenente la sostanza attiva Beta-ciflutrin. Si trasmette, all Impresa in indirizzo, copia conforme del decreto citato in oggetto, quale comunicazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R.23.4.2001 n. 290 e successive modifiche. Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome sono opportunamente informati per le iniziative di competenza, finalizzate all attività di vigilanza sul corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui al decreto in oggetto. IL DIRETTORE DELL UFFICIO 7 * f.to dr.ssa Elvira CECERE Responsabile del procedimento: Scricciolo Daniele 06.5994 6128 Email d.scricciolo@sanita.it Per informazioni: Sig.ra Anna Galano Tel.06.5994.6419 Email:a.galano@sanita.it * firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari DECRETO Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego contro l'avversità cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali ai sensi dell'art. 53, paragrafo l, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario BAYTEROID 25 EC reg. n. 13820, contenente la sostanza attiva Beta-ciflutrin. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 911414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni"; VIST A la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183". VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. lo recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 200l/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche; VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; VISTO il decreto del 25 maggio 2012 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 dicembre 2014, con il quale è stato registrato al n. 13820 il prodotto fitosanitario denominato BAYTEROID 25 EC, contenente la sostanza attiva Beta-ciflutrin, a nome dell'impresa Adama Irvita N.V., rappresentata in Italia dall'impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19; VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura"; VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Beta-ciflutrin per l'utilizzo sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali, per combattere l'avversità Cimice asiatica (Halyomorpha halys); ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it; VISTA la richiesta presentata il 7 dicembre 2015 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego contro l'avversità cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni; VISTO il parere espresso in data 23 marzo 2016 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'estensione d'impiego contro l'avversità cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTA la nota dell'ufficio in data 7 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota dell'li aprile 2016 con la quale l'impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012. DECRETA E' autorizzata l'estensione d'impiego contro l'avversità cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle colture pomacee, drupacee, ortaggi, vite, floreali e ornamentali, per un periodo di 120 giorni a partire dal I? luglio 2016 al 29 ottobre 2016, del prodotto fitosanitario denominato BAYTEROID 25 EC registrato al n. 13820 in data 25 maggio 2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 dicembre 2014, a nome dell'impresa Adama Irvita N.V., rappresentata in Italia dall'impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110712009,preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati. È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata. Roma, lì l 1 MAG. 2016

BAYTEROID 25 EC INSETIICIDA per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali CONCENTRATO EMULSIONABILE BAYTEROID 25 EC RegistrazioneMinisteroSanitàn. 13820 del 25.05.2012 Composizione: Beta-OFLUTRINpuro 2,6 g (= 25 g/i) coadiuvantie solventiq.b. a 100g Contienenafte pesanti INDICAZIONI DI PERICOLO: H302- Nocivose ingerito; H304- Puòessereletale in casodi ingestionee di penetrazionenelle vie respiratorie; H315-Provoca irritazione cutanea; H319-Provoca grave irritazione oculare; H332-Nocivose inalato; H336-Può provocare sonnolenza o vertigini; H410- Molto tossicoper gli organismiacquaticicon effetti di lungadurata. EUH401-Per evitarerischiperlasaluteumana e perl'ambiente,seguirele istruzioniperl'uso. CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini; P261- Evitaredi respirarela polvere/ifumi!i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol; P270- Non mangiare,né bere, né fumaredurante l'uso. P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggeregli occhi/il viso; P331- NON provocare il vomito; P304+P340-IN CASODI INALAZIONE:trasportare PERICOLO l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a nposo In posmone che favorisca la respirazione;p302+p352-incasodi CONTATTOCONLA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P30S+P351+P338-IN CASODI CONTATTOCONGLI OCCHI:sciacquare accuratamenteper parecchiminuti. Toglierele eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P501- Smaltire il prodotto/recipientein confonmitàalla regolamentazionenazionale. ADAMA Irvita N.V. POB403 Curacao- AntilleOlandesi Rappresentatain Italia da: ADAMAItalia s.-,r, Via Zanica,1924050 Grassobbio(BG)Tel. 035 328811 Stabilimentodi produzione: ADAMAMakhteshimLtd - P.O.B.60 - Beer-Sheva(Israele) ADAMAAgricoltureEspaiiaSA8970- HumanesMadrid (Spagna) Stabilimenti di confezionamento: SIPCAMS.p.A.- Saleranosul Lambro(LO) AlthallerItalia s.r.i, - SanColombanoal Lambro(MI) IRCASERVICES.p.A.- FORNOVOS.GIOVANNI(BG) CHEMAR Kft. - 8182 Peremarton- Ungheria Contenuto:10-50-100-250-500mi; 1 L PartitaN. vedi timbro PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi, guanti e maschera. Pericoloso per le api. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare alle colture al momento della fioritura. Non applicare alle colture a partire da 14 giorni prima della fioritura e fino al termine della fioritura. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. In frutteti e vigneti eliminare le piante infestanti in fiore prima del trattamento. Evitare la deriva su piante infestanti in fiore, siepi o colture in fiore nelle vicinanze della zona trattata. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di ampiezza pari a: 30 metri per pomacee, drupacee e pioppo. In alternativa, solo nel caso in cui il trattamento dell'ultima fila sia effettuato dall'esterno verso l'interno, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri; 5 metri per la vite; 5 metri per tutte le altre culture; Per proteggere gli artropodi utili non applicare in una fascia di rispetto da aree naturali di ampiezza pari a: 10 metri per pomacee, drupacee, pioppo 5 metri per tutte le altre colture. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando prepost-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia. sudorazione. edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. N.B. - Diluenti e propellentì (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Consultare un Centro Antiveleni DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO Se non diversamente indicato, le dosi di formulato (mi) indicate sono da intendersi come ml/100 litri d'acqua, per trattamenti eseguiti a volume normale. Calcolare il volume di acqua necessario ad assicurare la completa ed uniforme bagnatura della coltura trattata rispettando il dosaggio di formulato per ettaro (I/ha) indicato per tale coltura. Analogamente, se si opera a volume ridotto calcolare la quantità di formulato ed il volume di acqua adeguato nel rispetto dei dosaggi massimi di formulato per ettaro (I/ha) di seguito riportati. Su tutte le colture, se non diversamente indicato, effettuare massimo 2 trattamenti all'anno con intervallo di 14 giorni tra il primo e il secondo trattamento. Melo, pero, pesco. nettarine. albicocco, susino: contro afidi, capua, cacoeoa, carpocapsa ed altri tortricidi, cemiostoma, litocollete, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: mi 50; S2~~2 S!gi~k~~~'0i~. ~.CgSSi~i~l.ia(i~.trattamenti estivi contro neanidi ~~imi!z~~!!i~~péi~l"llllyo~haniuy?1): mi 50-70; contro psilla del pero: mi 70. Non superare la dose massima di 0,7 l/ha. Vite: contro cicaline, afidi, ~i~~raiol n()ttu~l m?s<:ii: m mi 30-50; tignole (tignola, tignoletta I:l çimi~ 40-60. Non superare la dose massima di 0,6 l/ha. a$ìé!l;ìcgl (!1?lyqmoJ1J/1é,1b?/ys1): mi Patata: contro tignola nottue, afidi, dorifora: mi 50-100. Non superare la dose massima di 0,5 l/ha ~: cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, cipolla, scalogno, aglio (solo in pieno campo) cetriolo, peperone (in pieno campo e in serra), contro nottue, cavolaia, tripidi, i~~ntregi~i, _altic~: _afigi1ialeurodigi, cimici, miridi, piralide, dorifora f,l cimi~ asiatica {HalJlOf11orpha na/ys). mi 50-100. Attenzione: su fagiolo, fagiolino e pisello non superare la dose massima di 0,6 I/ha; su fagiolo e pisello da granella non superare la dose massima di 0,5 I/ha. Su cavoli, cipolla, scalogno, aglio non superare la dose massima di 0,5 I/ha. Sulle altre orticole non superare la dose massimadi 0,7 I/ha Barbabietola da zucchero: contro afidi, altica,nottue, atomaria, cassida,lissoe deono: mi 50-100. Non superare la dose massima di 0,7 l/ha Mais e Mais dolce: contro nottue mi 50; afidi, cimici, diabrotica e piralide: mi 50-100. "Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale dei... valida dal 01.07.2016 al 29.10.2016".1J MAG. 2u'i6

''EtichettaAutorizzata con Decreto Dirigenziale dei... validadal 01.07.2016 al 29.10.2016h.JJ. MAG, 20 16 Non superare la dose massima di 0,8 l/ha. Frumento: contro nottue afidi, tripidi e lema: mi 100 Non superare la dose massima di 0,5 l/ha. Erba medica: contro Afidi, Nottue, Apion, Fitonomo: mi 50. Non superare la dose massima di 0,5 l/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni Tabacco: contro nottue, afidi, aleurodidi, pulce: mi 25-50. Non superare la dose massima di 0,5 l/ha ~: contro criptorrinco, saperda: mi 50-100. Non superare la dose massima di 0,7 l/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni Colture floreali e ornamentali Cinpieno campo e in serra): contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetonie e ma iolino:. mi 50; tortrici del garofano e cimice. ~ça ( 1;i!i/j'Sj: mi 50-100. Non superare la dose massima di 0,7 l/ha. Effettuare massimo 3 trattamenti all'anno, con intervallo di 14 giorni Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per patata, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cetriolo, peperone, melanzana, erba medica; 7 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco, melo, pero, susino, cavoli a foglia, fagioli, piselli, (escluso fagioli e piselli da granella) fagiolini, barbabietola da zucchero; 14 giorni prima del raccolto per vite, mais, mais dolce; 21 giorni prima del raccolto per frumento, aglio, cipolla, scalogno, fagioli e piselli da granella; 30 giorni prima del raccolto per tabacco Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenzialeper assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERER1UTILIZZATO Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazionecompiuta.