Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE. d'iniziativa della senatrice PUGLISI

Documenti analoghi
PUPPATO, SOLLO, SILVESTRO, ORRÙ, CANTINI, ANGIONI, PEZZOPANE, AMATI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, BOCCADUTRI, ROTTA, LOSACCO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2302

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

MANOVRA CORRETTIVA: INCENTIVI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

"Green Economy" Legge 28 dicembre 2015, n. 221 credito di imposta alle imprese per rimozione amianto

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARTELLA, BARETTA, COSCIA, GHIZZONI, MOGNATO, MORETTO, MURER, NARDELLA, NARDUOLO, PES, ZOGGIA

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO, BERNARDO, FITZGERALD NISSOLI, RICCARDO GALLO, LONGO, VECCHIO

eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a cent

EMENDAMENTI APPROVATI DALL AULA NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

LA SCHEDA NORMATIVA DEL DECRETO LEGGE 90/2014

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2011

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

Legge 28 marzo 2001, n. 129

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82

Legge 22 novembre 2002, n. 268

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

d iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

Legge 25 febbraio 1992, n Azioni positive per l'imprenditoria femminile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. (17G00008) (GU n.16 del )

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

Preambolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. 1.

d iniziativa dei senatori BELLANOVA, CUCCA, D ARIENZO, FEDELI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, RICHETTI, STEFANO, SUDANO e VALENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 8 agosto 2019, n. 81. (GU n.188 del )

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Disegno di Legge (approvato dal Senato il 23 ottobre 2002)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 4/UGIS

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Legge 31 dicembre 2001, n. 463

Piano nazionale di promozione della lettura

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2403

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n Supplemento Ordinario n Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblicio

322. Non modificato Non modificato Non modificato Non modificato Non modificato.

DECRETO LEGGE 90/2014

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2302

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato MINARDO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Manzi. Dopo il comma 179, inserire il seguente:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 (1). Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice PUGLISI Misure a sostegno della diffusione della lettura, della promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali.

Onorevoli Senatori! - I dati sulla lettura di libri in Italia, tradizionalmente tra i più bassi dell intera Europa, negli ultimi anni sono in continuo calo. Nel 2014 solo il 41,4% degli italiani ha dichiarato di aver letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti, contro il 43% del 2013 e il 46% del 2012. Certamente di meno sono i cittadini che hanno acquistato un libro (erano il 37% nel 2013). Sono dati allarmanti che non possono non far riflettere anche sul rapporto diretto, sempre sottolineato dagli analisti, fra sviluppo culturale ed economico di un Paese. Sui libri (che siano a stampa o digitali) viaggia infatti l intero patrimonio di conoscenze di una Nazione, la sua storia e tradizione culturale, scientifica, artistica. Incentivare la lettura significa promuovere dunque la consapevolezza e la responsabilità, dotare i cittadini di strumenti più efficaci per l interpretazione della realtà, per la difesa dei propri diritti, ma anche per la costruzione di una migliore qualità della convivenza. E non è inutile richiamare la Costituzione italiana che, all articolo 3, stabilisce che E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Per questo l allarme è tanto più acuto per quel che riguarda le giovani generazioni, fra le quali si rileva, purtroppo, una flessione significativa nelle abitudini di lettura. Nella fascia di età fra i 6 e i 14 anni i lettori sono scesi infatti, fra il 2013 e il 2014, dal 53,25% al 49,05% (dati Istat); una riduzione non compensata dalla crescita della quota di libri in formato digitale (ebook). In conseguenza di questo andamento nelle abitudini di lettura e, dunque, di acquisto dei libri, negli ultimi anni tutte le imprese editoriali hanno sofferto della ulteriore contrazione di un mercato già in difficoltà. Una situazione che ha anche accentuato gli squilibri esistenti per i fenomeni di concentrazione sia a livello produttivo che distributivo. I grandi editori, pari al 12,4%, pubblicano più dei tre quarti dell intera produzione libraria (il 76,2%). I piccoli editori, che spesso svolgono una fondamentale funzione di ricerca e scouting e danno vita non raramente ad una produzione di altissima qualità, incontrano sempre maggiori difficoltà a trovare spazio e visibilità nella distribuzione e nei punti vendita. Da ultimo la fusione appena avvenuta fra Mondadori libri e Rcs libri darà vita a un gruppo che sfiorerà da solo il 40% del mercato mentre, per la prima volta da molto tempo, accade che il numero degli editori si riduca (vale a dire che sia più alto il numero delle imprese che cessano l attività rispetto a quelle che la iniziano). Sono dati di fronte ai quali appare urgente intervenire su due piani: da una parte evitare il rischio di un declino culturale del nostro Paese, con misure concrete per incentivare e promuovere la lettura, dall altra salvaguardare quel bene prezioso per una democrazia che è la cosiddetta bibliodiversità, o più semplicemente il pluralismo editoriale e quindi culturale. Per questo è necessario introdurre o rafforzare regole che garantiscano la differenza e il pluralismo nella produzione editoriale, sostenere i punti chiave della filiera editoriale, a cominciare dalle librerie indipendenti, che svolgono spesso un ruolo di effettivo presidio culturale sul territorio, ma anche le piccole e medie imprese editoriali. Tutti settori su cui, al contrario, potrebbero avere effetti potenzialmente dirompenti politiche di liberalizzazione dello sconto che finirebbero inevitabilmente per avvantaggiare i grandi player internazionali o la grande distribuzione, penalizzando librerie (sia indipendenti che di catena) ed editori. Si sottolinea del resto che dall approvazione della legge Levi (n. 128 del 2011), che ha introdotto un tetto allo sconto sul prezzo dei libri, il prezzo medio è sceso (dati Nielsen), in linea del resto con quanto avviene negli altri grandi paesi europei che hanno adottato politiche più restrittive sullo sconto per il prezzo dei libri (Germania, Francia, Spagna).

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Misure per favorire la diffusione della lettura.) 1. Al fine di promuovere una maggiore diffusione della lettura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'erogazione di contributi ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per l'acquisto di libri muniti di codice international standard book number (ISBN) - compresi i libri di testo scolastici - effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non agevolato da altre forme di sussidi o benefici pubblici di diversa natura. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono stabilite le modalità e le procedure di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità del predetto Fondo. Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, recante disciplina del prezzo dei libri) 1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «percentuale massima del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale massima del 5 per cento»; b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei soli mesi di febbraio o luglio, agli editori è consentita la possibilità di realizzare una campagna promozionale, espressamente prevista per singolo marchio editoriale, non reiterabile nel corso dell'anno solare, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1.» c) al comma 4 le parole: «percentuale massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale massima del 10 per cento»; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La vendita di libri a biblioteche pubbliche e private è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.»; e) al comma 5, lettera g-bis), la parola: «biblioteche» è soppressa; f) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il comma 3 non si applica per i libri pubblicati nei dodici mesi precedenti l'attivazione della campagna promozionale.» Art. 3. (Librerie, valorizzazione e certificazione di qualità.) 1. Al fine di garantire il massimo pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura e dell'informazione, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'albo delle librerie di qualità, di seguito denominato «Albo».

2. Con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di istituzione dell'albo - da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - sono altresì stabiliti i requisiti per l'iscrizione ad esso, sulla base almeno dei seguenti parametri minimi: il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di marchi editoriali presenti; il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di libri in vendita; il rapporto tra la superficie espositiva e il numero dei libri presenti nell'area espositiva pubblicati almeno dodici mesi prima della domanda di iscrizione all'albo; la percentuale di spesa relativa al personale e al fatturato; le attività di promozione culturale e di consulenza ai clienti. 3. Possono presentare la domanda di iscrizione all'albo esclusivamente le librerie che presentino i parametri di cui al comma 2 conformi ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale e che dichiarino, allegando apposita documentazione, ricavi derivanti dalla vendita di prodotti editoriali superiori al 90 per cento. 4. Al fine di garantire detrazioni per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione dei locali adibiti a libreria, crediti d'imposta per il commercio dei libri e agevolazioni per l'accesso al credito, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la valorizzazione delle librerie iscritte all'albo. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 5. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello della legge 23 agosto 1988, n. 400 - i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo di cui al comma 4. Art. 4. (Fondo per le biblioteche pubbliche.) 1. Le biblioteche pubbliche sono tenute a garantire il pluralismo editoriale attraverso l'acquisto, per almeno il 40 per cento, di libri editi da editori inseriti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nella categoria degli editori piccoli e medi. 2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per le biblioteche pubbliche, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. della legge 23 agosto 1988, n. 400 - i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo di cui al comma 2 nonché i criteri specifici per la realizzazione del pluralismo editoriale di cui al comma 1. Art. 5. (Fondo di dotazione per contributi agli editori per traduzioni di opere italiane.) 1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi agli editori per traduzioni di opere italiane, di seguito denominato «Fondo per la traduzione». 2. Il Fondo per la traduzione ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

della legge 23 agosto 1988, n. 400 - i criteri per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo per la traduzione. Art. 6. (Agevolazioni postali, credito agevolato, sostegno industriale.) 1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi alle piccole e medie imprese editoriali che non superino i 5 milioni di euro annui di fatturato. 2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed è finalizzato a: a) finanziare agevolazioni postali in convenzione; b) assegnare un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della carta, purché conformi alla normativa dell'unione europea in materia di tutela dell'ambiente, e per le spese in innovazione tecnologica relative alla produzione e alla promozione nella fase di e- commerce o di acquisto diretto. dell'economia e delle finanze e sentito il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria stabilisce, definisce - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il mese di gennaio di ciascun anno - i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Art. 7. (Copertura finanziaria.) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.